Art. 8.
          Termini di applicazione e disposizioni transitorie
  1. Entro due anni dalla  entrata in vigore del presente regolamento
i  consorzi  volontari  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
incaricati dal  Ministero ad espletare  le funzioni di  vigilanza, ai
sensi  del decreto  ministeriale  13 marzo  1982,  devono adeguare  i
propri  statuti   alle  disposizioni   del  presente   regolamento  e
presentarli al Ministero per l'approvazione.
  2. Il presente  regolamento sara' inviato alla Corte  dei conti per
la  registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  sei  mesi  dopo  la  sua
pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
  Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  D.M.  13  marzo  1982,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 120 del 4 maggio l982, concerne la  disciplina
          all'esercizio,  da parte dei consorzi  volontari  di tutela
          dei   vini,   delle attivita'    connesse  all'espletamento
          dell'incarico    di  vigilanza    di  cui all'art.   21 del
          decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,  n.
          930.