Art. 2. Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale 1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65". 2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3". 3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: "se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero".
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 289 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 289 (Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio). - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65. 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare". - Il testo vigente dell'art. 416 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3. 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove". - Il testo vigente dell'art. 555 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 555 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato puo' chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione; f) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza sara' assistito dal difensore di ufficio; g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere, c), d), f). 3. Il decreto e' notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio".