Art. 11.
             Pagamenti per conto degli uffici finanziari
  1.  Il  concessionario  della riscossione e' tenuto a pagare, con i
fondi  della  riscossione,  per  conto  degli uffici finanziari della
propria   circoscrizione   territoriale   le   somme  necessarie  per
l'esecuzione  delle  notifiche  degli  atti  dagli  stessi emessi. Il
pagamento  e'  effettuato  entro i limiti stabiliti con provvedimento
autorizzativo   emesso  dal  direttore  regionale  o  compartimentale
competente.