Art. 10. Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione 1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato gia' riscosse dallo stesso ufficio del registro. 2. L'autorita' giudiziaria dispone i pagamenti di cui al comma 1 emettendo ordini o decreti di pagamento per il concessionario. Nel caso in cui nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario non vi sia il concessionario ovvero lo sportello sia chiuso per qualsivoglia motivo le spese di giustizia possono essere pagate dall'ufficio postale. 3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarita' delle loro disposizioni. L'invio degli ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si effettua secondo le norme vigenti. 4. Prima di procedere al pagamento, il concessionario deve accertare che i titoli o i decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 siano regolari e conformi alle disposizioni che disciplinano la materia. Qualora questi presentino irregolarita' o errori di applicazione della tariffa, il concessionario ne sospende il pagamento e li restituisce, con motivate osservazioni, all'ufficio giudiziario emittente. Nel caso in cui venga confermato l'ordine emanato, il concessionario esegue il pagamento e riferisce all'Amministrazione finanziaria. 5. Appena eseguito il pagamento delle spese di giustizia, il concessionario ne prende nota in apposito registro, descrivendo singolarmente gli ordini e gli altri documenti ricevuti. Gli ordini estinti, emessi dalle competenti autorita' giudiziarie, sono elencati con i relativi documenti in apposito modello compilato in doppio esemplare, distintamente per capitolo di bilancio cui le relative spese si riferiscono. I modelli sopra citati, con gli ordini ed i documenti che vi sono descritti devono essere inviati, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini stessi sono stati pagati, all'ufficio finanziario competente. 6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e all'articolo 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalita' necessarie all'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 454 del "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente: "Art. 454. - Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorita' giudiziarie civili o militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale. Per le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni. Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito". - Il testo dell'art. 460 del citato R.D. n. 827/1924 e' il seguente: "Art. 460. - Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarita' nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi le registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. L'ordine di rimborso e' compreso nella fattura del piu' prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni. Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, e' trattenuto dalle intendenze". - Il testo dell'art. 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, e' il seguente: "Art. 765 (Esame degli ordini estinti). - Le ragionerie provinciali dello Stato, alle quali i documenti sono trasmessi dall'Intendenza di finanza, procedono all'esame e alla revisione contabile degli ordini di spese di giustizia pagati dagli uffici postali e dagli altri contabili accertando, tra l'altro, che siano stati osservati i termini, previsti dalle apposite norme, entro i quali deve avvenire il pagamento. Le ragionerie medesime provvedono, poi, a stralciare gli eventuali titoli non riconosciuti regolari e a emettere l'ordine di rimborso per i rimanenti, a tergo dell'esemplare della nota mod. 72 C.G. che contiene la descrizione sommaria dei pagamenti in parola. Tale esemplare, munito dell'ordine di rimborso, e' restituito, per il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o al competente contabile unitamente ai titoli stralciati, descritti in apposito elenco sul quale deve risultare una dimostrazione dell'importo complessivo dei titoli prodotti e le note mod. 72 C.G., di quelli eccepiti perche' irregolari e di quelli ammessi al rimborso. Le note mod. 72 C.G., per le quali e' emesso l'ordine di rimborso, sono, dalle ragionerie provinciali dello Stato, scritturate nel registro mod. 74 C.G. distintamente per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario. Le note mod. 72 C.G. sono poi riassunte nei prospetti mensili mod. 73 C.G., i quali vanno spediti in unico esemplare, insieme con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti".