Art. 20 
                         (Pagamenti rateali) 
    1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e
dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere  versate,
previa opzione esercitata dal contribuente in sede  di  dichiarazione
periodica, in rate mensili di uguale importo,  con  la  maggiorazione
degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese  di  scadenza,
in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro  il  mese  di
novembre dello stesso anno di  presentazione  della  dichiarazione  o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai
sensi del titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
    2.  La  misura  dell'interesse  e'   pari   al   tasso   previsto
dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
    3. La facolta' del comma  1  puo'  essere  esercitata  anche  dai
soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma
1. 
    4. I versamenti rateali sono effettuati entro  il  giorno  15  di
ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la  fine
di ciascun mese per gli altri contribuenti. 
    5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo  degli
interessi di cui all'articolo  3,  commi  8  e  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli
adempimenti  del  sostituto  d'imposta   per   il   controllo   della
dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al
Servizio sanitario nazionale. 
 
          Note all'art. 20: 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato 
          D.P.R. n. 602/1973: 
            "Art. 9 (Mancato o ritardato versamento  diretto).  -  Se
          non viene effettuato  il  versamento  diretto  nei  termini
          stabiliti, sugli importi non  versati  o  versati  dopo  la
          scadenza si applica l'interesse in ragione del 5 per  cento
          annuo con decorrenza dal  giorno  successivo  a  quello  di
          scadenza e fino alla data del pagamento  o  della  scadenza
          della prima rata del ruolo in cui sono state 
          iscritte le somme non versate. 
            Qualora   l'interesse   non   sia   stato   versato   dal
          contribuente contestualmente all'imposta esso viene 
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. 
            L'interesse si applica anche sul maggior ammontare  delle
          imposte  o  ritenute  alla  fonte,  riscuotibili   mediante
          versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte  ai
          sensi degli articoli 36-bis, secondo comma,  e  36-ter  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". 
            - Si riporta il testo vigente dei commi 8 e 9 dell'art. 3
          del  D.P.R.  4  settembre   1992,   n.   395   (Regolamento
          concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e
          assimilati da parte dei sostituti d'imposta  e  dei  Centri
          autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione  dell'art.
          78, comma 18, della legge 30 
          dicembre 1991, n. 413): 
            "8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5
          il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata
          di  pensione  corrisposta  nel  mese  di   giugno   risulti
          insufficiente per il pagamento  dell'importo  risultante  a
          debito, comprensivo del contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale e della prima rata di acconto, la  parte  residua
          e' trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di
          paga  immediatamente  successivi   dello   stesso   periodo
          d'imposta. Sugli importi di cui e' differito  il  pagamento
          si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile,
          che e' trattenuto e versato nei termini e con le  modalita'
          previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio  il
          sostituto d'imposta tiene conto  di  ulteriori  importi  da
          conguagliare a rettifica di  quelli  erroneamente  indicati
          nel prospetto di cui al comma 4. In tal  caso  si  applica,
          nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del  3
          per cento delle  somme  dovute  dal  contribuente,  che  e'
          versata nei termini e con  le  modalita'  previsti  per  le
          somme 
          stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento. 
            9. L'importo della seconda rata di acconto e'  trattenuto
          dalla retribuzione corrisposta nel mese  di  novembre;  ove
          tale retribuzione risulti insufficente per il pagamento  di
          quanto  dovuto,  la  parte  residua  e'  trattenuta   dalla
          retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.  Si  applica
          l'interesse dell'1 per cento, che e' trattenuto  e  versato
          nei termini e con le modalita' 
          previsti per le somme cui afferisce".