Art. 6. 1. Completata l'istruttoria, il prefetto accoglie le istanze per le quali non sono emersi elementi ostativi, indicando per ciascuna di esse la misura della contribuzione sulle somme del fondo disponibili alla quale viene ammessa; puo' subordinare l'erogazione del contributo alla condizione che l'ente richiedente indichi fonti integrative di finanziamento della spesa a totale copertura della stessa. Respinge le istanze relative a progetti presentati da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, o da soggetti che non danno affidamento per la loro esecuzione, ovvero relative a progetti non idonei al conseguimento delle finalita' indicate nel comma 1 dello stesso articolo o non corredati da una adeguata copertura della spesa eccedente la parte finanziabile, nel caso di contribuzione parziale. 2. Il prefetto adotta i provvedimenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota agli articoli 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, si veda in note alle premesse.