Art. 10.
         Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione
  1.  I  pagamenti  che,  fino  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo,  erano  effettuati  dall'ufficio  del
registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato  approvato  con regio decreto 23
maggio   1924,   n.  827,  sono  eseguiti  dal  concessionario  della
riscossione  utilizzando  le  entrate  del  bilancio dello Stato gia'
riscosse dallo stesso ufficio del registro.
  2.  L'autorita'  giudiziaria  dispone i pagamenti di cui al comma 1
emettendo  ordini  o  decreti di pagamento per il concessionario. Nel
caso  in  cui nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario non vi sia
il  concessionario  ovvero  lo  sportello sia chiuso per qualsivoglia
motivo  le  spese  di  giustizia  possono  essere pagate dall'ufficio
postale.
  3.  I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi
ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse
a soffrire per gli errori e le irregolarita' delle loro disposizioni.
L'invio  degli  ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si
effettua secondo le norme vigenti.
  4.   Prima  di  procedere  al  pagamento,  il  concessionario  deve
accertare  che  i  titoli  o i decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 siano
regolari  e  conformi  alle disposizioni che disciplinano la materia.
Qualora  questi  presentino  irregolarita'  o  errori di applicazione
della  tariffa,  il  concessionario  ne  sospende  il  pagamento e li
restituisce,   con  motivate  osservazioni,  all'ufficio  giudiziario
emittente.  Nel  caso  in  cui  venga confermato l'ordine emanato, il
concessionario  esegue  il  pagamento e riferisce all'Amministrazione
finanziaria.
  5.  Appena  eseguito  il  pagamento  delle  spese  di giustizia, il
concessionario  ne  prende  nota  in  apposito  registro, descrivendo
singolarmente  gli  ordini e gli altri documenti ricevuti. Gli ordini
estinti, emessi dalle competenti autorita' giudiziarie, sono elencati
con  i  relativi  documenti  in  apposito modello compilato in doppio
esemplare,  distintamente  per  capitolo  di bilancio cui le relative
spese  si  riferiscono.  I  modelli sopra citati, con gli ordini ed i
documenti  che  vi  sono  descritti  devono  essere inviati, entro il
giorno  dieci  del  mese successivo a quello in cui gli ordini stessi
sono stati pagati, all'ufficio finanziario competente.
  6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come
qualunque  altro  titolo  regolare  di  spesa le note con l'ordine di
rimborso    di    cui    all'articolo   460   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato  approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
all'articolo  765  delle  istruzioni generali sui servizi del Tesoro,
approvate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro 15 dicembre 1972,
rilasciano  le  quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio
credito il corrispondente ammontare.
  7.  Restano  ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze
delle  ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria
provinciale e degli uffici finanziari.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e  di  grazia  e giustizia sono determinate le
modalita' necessarie all'attuazione del presente articolo.
 
           Note all'art. 10:
            -   Il    testo  dell'art.  454    del  "Regolamento  per
          l'esecuzione  della  legge     sull'amministrazione     del
          patrimonio   e   sulla  contabilita' generale dello Stato",
          approvato con R.D.  23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente:
            "Art.  454.  -  Le  spese  di  giustizia  da  anticiparsi
          dall'erario   dello  Stato  a    norma  delle  disposizioni
          vigenti nei procedimenti   penali e civili   e  le    spese
          relative  alle inchieste  amministrative per  gli infortuni
          degli  operai sul lavoro  e degli infortuni  agricoli, sono
          pagate    dai procuratori   del   registro coi  fondi della
          riscossione,  dietro  ordini  o  decreti  spediti     dalle
          autorita'  giudiziarie civili o militari, sulle  note delle
          spese   conformi alle tariffe in   vigore  e  secondo    il
          disposto    delle   leggi. Tali  ordini  o  decreti  devono
          indicare  l'importo   lordo,  le  ritenute   e   la   somma
          netta  da corrispondersi al creditore.
