IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1997;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                     Semplificazioni ed esoneri

  1.  Nell'articolo  7  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis.  La  notificazione  in  forma semplificata puo' non contenere
taluno  degli  elementi  di  cui al comma 4, lettere b), c), e) e g),
individuati  dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, quando il trattamento e' effettuato:
a) da  soggetti  pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
   base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22,
   comma  3,  e  24,  ovvero  del  provvedimento  di  cui al medesimo
   articolo 24;
b) nell'esercizio  della professione di giornalista e per l'esclusivo
   perseguimento   delle  relative  finalita',  ovvero  dai  soggetti
   indicati  nel  comma  4  -bis  dell'articolo  25, nel rispetto del
   codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente  senza  l'ausilio  di mezzi elettronici o comunque
   automatizzati,  ai  soli  fini  e  con  le  modalita' strettamente
   collegate all'organizzazione interna dell'attivita' esercitata dal
   titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati
   e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter.  Fuori  dei  casi di cui all'articolo 4, il trattamento non e'
soggetto a notificazione quando:
a) e'  necessario  per  l'assolvimento  di  un compito previsto dalla
   legge,   da   un   regolamento   o  dalla  normativa  comunitaria,
   relativamente  a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22
   e 24;
b) riguarda  dati  contenuti  o  provenienti  da  pubblici  registri,
   elenchi,  atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
   i  limiti  e le modalita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
   b);
c) e'  effettuato per esclusive finalita' di gestione del protocollo,
   relativamente  ai  dati  necessari  per  la  classificazione della
   corrispondenza   inviata   per  fini  diversi  da  quelli  di  cui
   all'articolo  13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento
   alle  generalita'  e  ai  recapiti  degli  interessati,  alla loro
   qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda  rubriche  telefoniche  o  analoghe  non  destinate  alla
   diffusione,  utilizzate  unicamente  per  ragioni  d'ufficio  e di
   lavoro  e  comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo
   13, comma l, lettera e);
e) e'  finalizzato  unicamente  all'adempimento di specifici obblighi
   contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed
   e'  effettuato  con  riferimento  alle  sole categorie di dati, di
   interessati  e  di  destinatari  della  comunicazione e diffusione
   strettamente  collegate a tale adempimento, conservando i dati non
   oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) e'  effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b),
   da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
   per  le  sole  finalita' strettamente collegate all'adempimento di
   specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) e'  effettuato  dai  piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
   del  codice  civile  per  le sole finalita' strettamente collegate
   allo   svolgimento   dell'attivita'   professionale  esercitata  e
   limitatamente   alle   categorie   di  dati,  di  interessati,  di
   destinatari  della  comunicazione  e  diffusione  e  al periodo di
   conservazione  dei  dati  necessari  per  il  perseguimento  delle
   finalita' medesime;
h) e'  finalizzato  alla  tenuta  di  albi o elenchi professionali in
   conformita' alle leggi e ai regolamenti;
i) e'  effettuato  per esclusive finalita' dell'ordinaria gestione di
   biblioteche,  musei  e  mostre,  in  conformita'  alle  leggi e ai
   regolamenti,  ovvero per la organizzazione di iniziative culturali
   o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) e'  effettuato  da  associazioni,  fondazioni,  comitati  anche  a
   carattere  politico,  filosofico, religioso o sindacale, ovvero da
   loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e
   per  il  perseguimento  di  finalita' lecite, relativamente a dati
   inerenti  agli  associati  e  ai  soggetti che in relazione a tali
   finalita'   hanno   contatti   regolari   con  l'associazione,  la
   fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi
   di  informativa  degli interessati e di acquisizione del consenso,
   ove necessario;
m) e'  effettuato  dalle  organizzazioni  di volontariato di cui alla
   legge  11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e
   nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di
   cui agli articoli 22 e 23;
n) e'  effettuato  temporaneamente  ed  e' finalizzato esclusivamente
   alla  pubblicazione  o diffusione occasionale di articoli, saggi e
   altre  manifistazioni  del  pensiero,  nel  rispetto del codice di
   deontologia di cui all'articolo 25;
o) e'   effettuato,   anche   con   mezzi   elettronici   o  comunque
   automatizzati,  per  la  redazione  di  periodici  o pubblicazioni
   aventi  finalita' di informazione giuridica , relativamente a dati
   desunti  da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria o di altre
   autorita';
p) e'  effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di raccolta
   di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste
   di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui
   all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle
   categorie   di   dati,  di  interessati  e  di  destinatari  della
   comunicazione  necessarie  per  l'amministrazione dei beni comuni,
   conservando  i  dati non oltre il periodo necessario per la tutela
   dei corrispondenti diritti.
