Art. 6. 
  1. Completata l'istruttoria, il prefetto accoglie le istanze per le
quali non sono emersi elementi ostativi, indicando  per  ciascuna  di
esse la misura della contribuzione sulle somme del fondo  disponibili
alla  quale  viene  ammessa;  puo'   subordinare   l'erogazione   del
contributo alla  condizione  che  l'ente  richiedente  indichi  fonti
integrative di finanziamento della spesa  a  totale  copertura  della
stessa.  Respinge  le  istanze  relative  a  progetti  presentati  da
soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  2  dell'articolo
2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, o da soggetti che non
danno affidamento per la loro esecuzione, ovvero relative a  progetti
non idonei al conseguimento delle  finalita'  indicate  nel  comma  1
dello stesso articolo o non corredati da una adeguata copertura della
spesa eccedente la parte  finanziabile,  nel  caso  di  contribuzione
parziale. 
  2. Il prefetto adotta i provvedimenti  di  cui  al  comma  1  entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine   previsto   per   la
presentazione delle istanze. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  12/8/1997,  n.  187
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Nota agli articoli 3, 4 e 6: 
                  - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 
            maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 
                    marzo  1996,  n.  109,  si  veda  in  note   alle
          premesse.