Art. 13. Tenuta della contabilita' 1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 252 del citato R.D. n. 827/1924, e' il seguente: "Art. 252. - Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la regolarita' dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti. I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento". - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239 (Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato), e' il seguente: "Art. 2. - Alle scadenze, che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonche' alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti".