Art. 3.
                    Determinazione delle entrate
  1.  La  determinazione  delle  entrate  e'  effettuata dall'ufficio
finanziario   competente   ovvero,   limitatamente  ai  casi  in  cui
disposizioni  di  legge  prevedono  l'autoliquidazione,  dal soggetto
interessato;  con  decreto  dirigenziale  sono approvati i modelli da
utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
  2.  Nei  casi  in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la
possibilita' di definizione in via breve delle constatate violazioni,
il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la
riscossione.