Art. 4. Incarico di vigilanza nei confronti degli associati 1. Il Consorzio che sia in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge n. 164 del 1992 puo' chiedere di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della stessa legge n. 164 del 1992 nei confronti dei propri affiliati. A tal fine il Consorzio presenta formale richiesta al Ministero corredandola della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto; b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi; c) relazione tecnicoamministrativa intesa a dimostrare la disponibilita' di strutture, organico di personale e risorse adeguate ai compiti richiesti; d) attestazione della competente camera di commercio concernente i requisiti di rapprresentativita' nei confronti della denominazione. Nel caso di consorzi che operano per denominazioni insistenti su territoridi piu' province, l'attestazione viena rilasciata dalla camera di commercio della provincia in cui ha sede legale il Consorzio, sentite le camere di commercio interessate. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 1992, lo statuto del Consorzio deve prevedere una equa rappresetanza nel consiglio di amministrazione di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati). A tal fine, per l'elezione del consiglio di amministrazione, nella relativa assemblea, il voto di ciascun associato ha un valore ponderale proporzionale alla quantita' di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) e stabilito con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento. 3. Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 164 del 1992, nel rispetto della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1988 e del decreto legislativo attuativo n. 480 del 4 dicembre 1992, non puo' gestire in modo diretto o indiretto alcun marchio collettivo che contenga il nome della denominazione e che sia riservato ai soli associati, ma puo' proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo unico, comma 3, lettera l) del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 4. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, affida al Consorzio l'incarico di vigilanza specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operativita' dell'incarico stesso. 5. Il Consorzio che ha ottenuto l'incarico di vigilanza e' tenuto a: a) trasmettere al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attivita' tecnicoamministrative svolte nell'anno precedente; b) comunicare al Ministero entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi nonche' della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio e' determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni iniziativa relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonche' ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3. - La direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 40 dell'11 febbraio 1989, e il decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del l6 dicembre l992, sono concernenti al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. - Il testo dell'articolo unico, comma 3, lettera l), del D.M. 22 aprile 1922 e' il seguente: "3. Nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere altresi' stabiliti: a)-i) (omissis); l) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione".