Art. 4.
         Incarico di vigilanza nei confronti degli associati
  1.  Il  Consorzio  che  sia in  possesso  dei  requisiti  stabiliti
all'articolo 19, comma 1, lettere a),  b), c), d), della legge n. 164
del  1992 puo'  chiedere  di essere  incaricato  di collaborare  alla
vigilanza sull'applicazione  della stessa legge  n. 164 del  1992 nei
confronti  dei propri  affiliati. A  tal fine  il Consorzio  presenta
formale   richiesta   al   Ministero  corredandola   della   seguente
documentazione:
    a) atto costitutivo e statuto;
  b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;
  c)   relazione  tecnicoamministrativa   intesa   a  dimostrare   la
disponibilita' di strutture, organico di personale e risorse adeguate
ai compiti richiesti;
  d) attestazione della competente  camera di commercio concernente i
requisiti di  rapprresentativita' nei confronti  della denominazione.
Nel  caso di  consorzi che  operano per  denominazioni insistenti  su
territoridi  piu'  province,  l'attestazione viena  rilasciata  dalla
camera  di  commercio  della  provincia  in cui  ha  sede  legale  il
Consorzio, sentite le camere di commercio interessate.
  2.  Nel rispetto  di  quanto previsto  dall'articolo  19, comma  1,
lettera b),  della legge n.  164 del  1992, lo statuto  del Consorzio
deve   prevedere   una   equa    rappresetanza   nel   consiglio   di
amministrazione  di  tutte  le  categorie che  partecipano  al  ciclo
produttivo (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati).
A tal  fine, per l'elezione  del consiglio di  amministrazione, nella
relativa  assemblea,  il  voto  di ciascun  associato  ha  un  valore
ponderale  proporzionale alla  quantita'  di  prodotto ottenuto  (uva
denunziata e/o  vino denunziato  e/o vino imbottigliato)  e stabilito
con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente
regolamento.
  3. Il  Consorzio, ai sensi  dell'articolo 19, comma 1,  lettera d),
della legge  n. 164  del 1992,  nel rispetto  della direttiva  CEE n.
89/104 del  21 dicembre 1988  e del decreto legislativo  attuativo n.
480 del 4 dicembre 1992, non puo' gestire in modo diretto o indiretto
alcun marchio collettivo  che contenga il nome  della denominazione e
che sia riservato ai soli associati, ma puo' proporre come logo della
denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un
logo di nuova  elaborazione, per essere recepito  nel disciplinare di
produzione  ai sensi  dell'articolo unico,  comma 3,  lettera l)  del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  4. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, affida al Consorzio
l'incarico di vigilanza specificando le  funzioni e i limiti di tempo
e di operativita' dell'incarico stesso.
  5. Il Consorzio  che ha ottenuto l'incarico di  vigilanza e' tenuto
a:
  a) trasmettere al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno una
dettagliata  relazione sulle  attivita' tecnicoamministrative  svolte
nell'anno precedente;
  b)  comunicare al  Ministero  entro dieci  giorni dall'evento  ogni
variazione  della composizione  degli organi  rappresentativi nonche'
della composizione della base  consortile per effetto di acquisizione
di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio e'
determinata da abusi nei confronti  della denominazione o nel settore
della  produzione  vitivinicola,   nella  comunicazione  deve  essere
indicata esplicitamente  la causa; analoga comunicazione  deve essere
effettuata all'Ispettorato centrale  repressione frodi competente per
territorio;
  c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente
per  territorio ogni  iniziativa  relativa ad  abusi,  ad episodi  di
sleale  concorrenza, di  improprio uso  della denominazione  anche in
sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonche' ad
ogni  azione   da  chiunque  effettuata   che  sia  di   ostacolo  al
mantenimento   o   alla   elevazione  del   livello   qualitativo   e
dell'immagine della denominazione.
 
           Note all'art. 4:
            -   Per il  testo dell'art.  19 della  legge n.  164/1992
          vedi  nota all'art. 3.
            - La    direttiva  89/104/CEE  del    21  dicembre  1988,
          pubblicata nella G.U.C.E.  n. L  40 dell'11  febbraio 1989,
          e il  decreto legislativo attuativo  4  dicembre  1992,  n.
          480,   pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 295 del l6  dicembre l992, sono concernenti al
          ravvicinamento delle legislazioni degli   Stati  membri  in
          materia di marchi di impresa.
            -  Il    testo dell'articolo unico, comma  3, lettera l),
          del  D.M. 22 aprile 1922 e' il seguente:
            "3. Nei disciplinari di produzione  di  cui  al  comma  1
          possono essere altresi' stabiliti:
              a)-i) (omissis);
            l)      l'individuazione     dell'immagine     artistica,
          eventualmente compresa la base    colorimetrica,  del  logo
          figurativo   o  logotipo     specifico  ed  univoco      da
          utilizzare    in  abbinamento    inscindibile    con     la
          denominazione".