Art. 4.
  1. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze i progetti
sono    sottoposti    per   il   prescritto   parere   del   comitato
tecnicofinanziario  previsto  dal  comma  3 dell'articolo 2-duodecies
della  legge  31  maggio 1965, n. 575, il quale nel termine di trenta
giorni  si  pronuncia sulla loro idoneita' a conseguire gli obiettivi
prefissati,     sulla    congruita'    della    spesa    preventivata
complessivamente  e  sulla  sussistenza  di  una  adeguata  copertura
finanziaria.  Il  comitato  puo'  chiedere una sola volta all'ente la
integrazione  della  documentazione prodotta a corredo dell'istanza o
chiarimenti  sui  suoi  contenuti,  assegnando un termine per la loro
presentazione.
  2. Una volta acquisito il parere del comitato tecnicofinanziario di
cui  al  comma  1, sui progetti e' sentito il sindaco del luogo della
prevista  esecuzione  e l'assessore regionale preposto al settore cui
sono  riconducibili le finalita' perseguite. Il sindaco e l'assessore
regionale   si   esprimono  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
richiesta.  Decorso  inutilmente  il  termine  il  procedimento viene
definito ai sensi dell'articolo 6.
 
 Nota agli articoli 3, 4 e 6:
            -  Per  il  testo  dell'art.  2-duodecies  della legge 31
          maggio 1965, n.  575, introdotto dall'art. 3 della legge  7
          marzo 1996, n. 109, si veda in note alle premesse.