Art. 5.
  1.   Il  comitato  tecnicofinanziario  di  cui  all'articolo  4  e'
costituito  con  provvedimento  del  prefetto,  ed  e' composto da un
funzionario  della  carriera  di  ragioneria  in  servizio  presso la
prefettura,  da  un  esperto in problematiche sociali designato dalla
provincia e da un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale o, ove
istituito,  dell'ufficio  del territorio. Con lo stesso provvedimento
e'  nominato  un  supplente  per  ciascun membro, che interviene alle
sedute  del  collegio in caso di assenza o impedimento del componente
effettivo.
  2.   Il   comitato  tecnicofinanziario  e'  collegio  perfetto.  In
relazione  alla  natura dei progetti presentati puo' essere integrato
da  uno  o  piu'  componenti designati dal provveditorato agli studi,
dalla  camera  di  commercio,  dalla  unita'  sanitaria locale, o dal
provveditorato   alle   opere   pubbliche,   che   partecipano   alle
deliberazioni con voto consultivo.