Art. 8.
                Termini e modalita' per il versamento
                        delle somme riscosse
  1.  Entro  il  terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto
per  l'accreditamento  da  parte  delle  banche al concessionario, il
concessionario   versa,   distintamente   per  capitolo  e  articolo,
competenza   e   residui,   alla   competente  sezione  di  tesoreria
provinciale   dello  Stato  o  alle  casse  degli  enti  territoriali
competenti  l'ammontare  delle somme allo stesso accreditate al netto
del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e
delle  anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel
presente  decreto,  nonche'  dei  relativi  compensi  e, per la parte
residua,  delle  somme  oggetto  di  dilazione e di sgravio di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43,
usufruibili sui versamenti diretti.
  2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario
va  versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione
della  tesoreria  provinciale  dello  Stato  o  alle casse degli enti
territoriali  competenti  entro il terzo giorno lavorativo successivo
alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche'
delle  altre  somme  di  cui  al  comma 1. Nello stesso termine vanno
versate,  mediante  postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la
comunicazione  di  accreditamento  da  parte  dell'ufficio  dei conti
correnti postali.
  3.  Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito
e  non  imputabili  ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono
comunque  riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle
competenti   sezioni   di   tesoreria  provinciale  dello  Stato  con
imputazione  al  capitolo  relativo  alle entrate eventuali e diverse
concernenti  il  Ministero  delle  finanze  e  alle  casse degli enti
destinatari   secondo  modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  delle
entrate, direzione centrale per la riscossione.
  4.  Restano  ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti
da  effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di
Roma  e  dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di
Torino.
  5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello
o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano
nella  disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi da cui
sono  prelevate  le  somme  da erogare secondo le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 11.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Per  il riferimento all'epigrafe del D.P.R. n. 43/1988
          vedasi nota all'art. 4.