Art. 5. 1. Il comitato tecnicofinanziario di cui all'articolo 4 e' costituito con provvedimento del prefetto, ed e' composto da un funzionario della carriera di ragioneria in servizio presso la prefettura, da un esperto in problematiche sociali designato dalla provincia e da un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale o, ove istituito, dell'ufficio del territorio. Con lo stesso provvedimento e' nominato un supplente per ciascun membro, che interviene alle sedute del collegio in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. 2. Il comitato tecnicofinanziario e' collegio perfetto. In relazione alla natura dei progetti presentati puo' essere integrato da uno o piu' componenti designati dal provveditorato agli studi, dalla camera di commercio, dalla unita' sanitaria locale, o dal provveditorato alle opere pubbliche, che partecipano alle deliberazioni con voto consultivo.