Art. 2.
  1.  I  beni  sottratti  per  ragioni  di  persecuzione  razziale  a
cittadini  ebrei  o  a  persone  ritenute tali,  che  non  sia  stato
possibile  restituire ai  legittimi  proprietari per  la scomparsa  o
l'irreperibilita' degli  stessi e dei  loro eredi e che  sono tuttora
eventualmente custoditi  o detenuti dallo Stato  italiano a qualsiasi
titolo, sono assegnati
  all'Unione  delle  Comunita'  ebraiche italiane,  che  provvede  ad
attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei
beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 luglio 1997
                              SCALFARO
                                          Prodi, Presidente del Con-
                                            siglio dei Ministri
                                          Ciampi, Ministro del  tesor
                                            e del bilancio  e della
                                            programmazione economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick