Art. 2. Definizione di entrate 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1.
Note all'art. 2: - La tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 347/1990 riguarda la tariffa delle tasse ipotecarie. - La tabella A allegata al D.P.R. n. 648/1972 riguarda la tariffa dei tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze.