Art. 4. 1. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze i progetti sono sottoposti per il prescritto parere del comitato tecnicofinanziario previsto dal comma 3 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale nel termine di trenta giorni si pronuncia sulla loro idoneita' a conseguire gli obiettivi prefissati, sulla congruita' della spesa preventivata complessivamente e sulla sussistenza di una adeguata copertura finanziaria. Il comitato puo' chiedere una sola volta all'ente la integrazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o chiarimenti sui suoi contenuti, assegnando un termine per la loro presentazione. 2. Una volta acquisito il parere del comitato tecnicofinanziario di cui al comma 1, sui progetti e' sentito il sindaco del luogo della prevista esecuzione e l'assessore regionale preposto al settore cui sono riconducibili le finalita' perseguite. Il sindaco e l'assessore regionale si esprimono nel termine di quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine il procedimento viene definito ai sensi dell'articolo 6.
Nota agli articoli 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, si veda in note alle premesse.