Art. 12 Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati 1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.