Art. 4 Soggetti incaricati della riscossione 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, e' il seguente: "Art. 6 (Versamenti ai concessionari). - 1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 2. Il versamento diretto di cui al precedente comma e' eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". "Art. 7 (Versamenti mediante delega ad azienda di credito). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facolta' di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti. 3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega e' in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario e' soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". "Art. 8 (Modalita' di accreditamento al concessionario competente). - 1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilita' del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente. 2. L'accredito e' effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. 3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario. 4. La consegna delle attestazioni e' effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonche' dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. 5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 e' in facolta' delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi del l'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 e' effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5. 7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza". - Il testo dell'art. 10 del citato D.M. n. 567/1993 e' il seguente: "Art. 10 (Compenso alle aziende di credito). - 1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1. 2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". - Il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1989, n. 657), e' il seguente: "3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti agli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo". - Il testo dell'art. 13 del citato D.M. n. 567/1993 e' il seguente: "Art. 13 (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito). - 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere".