Art. 7. Riscossione coattiva 1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. 3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). - 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi. 2. La riscossione coattiva effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Si riporta l'epigrafe della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Modifiche al sistema penale".