Art. 3.
                          Norma transitoria
  1. Il  comma 1  dell'articolo 416 del  codice di  procedura penale,
come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il
comma  2  dell'articolo  555del  codice  di  procedura  penale,  come
modificato dall'articolo  2, comma  3, della  presente legge,  non si
applicano ai procedimenti  penali nei quali, alla data  di entrata in
vigore della  presente legge, e'  gia' stata depositata  richiesta di
rinvio  a giudizio  o e'  gia' stato  emesso decreto  di citazione  a
giudizio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
                                    Data a Roma, addi' 16 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                     dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 3:
            - Per  il testo degli  articoli 416 e  555 del codice  di
          procedura penale si veda in nota all'art. 2.