            Quando  nel    comune capoluogo di  mandamento non vi sia
          ufficio del registro,  le  spese di   giustizia   anzidette
          possono essere  pagate dall'ufficio postale.
            Per  le spese relative a procedimenti per contravvenzioni
          alle leggi sulle dogane  e sulle imposte    indirette  sono
          pagate  coi   fondi della riscossione dagli agenti di dette
          amministrazioni.
            Al   pagamento   delle   analoghe    spese    riflettenti
          l'amministrazione  dei  monopoli industriali   provvedono i
          magazzinieri di  vendita mediante fondi  della  riscossione
          ed  in  mancanza coi fondi   loro provvisti con aperture di
          credito".
            -  Il   testo dell'art.   460   del   citato   R.D.    n.
          827/1924  e'  il seguente:
            "Art.  460.  -    Le intendenze di finanza confrontano la
          nota con gli ordini  e  con    le  cedole   di   citazione,
          accertano    la   regolare applicazione delle  disposizioni
          delle  leggi     e  delle  tariffe      ed   ove   rilevino
          irregolarita'  nei  pagamenti eliminano  le  corrispondenti
          partite  dalla  nota    medesima, quindi le registrano   in
          apposito libro dandovi un   numero  progressivo;  appongono
          sopra    il  secondo  esemplare  l'ordine  di rimborso e lo
          restituiscono ai contabili o alle direzioni postali.
            L'ordine di   rimborso e' compreso    nella  fattura  del
          piu'  prossimo  versamento da  farsi per la  riscossione di
          entrate  delle rispettive amministrazioni.
            Il primo esemplare  della nota, con i relativi  ordini  e
          documenti, e' trattenuto dalle intendenze".
            -  Il  testo dell'art. 765  delle istruzioni generali sui
          servizi del Tesoro, approvate   con decreto   del  Ministro
          del tesoro  15 dicembre 1972, e' il seguente:
            "Art.  765  (Esame degli ordini estinti). - Le ragionerie
          provinciali  dello  Stato,  alle  quali  i  documenti  sono
          trasmessi dall'Intendenza di finanza, procedono all'esame e
          alla   revisione  contabile  degli  ordini  di    spese  di
          giustizia pagati  dagli   uffici postali   e dagli    altri
          contabili   accertando,   tra   l'altro,   che siano  stati
          osservati  i termini, previsti dalle  apposite norme, entro
          i  quali deve avvenire il pagamento.
            Le ragionerie medesime provvedono,  poi, a stralciare gli
          eventuali titoli non  riconosciuti regolari e   a  emettere
          l'ordine      di   rimborso  per  i  rimanenti,    a  tergo
          dell'esemplare della nota mod.  72 C.G. che  contiene    la
          descrizione    sommaria   dei pagamenti   in  parola.  Tale
          esemplare,    munito  dell'ordine     di     rimborso,   e'
          restituito, per  il versamento  nella sezione  di tesoreria
          provinciale,  alla   direzione provinciale   delle poste  e
          delle    telecomunicazioni  o    al  competente   contabile
          unitamente  ai  titoli  stralciati,  descritti in  apposito
          elenco  sul  quale   deve   risultare   una   dimostrazione
          dell'importo  complessivo  dei   titoli prodotti e  le note
          mod. 72 C.G.,  di quelli eccepiti perche' irregolari  e  di
          quelli ammessi al rimborso.
            Le note mod. 72 C.G., per  le quali e' emesso l'ordine di
          rimborso,  sono,    dalle    ragionerie   provinciali dello
          Stato,    scritturate    nel  registro  mod.      74   C.G.
          distintamente    per  capitolo di bilancio  e per esercizio
          finanziario.
            Le note mod. 72 C.G. sono   poi riassunte  nei  prospetti
          mensili  mod.   73 C.G.,   i quali  vanno spediti  in unico
          esemplare, insieme   con i documenti  giustificativi,  alla
          Corte dei conti".