Art. 2. 
  1. Acquisita notizia del primo versamento,  il  prefetto,  ai  fini
della gestione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1,  richiede
al Ministero del tesoro l'autorizzazione alla istituzione, presso  la
competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,  di  una
apposita contabilita' speciale intestata al prefetto, informandone il
Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministero del  tesoro  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta
autorizza la istituzione della contabilita' speciale di cui al  comma
precedente, ai  sensi  dell'articolo  585,  terzo  comma,  del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, informandone il Ministro dell'interno
e dandone comunicazione alla prefettura interessata. 
  3. Dell'avvenuta istituzione del fondo la  prefettura  da'  notizia
all'ufficio del registro, che provvede  a  versarvi  la  quota  parte
delle somme gia' introitate di cui al comma 1  dell'articolo  1.  Per
gli ulteriori versamenti l'ufficio del registro provvede nei quindici
giorni successivi all'acquisita disponibilita' delle somme. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  12/8/1997,  n.  187
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Nota all'art. 2: 
                    - Si riporta il testo dell'art. 585, terzo comma, 
                     del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per 
               l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' 
           generale dello Stato): "Nessuna contabilita' speciale puo' 
               essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della 
                    Direzione generale del tesoro".