Art. 2. 1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilita' degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesor e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick