Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1. Gli  oneri derivanti  per l'INPS dall'attuazione  della presente
legge,  da rimborsare  da parte  dello Stato  sulla base  di apposita
rendicontazione, sono valutati in lire  40 miliardi per gli anni 1998
e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli
anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede:
  a)  quanto a  lire  13  miliardi, a  decorrere  dal 1998,  mediante
utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e  della previdenza sociale per l'anno 1997,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo 2,  comma  1, lettera  b), del  decreto  - legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
  b)  quanto  a  lire  27  miliardi,  per gli  anni  1998  e  1999  e
corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle
proiezioni del capitolo 1176 dello  stato di previsione del Ministero
del lavoro e  della previdenza sociale per  l'anno 1997, intendendosi
corrispondentemente   ridotta  l'autorizzazione   di  spesa   di  cui
all'articolo 1,  comma 4,  del predetto  decreto -  legge n.  510 del
1996.
  2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 luglio 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
 Note all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b),  del  citato
          D.L.  numero 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla
          citata legge n. 608 / 1996 e' il seguente:
            "1.  Al  fine  di   assicurare   la   correntezza   delle
          prestazioni    a   carico   del   Fondo   previdenziale   e
          assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla
          legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
              a) (omissis);
            b)  e'   autorizzata  l'erogazione   di   un   contributo
          al      Fondo   previdenziale   ed     assistenziale  degli
          spedizionieri doganali  pari a lire 12 miliardi  per l'anno
          1994, 8,6 miliardi per  l'anno 1995 e 13 miliardi  annui  a
          decorrere dal 1996".
            -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  4, del citato D.L. n.
          510/1966, e' il seguente:   "4. Con    priorita'  per    le
          finalita'    di  cui    al comma   l, nonche'     per    il
          finanziamento    dei      piani      per      l'inserimento
          professionale  dei  giovani  privi  di  occupazione  di cui
          al1'art. 15 del decreto   -  legge   16  maggio   1994,  n.
          299,  convertito,    con modificazioni,   dalla legge    19
          luglio  1994,  n. 451,  il Fondo  per l'occupazione di  cui
          all'art.    1,  comma   7, del   decreto -  legge 20 maggio
          1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge
          19 luglio 1993, n.  236,  e'  incrementato    di  lire  669
          miliardi  per  l'anno  1995,  di  lire  685,6  miliardi per
          l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno  1997  e  di
          lire      691,3   miliardi   a  decorrere  dall'anno  1998.
          Nell'ambito  delle disponibilita',   per l'anno   1995,  un
          importo non inferiore al quaranta  per cento e' ripartito a
          livello regionale in relazione al numero dei  lavoratori di
          cui  al  comma 5   e all'art. 3 e le relative risorse  sono
          impegnate per il  finanziamento di progetti che  utilizzano
          i medesimi lavoratori".