Art. 3. 1. Entro trenta giorni dal primo versamento di cui al comma 3 dell'art. 2, e successivamente con cadenza semestrale, la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilita' acquisite sul fondo, stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 2 - duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, possono presentare le richieste di contributo per il finanziamento dei progetti specificati nel comma 1 dello stesso articolo. 2. Il pubblico avviso con il quale la prefettura provvede agli adempimenti di cui al comma 1 indica la documentazione da presentare a corredo della istanza e puo' stabilire l'ammontare massimo dei contributi erogabili per categorie di progetti. In ogni caso l'istanza deve essere corredata dal piano di finanziamento del progetto. L'avviso e' affisso all'albo della prefettura ed e' trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e la diffusione presso gli enti e i sodalizi ammessi a presentare i progetti. 3. Il luogo della prevista esecuzione dei progetti deve rientrate, a pena della esclusione della richiesta, nell'ambito della provincia per la quale e' stato emanato il pubblico avviso di cui al comma 2. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota agli articoli 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, si veda in note alle premesse.