La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunita' ebraiche e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunita' stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato. 2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 maggio 1970, n. 336, reca: "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati". - La legge 8 luglio 1971, n. 541, reca: "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati". - La legge 9 ottobre 1971, n. 824, reca: "Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".