Art. 14.
           Sanzioni per omesso o insufficiente versamento
  1.  In  caso  di  omesso o insufficiente versamento alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari
delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite
degli  istituti  di  credito  si  applicano le disposizioni contenute
nell'articolo  16 del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale,  emanato  con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567.
 
           Nota all'art. 14:
            - Il testo dell'art. 16 del citato D.M. n. 567/1993 e' il
          seguente:
            "Art.  16  (Sanzioni).  -  1.  Nei  casi di versamenti di
          imposta tramite delega,  qualora  il  riversamento    delle
          relative  somme  alla  competente  sezione   di   tesoreria
          provinciale  o  alle  casse degli  altri  enti  destinatari
          sia    omesso o  avvenga oltre  il sesto  giorno lavorativo
          successivo  ai  predetti  versamenti  nei   confronti   del
          concessionario  si  applicano    le    sanzioni    previste
          dall'art.   104    del    decreto    del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            2.  Per  le  sanzioni  di  cui    al  precedente comma il
          concessionario  ha  l'obbligo  di  rivalsa     sull'azienda
          delegata  per la  quota parte delle sanzioni a quest'ultima
          imputabile per omesso o tardivo versamento.
            Gli   omessi o   ritardati   versamenti  da    parte  del
          concessionario,  imputabili   ai sensi  del  presente comma
          all'azienda  delegata,    non  costituiscono,    ad   alcun
          effetto,       inadempienze       valutabili   ai      fini
          dell'applicazione    dell'art.    20    del  decreto    del
          Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            3.  Restano  in    ogni  caso  ferme le sanzioni di   cui
          all'art. 104 del decreto del   Presidente della  Repubblica
          28  gennaio  1988,  n.    43,  ad  esclusivo   carico   del
          concessionario  per gli  omessi   o   ritardati  versamenti
          alla  sezione  di tesoreria provinciale dello  Stato o alle
          casse  degli    altri  enti    destinatari  dei  versamenti
          diretti  riscossi  allo sportello o mediante conto corrente
          vincolato".