Art. 7.
                        Riscossione coattiva
  1.  Per  la  riscossione  coattiva  di  tutte  le  entrate  di  cui
all'articolo  2,  ad  eccezione  di  quelle previste dall'articolo 6,
comma  2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  2.  Per  la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti
diversi  da  quelli  di  cui  al  comma 1 continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni.
  3.  Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24
novembre  1981,  n.  689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o
dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.
 
           Note all'art. 7:
            -    Il   testo dell'art.   67   del   citato  D.P.R.  n.
          43/1988  e'  il seguente:
            "Art.  67   (Riscossione   coattiva    delle   tasse    e
          delle    imposte indirette).   -  1.  I  concessionari  del
          servizio      provvedono      alla   riscossione   coattiva
          dell'imposta   sul    valore  aggiunto,  della  imposta  di
          registro, delle  imposte   ipotecarie e   catastali,  della
          imposta   sulle  successioni  e    donazioni,  dell'imposta
          comunale sull'incremento di  valore  degli immobili,  delle
          imposte   di fabbricazione,   delle imposte  erariali    di
          consumo  e dei  diritti doganali e di  ogni altro diritto o
          accessorio la cui riscossione demandata all'amministrazione
          doganale,   delle    tasse    automobilistiche  e     sulle
          concessioni  governative, nonche'   alla riscossione  delle
          pene  pecuniarie, delle soprattasse   e   di  ogni    altro
          accessorio  e penalita'  relativi  ai predetti tributi.
            2.  La   riscossione  coattiva   effettuata  secondo   le
          seguenti modalita':
            a)    se, a   seguito di   invito al  pagamento, atto  di
          liquidazione, accertamento,    rettifica   o     erogazione
          di   sanzioni    sono infruttuosamente scaduti i termini di
          pagamento   delle  somme  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio
          finanziario  competente    forma  il  ruolo   relativo   ai
          contribuenti    per i   quali si  procede alla  riscossione
          coattiva   ai sensi  dell'art.    11,  terzo    comma,  del
          decreto  del    Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 602. Per  la  formazione    del  ruolo  e  per  la
          riscossione   delle   somme     iscritte  si  applicano  le
          disposizioni previste  per la  riscossione  dei  tributi  e
          delle   entrate di  cui all'art. 63, comma  1; i ruoli sono
          riscossi in  unica soluzione alla prima scadenza utile;
            b) con   decreto  del    Ministro  delle    finanze  sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri  per la redazione e la
          trasmissione  dei  suddetti  ruoli  e  per  la compilazione
          meccanografica  degli  stessi  da   parte   del   consorzio
          nazionale    obbligatorio    tra  i   concessionari   della
          riscossione, nonche' gli adempimenti   contabili  a  carico
          degli agenti della riscossione;
            c)  l'intendente    di  finanza    appone  il    visto di
          esecutorieta' dei ruoli e  li consegna   al  concessionario
          territorialmente  competente, che  ne   rilascia  ricevuta,
          affinche'  lo   stesso  provveda  alla riscossione    senza
          l'obbligo    del      non    riscosso      come   riscosso.
          L'intendente di  finanza trasmette  copia del  frontespizio
          dei   ruoli   consegnati     alla  competente    ragioneria
          provinciale  per i  relativi controlli.
            3. Le  disposizioni del presente   articolo si  applicano
          ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese
          di  esecuzione,  i  cui  termini  di pagamento sono scaduti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto".
            -    Si  riporta   l'epigrafe della   legge   24 novembre
          1981, n.  689:  "Modifiche al sistema penale".