Art. 12
         Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati

  1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al
concessionario  del  servizio della riscossione spetta un compenso da
trattenersi  in  occasione del primo versamento utile alla sezione di
tesoreria  provinciale dello Stato competente. La misura del compenso
e'  fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli
elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.