Art. 6. Riscossione di particolari entrate 1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, e' effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti e' effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, e' effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per le entrate di cui al presente comma, di importo complessivo non superiore a lire cinquantamila, il pagamento puo' essere effettuato altresi' mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione richiesta dall'utente. Con decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite puo' essere modificato.
Nota all'art. 6: - Si riporta l'epigrafe del R.D. 14 aprile 1910, n. 639: "Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari".