Art. 15.
                  Inadempienze nell'invio dei dati
  1.   Nei   confronti   dei  concessionari  che  non  effettuano  la
trasmissione  all'anagrafe  tributaria,  in  via telematica, dei dati
relativi  alle  operazioni  eseguite  nell'ambito  delle attivita' di
riscossione  nei  termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria,
si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  lire 100 mila per ogni
giorno  di  ritardo.  Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono
inseriti  in  forniture successive a quelle di competenza, si applica
una  sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione.
Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non
supera  i  trenta  giorni.  Resta  fermo  in  ogni  caso l'obbligo di
trasmissione dei dati.
  2.  Per  la  difformita'  dei dati trasmessi rispetto alle relative
specifiche  tecniche,  la sanzione amministrativa e' commisurata alla
percentuale  di  errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di
dato  ed  e'  pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino
all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino
al  5  per  cento.  Per  percentuali  di errore che eccedono il 5 per
cento,  in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica,
sull'eccedenza,  una  ulteriore  sanzione  amministrativa  di  lire 1
milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione
non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.
  3.  Per  le  sanzioni  di  cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha
diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle
sanzioni  a  questi  ultimi imputabili in relazione alle forniture di
loro competenza.
  4.  Le  reiterate  e  rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei
dati   delle  operazioni  eseguite  nell'ambito  delle  attivita'  di
riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.