Art. 2. 1. Acquisita notizia del primo versamento, il prefetto, ai fini della gestione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1, richiede al Ministero del tesoro l'autorizzazione alla istituzione, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, di una apposita contabilita' speciale intestata al prefetto, informandone il Ministero dell'interno. 2. Il Ministero del tesoro entro dieci giorni dalla richiesta autorizza la istituzione della contabilita' speciale di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 585, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, informandone il Ministro dell'interno e dandone comunicazione alla prefettura interessata. 3. Dell'avvenuta istituzione del fondo la prefettura da' notizia all'ufficio del registro, che provvede a versarvi la quota parte delle somme gia' introitate di cui al comma 1 dell'articolo 1. Per gli ulteriori versamenti l'ufficio del registro provvede nei quindici giorni successivi all'acquisita disponibilita' delle somme. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 585, terzo comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "Nessuna contabilita' speciale puo' essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della Direzione generale del tesoro".