Art. 2.
                       Definizione di entrate
 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
  a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
  b)  i  canoni,  proventi  e  relativi  accessori,  derivanti  dalla
utilizzazione   di   beni  del  demanio  pubblico  e  del  patrimonio
indisponibile dello Stato;
  c)  le  somme  dovute  per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei
beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
    d) le entrate patrimoniali;
  e)  le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato
per  le  quali  singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un
ufficio finanziario;
    f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
  g)   le   sanzioni   inflitte   dalle   autorita'   giudiziarie  ed
amministrative;
  h)  le  tasse  ipotecarie  di  cui alla tabella A allegata al testo
unico   delle   disposizioni  concernenti  le  imposte  ipotecaria  e
catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
come  sostituita  dall'articolo  10, comma 12, del decreto - legge 20
giugno  1996,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425;
  i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata
dal  comma  13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del
1996;
  l)  tutte  le  altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici
finanziari di cui all'articolo 1.
 
           Note all'art. 2:
            -  La  tabella A  allegata al  testo unico  approvato con
          D.Lgs.  n.    347/1990  riguarda  la  tariffa  delle  tasse
          ipotecarie.
            -  La tabella  A allegata al D.P.R. n. 648/1972  riguarda
          la tariffa dei tributi speciali  per  i  servizi  resi  dal
          Ministero delle finanze.