Art. 6.
                 Riscossione di particolari entrate
  1.  La  riscossione  delle  tasse sulle concessioni governative, da
corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, e'
effettuata  mediante  versamento  su  apposito conto corrente postale
intestato  all'ufficio  concessioni  governative di Roma, vincolato a
favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
  2.  La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione,
delle  relative  tasse di concessione governativa, imposta sul valore
aggiunto,  sanzioni, interessi e diritti e' effettuata tramite l'Ente
poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale
intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di
Torino,  vincolato  a  favore  della sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo
ufficio  del  registro  abbonamenti radio e televisione di Torino, ai
sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni  di legge relative alla
procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle entrate patrimoniali
dello  Stato  e  degli  altri  enti pubblici, dei proventi di demanio
pubblico  e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, di
cui  alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, e' effettuata
tramite  l'Ente  poste italiane mediante versamento su apposito conto
corrente  postale  intestato  all'ufficio  concessioni governative di
Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello
Stato  di  Roma.  Per le entrate di cui al presente comma, di importo
complessivo  non  superiore  a  lire cinquantamila, il pagamento puo'
essere  effettuato  altresi' mediante applicazione di marche da bollo
ordinarie  da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la
prestazione  richiesta  dall'utente.  Con  decreto del Ministro delle
finanze il suddetto limite puo' essere modificato.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Si    riporta l'epigrafe del  R.D. 14  aprile 1910, n.
          639: "Testo unico delle   disposizioni di   legge  relative
          alla  procedura coattiva per la  riscossione delle  entrate
          patrimoniali    dello  Stato   e degli altri enti pubblici,
          dei proventi di Demanio pubblico  e di pubblici  servizi  e
          delle tasse sugli affari".