Art. 4
                Soggetti incaricati della riscossione

  1.  Le  entrate  sono  riscosse  dal concessionario del servizio di
riscossione  dei  tributi  nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
finanziario  competente  e  dagli  istituti  di  credito  secondo  le
modalita'  di  cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente
l'istituzione  del  conto  fiscale,  emanato con decreto del Ministro
delle  finanze  28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende
di  credito  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del
citato  regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera
a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
  2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati
che  consentono  l'acquisizione  in  tempo reale dei dati relativi ai
pagamenti,  il  compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato
anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle  poste  e delle
telecomunicazioni.
  3.  Alla  trasmissione  dei dati analitici relativi ad ogni singola
operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano
le  disposizioni  di  cui all'articolo 13 del regolamento concernente
l'istituzione  del  conto  fiscale,  emanato con decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
  4.  I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti
del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a  ciascuna  operazione di
riscossione  e  di  pagamento,  i  dati analitici relativi a ciascuna
operazione  di  accreditamento  effettuata dagli istituti di credito,
nonche'  ai  singoli  versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria
provinciale  dello  Stato  ed  alle  casse  degli enti destinatari. I
concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti
del  mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita
mediante  conto  corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
medesime  sezioni  di  tesoreria provinciale ed alle casse degli enti
destinatari.
  5.  Con  decreto  dirigenziale  sono  determinate le modalita' e le
caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo degli articoli 6,  7 e 8 del  regolamento di
          attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della  legge  30
          dicembre  1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto
          fiscale, e' il seguente:
            "Art. 6    (Versamenti  ai    concessionari).  -    1.  I
          concessionari   del   servizio   della   riscossione   sono
          competenti a riscuotere nei confronti  degli    intestatari
          di   conto   fiscale l'imposta  sul  reddito  delle persone
          fisiche,    l'imposta    sul  reddito     delle     persone
          giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta,
          l'imposta  locale  sui  redditi,   le   imposte sostitutive
          delle  anzidette  e l'imposta  sul valore aggiunto, versate
          direttamente  dai contribuenti o conseguenti ad  iscrizione
          a ruolo.
            2.  Il   versamento diretto   di cui al  precedente comma
          e' eseguito direttamente     allo        sportello      del
          concessionario     competente territorialmente o sul  conto
          corrente postale  di  cui    all'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
            "Art.   7  (Versamenti  mediante  delega  ad  azienda  di
          credito). - 1. In alternativa a quanto  previsto  dall'art.
          6, comma  2, gli intestatari hanno facolta' di effettuare i
          versamenti  di  cui  all'art.  6,  comma  1, esclusi quelli
          conseguenti ad iscrizione   a  ruolo,  presso    una  delle
          aziende  di  credito di cui  all'art. 54  del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827, e successive    modificazioni,  con
          delega  irrevocabile  di versamento  al concessionario.  Le
          deleghe  possono essere  conferite anche ad una delle casse
          rurali   ed artigiane di cui al  regio  decreto  26  agosto
          1937,  n. 1706,  modificato dalla  legge 4 agosto  1955, n.
          707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
            2. Con le stesse modalita' di   cui al  comma  precedente
          sono  versate  le  imposte  indicate  all'art.  3, comma 2,
          escluse quelle conseguenti  a  iscrizione  a    ruolo,  ove
          vengano  emanati i decreti  ministeriali ivi previsti.
            3.  Il  versamento  sul  conto  fiscale  effettuato dagli
          intestatari con delega ad una  azienda di credito ha valore
          di  versamento diretto al concessionario.    La      delega
          e'    in   ogni    caso,   rilasciata dall'intestatario  ad
          una  dipendenza  dell'azienda  di credito  sita nell'ambito
          territoriale del   concessionario competente.   Qualora  la
          delega   venga  rilasciata  ad    una  dipendenza  diversa,
          l'intestatario e' soggetto alla sanzione di cui    all'art.
          93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602".
            "Art.  8  (Modalita'  di accreditamento al concessionario
          competente).  -  1. Le  aziende   di credito   sono  tenute
          ad    accreditare  in    forma irrevocabile   al competente
          concessionario   le    somme  versate    dagli  intestatari
          mediante     delega   entro  il  terzo   giorno  lavorativo
          successivo  a   quello   del   ricevimento, salvo    quanto
          previsto   dal decreto legislativo 15  gennaio 1948, n. 1 e
          dall'art.  1 della legge 24  gennaio 1962,   n.   13,   con
          valuta   e  disponibilita' del  giorno dell'accreditamento,
          escluso in ogni caso  il  ricorso  all'accredito  in  conto
          corrente.
            2.  L'accredito e' effettuato, al netto della commissione
          spettante, al concessionario nel   cui ambito  territoriale
          ha  sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.
            3.  Nello  stesso termine di cui  al comma 1, le  aziende
          di credito consegnano    al    competente    concessionario
          un              esemplare   dell'attestazione    rilasciata
          all'intestatario.
            4.   La  consegna  delle    attestazioni  e'  effettuata,
          distintamente per tipo di  modelli,    con  un  elenco,  in
          duplice  copia, riepilogativo del numero delle attestazioni
          ricomprese  in  ciascun gruppo   di modelli e dei  relativi
          ammontari    incassati,   con   l'indicazione del  compenso
          complessivamente   trattenuto,     nonche'    dei    totali
          generali,     con  l'indicazione  dei  dati  identificativi
          dell'operazione di accredito di cui al comma 1.
            5. In alternativa all'obbligo di cui ai  commi 3 e  4  e'
          in  facolta'  delle  aziende  di  credito    consegnare  al
          competente concessionario nel termine  di  cui   al   comma
          1,   un   documento,  in  duplice  copia, riepilogativo dei
          dati,   suddivisi per  codice  tributo  e    per  fasce  di
          compenso    trattenuto,    necessari  al   riversamento  da
          parte  del concessionario,  con   l'indicazione  dei   dati
          identificativi    del  l'operazione  di accredito di cui al
          comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di  cui
          al comma 3 e' effettuata   entro la fine  di  ciascun  mese
          per le deleghe  ricevute dal primo al  ventesimo giorno del
          medesimo  mese    ed  entro  il  decimo  giorno  del   mese
          successivo  per  le  deleghe   ricevute   dal   ventunesimo
          all'ultimo giorno del mese.
            6.    Il    concessionario     rilascia   contestualmente
          all'azienda  di credito   una   copia,   sottoscritta   per
          ricevuta,    dell'elenco riepilogativo di cui  al  comma  4
          ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.
            7.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1,  3, 4 e 5 sono
          compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza".
            - Il testo dell'art. 10 del citato D.M. n. 567/1993 e' il
          seguente:
            "Art. 10   (Compenso alle aziende    di  credito).  -  1.
          All'azienda  di credito delegata compete separatamente  per
          ciascuna delle operazioni di  incasso incluse  nella delega
          un  compenso,    a  totale     carico  del   concessionario
          competente,  pari al  25% della  commissione spettante allo
          stesso    concessionario ai sensi   dell'art. 61, comma  3,
          lettera a), del decreto  del Presidente della Repubblica 28
          gennaio  1988,  n.    43,    da     trattenere     all'atto
          dell'accreditamento     al     concessionario  delle  somme
          spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.
            2.  Il  compenso  a   carico   del   concessionario   non
          costituisce  elemento di valutazione  per la revisione  dei
          compensi prevista  dall'art. 61 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
            -  Il  testo del  comma 3,  lettera a), dell'art.  61 del
          D.P.R. 28 gennaio  1988, n.  43 (Istituzione  del  Servizio
          di riscossione  dei tributi e di  altre entrate dello Stato
          e  di  altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,  comma 1,
          della legge 4 ottobre  1989, n. 657), e' il seguente:
            "3. La remunerazione del  servizio di  riscossione  viene
          determinata  in  modo  da  assicurare una   percentuale non
          differenziata di utile per ogni concessionario sulla   base
          dei  dati  di  redditivita'   media e dei costi   medi   di
          gestione   a livello   nazionale   rapportati    ad    ogni
          concessionario   o  a  gruppi  di  concessionari  similari,
          tenendo comunque conto del numero  degli  sportelli  e  del
          costo    aggiuntivo    del    personale   obbligatoriamente
          mantenuto    in      servizio     presso   ogni     singola
          concessione ai  sensi degli  articoli 122 e  123, ove  tale
          personale ecceda  le necessita'   operative    riconosciute
          alla  concessione;    si tiene    conto    altresi',    con
          riferimento   all'ultimo   biennio, dell'ammontare  globale
          delle  somme riscosse  e dei tempi  di valuta, del numero e
          tipo di operazioni, dell'indice di morosita'  e  quello  di
          inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
            a)  una  commissione per  la  riscossione  dei versamenti
          diretti,  uguale   per   tutti   agli  ambiti territoriali,
          stabilita  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo  minimo  e  di  un  importo
          massimo".
            - Il testo dell'art. 13 del citato D.M. n. 567/1993 e' il
          seguente:
            "Art.  13   (Trasmissione dei   dati ai  concessionari da
          parte delle aziende di  credito).  -  1.    Le  aziende  di
          credito  delegate  trasmettono  su   supporti magnetici   i
          dati analitici  relativi  ad ogni   singola  operazione  di
          incasso  effettuata,    entro il   quinto giorno   del mese
          successivo per le deleghe ricevute  dal primo al  ventesimo
          giorno  del  mese  ed   entro il decimo   giorno del   mese
          successivo  per    le  deleghe  ricevute  dal   ventunesimo
          all'ultimo giorno del mese.
            2.    Con  decreto    del  Ministro   delle finanze,   da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale,  sono stabilite    le
          modalita' di  trasmissione, i dati  analitici  da  rilevare
          dalle     deleghe   di   versamento   e  le caratteristiche
          tecniche dei supporti da trasmettere".