Art. 3. 
  1. Entro trenta giorni dal primo  versamento  di  cui  al  comma  3
dell'art. 2, e successivamente con cadenza semestrale, la  prefettura
rende noto l'ammontare  delle  disponibilita'  acquisite  sul  fondo,
stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma  2
dell'articolo 2 - duodecies della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
introdotto dall'art. 3 della legge 7  marzo  1996,  n.  109,  possono
presentare le  richieste  di  contributo  per  il  finanziamento  dei
progetti specificati nel comma 1 dello stesso articolo. 
  2. Il pubblico avviso con il  quale  la  prefettura  provvede  agli
adempimenti di cui al comma 1 indica la documentazione da  presentare
a corredo della istanza e  puo'  stabilire  l'ammontare  massimo  dei
contributi  erogabili  per  categorie  di  progetti.  In  ogni   caso
l'istanza deve  essere  corredata  dal  piano  di  finanziamento  del
progetto.  L'avviso  e'  affisso  all'albo  della  prefettura  ed  e'
trasmesso  ai  comuni  della  provincia  per  la  pubblicazione   nei
rispettivi albi pretori e la diffusione presso gli enti e i  sodalizi
ammessi a presentare i progetti. 
  3. Il luogo della prevista esecuzione dei progetti deve  rientrate,
a pena della esclusione della richiesta, nell'ambito della  provincia
per la quale e' stato emanato il pubblico avviso di cui al comma 2. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  12/8/1997,  n.  187
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Nota agli articoli 3, 4 e 6: 
                  - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 
            maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 
                    marzo  1996,  n.  109,  si  veda  in  note   alle
          premesse.