Art. 8. Termini di applicazione e disposizioni transitorie 1. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento i consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine incaricati dal Ministero ad espletare le funzioni di vigilanza, ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento e presentarli al Ministero per l'approvazione. 2. Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 giugno 1997 Il Ministro: Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219
Nota all'art. 8: - Il D.M. 13 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio l982, concerne la disciplina all'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attivita' connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.