Art. 8. 
  1. I prefetti presentano  annualmente  al  Ministero  dell'interno,
entro il 30 aprile, il rendiconto della gestione del fondo,  mettendo
in evidenza eventuali  avanzi  di  gestione.  Detto  rendiconto  deve
essere successivamente  trasmesso,  nunito  del  visto  di  riscontro
amministrativo,  alla  Ragioneria  centrale   presso   il   Ministero
dell'interno e quindi, alla Corte dei conti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 9 giugno 1997 
                      Il Ministro dell'interno 
                Napolitano p. Il Ministro del tesoro 
                              Pennacchi 
                      Il Ministro delle finanze 
                                Visco 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1997 
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 87 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  12/8/1997,  n.  187
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.