Art. 4. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti per l'INPS dall'attuazione della presente legge, da rimborsare da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede: a) quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; b) quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto - legge n. 510 del 1996. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato D.L. numero 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 608 / 1996 e' il seguente: "1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612: a) (omissis); b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996". - Il testo dell'art. 1, comma 4, del citato D.L. n. 510/1966, e' il seguente: "4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma l, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al1'art. 15 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori".