Art. 13.
                      Tenuta della contabilita'
  1.  Il concessionario della riscossione tiene la contabilita' delle
somme  riscosse  e  di  quelle versate con le modalita' stabilite con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa
della   contabilita'  amministrativa  di  cui  all'articolo  252  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato  approvato  con regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827,  nonche'  le  notizie  di  accertamento  e di
riscossione  di  cui  all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
 
           Note all'art. 13:
            -    Il  testo   dell'art.   252   del citato   R.D.   n.
          827/1924, e'  il seguente:
            "Art.  252.  -  Tutti  coloro  che  sono  incaricati   di
          riscuotere entrate di qualsiasi  natura di spettanza  dello
          Stato,  debbono    render conto della  loro  gestione  alle
          amministrazioni  da  cui  rispettivamente dipendono.
            I conti sono  resi per bimestre o per i  periodi di tempo
          stabiliti   dai   regolamenti   speciali   delle    singole
          amministrazioni.
            Le    intendenze   di   finanza   e    gli  altri  uffici
          provinciali  e compartimentali, dopo avere  accertata    la
          regolarita'  dei  conti degli agenti  da  esse  dipendenti,
          compilano   e   trasmettono   alle   varie  amministrazioni
          centrali i prospetti  o rendiconti riassuntivi, e gli altri
          documenti    che sono ad  essi necessari per la  formazione
          delle  scritture  e    per  l'esercizio   della   vigilanza
          sull'operato dei propri agenti.
            I   conti   e   i   documenti  anzidetti  debbono  essere
          compilati  e trasmessi nelle forme e nei  termini che  sono
          prescritti dal presente regolamento".
            -   Il   testo   dell'art.   2   del    D.P.R.  31  marzo
          1972,  n.  239 (Semplificazioni  procedurali in  materia di
          contabilizzazione  delle  entrate  dello  Stato),   e'   il
          seguente:
            "Art.  2.   - Alle   scadenze, che saranno  stabilite con
          decreto  del  Ministro  per  il  tesoro,  coloro  che  sono
          incaricati   dell'accertamento,  della  riscossione  e  del
          versamento  di entrate di qualsiasi  natura  di  competenza
          dello    Stato debbono  comunicare  gli  accertamenti e  le
          riscossioni alle amministrazioni dalle    quali  dipendono,
          nonche'  alle  ragionerie  di  cui    all'art.  1, mentre i
          tesorieri debbono comunicare alle  medesime ragionerie    i
          versamenti   eseguiti dagli  agenti della riscossione e dai
          debitori diretti".