Art. 9.
              Versamento agli enti diversi dallo Stato
  1.  Il  concessionario  della  riscossione  e' tenuto ad eseguire i
versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato
e  dagli  enti  territoriali  direttamente  ai singoli aventi diritto
entro   il   giorno   cinque  del  mese  successivo  a  quello  della
riscossione.