Art. 3. Norma transitoria 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 3: - Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.