(Allegato)
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 
  GIUGNO 1997, N. 172. 
  Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 1-bis. -  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  3  e  5  del
decreto-legge   30   dicembre   1988,   n.   551,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi
nel senso che al prefetto e' attribuita la  potesta',  oltre  che  di
fissare  criteri  generali  per  l'impiego   della   forza   pubblica
nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio  degli  immobili
urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto  di  quelli  non
aventi  origine  da  rapporti  di  locazione,  anche  di  determinare
puntualmente i tempi e le modalita' della concessione della medesima,
in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti,  anche
in deroga all'ordine di presentazione delle richieste  dell'ufficiale
giudiziario. 
  2.  Le  commissioni  prefettizie  di   cui   all'articolo   4   del
decreto-legge   30   dicembre   1988,   n.   551,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri
sui criteri generali  per  l'impiego  della  forza  pubblica  esclusa
qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che
rimane esclusiva competenza dei prefetti. 
  Art. 1-ter. - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il  decreto
del Ministro dei lavori pubblici ivi  previsto  deve  essere  emanato
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga".