Art. 2.
                Modifica degli articoli 289, 416 e 555
                   del codice di procedura penale
  1. All'articolo  289, comma  2, del codice  di procedura  penale e'
aggiunto, in  fine, il  seguente periodo:  "Nel corso  delle indagini
preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero
di sospensione dall'esercizio  di un pubblico ufficio  o servizio, il
giudice  procede all'interrogatorio  dell'indagato, con  le modalita'
indicate agli articoli 64 e 65".
  2. All'articolo  416, comma  1, del codice  di procedura  penale e'
aggiunto, in  fine, il  seguente periodo: "La  richiesta di  rinvio a
giudizio e' nulla  se non e' preceduta dall'invito  a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3".
  3. All'articolo 555, comma 2,  del codice di procedura penale, dopo
la parola: "nullo",  sono inserite le seguenti: "se  non e' preceduto
dall'invito  a  presentarsi  per rendere  l'interrogatorio  ai  sensi
dell'articolo 375, comma 3, ovvero".
 
           Note all'art. 2:
            -  Il    testo  vigente  dell'art.    289  del  codice di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art.   289 (Sospensione  dall'esercizio  di un  pubblico
          ufficio  o servizio).  - 1.   Con   il provvedimento    che
          dispone  la   sospensione dall'esercizio   di  un  pubblico
          ufficio     o     servizio,     il      giudice   interdice
          temporaneamente   all'imputato, in  tutto  o  in parte,  le
          attivita' a essi inerenti.
            2.  Qualora   si  proceda  per   un  delitto  contro   la
          pubblica amministrazione la misura puo' essere  disposta  a
          carico  del  pubblico ufficiale   o dell'incaricato   di un
          pubblico servizio,  anche al  di fuori dei  limiti di  pena
          previsti  dall'art. 287 comma 1.  Nel corso delle  indagini
          preliminari,    prima  di    decidere sulla   richiesta del
          pubblico  ministero  di  sospensione dall'esercizio  di  un
          pubblico ufficio   o   servizio,   il    giudice    procede
          all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate
          agli articoli 64 e 65.
            3.    La  misura   non si   applica agli  uffici elettivi
          ricoperti per diretta investitura popolare".
            - Il    testo  vigente  dell'art.    416  del  codice  di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 416 (Presentazione  della  richiesta  del  pubblico
          ministero).  - 1.   La richiesta  di rinvio  a  giudizio e'
          depositata dal  pubblico ministero nella   cancelleria  del
          giudice.  La   richiesta di  rinvio a giudizio e' nulla  se
          non e' preceduta dall'invito   a  presentarsi  per  rendere
          l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3.
            2.  Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente
          la notizia di   reato, la   documentazione relativa    alle
          indagini    espletate e   i verbali   degli   atti compiuti
          davanti  al   giudice per   le   indagini  preliminari.  Il
          corpo  del  reato  e    le  cose pertinenti al   reato sono
          allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi
          altrove".
            -  Il    testo  vigente  dell'art.    555  del  codice di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  555   (Decreto di citazione  a giudizio).  - 1. Il
          decreto di citazione a giudizio contiene:
            a) le  generalita' dell'imputato  o le altre  indicazioni
          personali  che  valgono  a  identificarlo   nonche'      le
          generalita'  delle  altre  parti private, con l'indicazione
          dei difensori;
            b) l'indicazione della  persona  offesa  qualora  risulti
          identificata;
            c)    l'enunciazione  del    fatto,    delle  circostanze
          aggravanti  e      di   quelle   che   possono   comportare
          l'applicazione  di  misure  di sicurezza, con l'indicazione
          dei relativi articoli di legge;
            d) l'indicazione del pretore competente per  il  giudizio
          nonche'   del   luogo,   del     giorno  e  dell'ora  della
          comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che   non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
            e)   l'avviso che,  qualora ne  ricorrano i  presupposti,
          l'imputato  puo'    chiedere,       mediante      richiesta
          depositata     nell'ufficio   del pubblico  ministero entro
          quindici    giorni    dalla  notificazione,    il  giudizio
          abbreviato   ovvero  l'applicazione  della  pena   a  norma
          dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
            f)  l'avviso  che l'imputato ha   facolta' di nominare un
          difensore di fiducia e che, in mancanza sara' assistito dal
          difensore di ufficio;
            g) l'avviso che il  fascicolo    relativo  alle  indagini
          preliminari  e'  depositato  nella  segreteria del pubblico
          ministero e  che  le  parti  e  i  loro    difensori  hanno
          facolta' di  prenderne visione  e di  estrarne copia;
            h)    la    data   e  la    sottoscrizione  del  pubblico
          ministero  e dell'ausiliario che lo assiste.
            2.  Il  decreto  e'   nullo    se   non   e'    preceduto
          dall'invito  a presentarsi per rendere l'interrogatorio  ai
          sensi  dell'articolo  375, comma   3, ovvero  se l'imputato
          non  e' identificato  in modo  certo ovvero se manca  o  e'
          insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
          dal comma 1, lettere, c), d), f).
            3. Il decreto  e'  notificato    all'imputato  e  al  suo
          difensore  almeno  quarantacinque  giorni  prima della data
          fissata per il giudizio".