5-quater.   Il   titolare   si   puo'  avvalere  della  notificazione
semplificata  o  dell'esonero di cui ai commi 5 -bis e 5 -ter, sempre
che  il trattamento riguardi unicamente le finalita', le categorie di
dati,   di   interessati  e  di  destinatari  della  comunicazione  e
diffusione,  individuate,  unitamente al periodo di conservazione dei
dati, dai medesimi commi 5 -bis e 5 -ter, nonche':
a) nei  casi di cui ai commi 5 -bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e
   m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa
   comunitaria ivi indicate;
b) nel  caso  di  cui  al  comma  5  -bis,  lettera b), dal codice di
   deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con
   le  modalita'  previste  dall'articolo  41, comma 7, ovvero, per i
   dati  diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  22  e  24, con
   provvedimenti analoghi.
5-quinquies.  Il  titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma
5-ter  deve  fornire  gli  elementi  di  cui al comma 4 a chiunque ne
faccia richiesta.".
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          suil'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e  operato  il  rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
          - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n.
          676/1996  (per il titolo si veda nelle premesse al presente
          decreto) e' il seguente:
          "1.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi recanti
          disposizioni  integrative  della legislazione in materia di
          tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto al
          trattamento   dei  dati  personali,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
          a)-e) (omissis);
          f)   prevedere  forme  sempliticate  di  notificazione  del
          trattamento  dei  dati  personali  e del loro trasferimento
          all'estero,  con  particolare  riguardo  ai trattamenti non
          automatizzati  di  dati  diversi  da  quelli sensibili e da
          quelli  di  cui all'art. 686 del codice di procedurapenale;
          ed  ulteriori  casi  di  esonero  dal  relativo obbligo per
          trattamenti  da individuare preventivamente che, in ragione
          delle  relative modalita' o della natura dei dati personali
          non  presentino  rischi  di un danno all'interessato, ferma
          restando   l'applicabilita'  delle  altre  disposizioni  di
          legge".

           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della funzione  legislativa    e
          stabilisce che essa puo' avvenire se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    Il    D.Lgs.   n.   123/1997  reca:    "Disposizioni
          correttive  ed integrative  della legge  31 dicembre  1996,
          n. 675,  in materia  di tutela delle persone e  di    altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  7  della legge n. 675/1996, come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art. 7 (Notificazione). - 1.   Il titolare  che  intenda
          procedere ad un trattamento  di dati personali  soggetto al
          campo    di  applicazione  della presente legge e' tenuto a
          darne notificazione al Garante.
            2.  La  notificazione e'  effettuata  preventivamente  ed
          una  sola volta, a mezzo di lettera    raccomandata  ovvero
          con  altro mezzo idoneo a  certificarne   la  ricezione,  a
          prescindere   dal  numero   delle operazioni  da  svolgere,
          nonche' dalla durata del  trattamento e puo' riguardare uno
          o  piu'  trattamenti    con  finalita' correlate. Una nuova
          notificazione  e'  richiesta  solo  se  muta  taluno  degli
          elementi indicati  nel    comma  4   e   deve     precedere
          l'effettuazione  della variazione.
            3.     La      notificazione    e'    sottoscritta    dal
          notificante  e  dal responsabile del trattamento.
             4. La notificazione contiene:
            a) il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e  il
          domicilio, la residenza o la sede del titolare;
               b) le finalita' e modalita' del trattamento;
            c) la natura  dei dati, il luogo ove sono  custoditi e le
          categorie di interessi cui i dati si riferiscono;
               d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
            e)  i    trasferimenti di dati  previsti verso Paesi  non
          appartenenti  all'Unione  europea  o,  qualora,  riguardino
          taluno  dei  dati  di  cui agli articoli 22 e 24, fuori del
          territorio nazionale;
            f) una descrizione generale   che  permetta  di  valutare
          l'adeguatezza   delle   misure  tecniche  ed  organizzative
          adottate per la sicurezza dei dati;
            g) l'indicazione della banca di dati  o delle  banche  di
          dati  cui si riferisce il  trattamento, nonche' l'eventuale
          connessione   con altri trattamenti  fuori  dal  territorio
          nazionale;
            h)  il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e il
          domicilio, la  residenza  o  la   sede   del  responsabile;
          in  mancanza  di  tale indicazione si considera resonsabile
          il notificante;
               f) la qualita' e la legittimazione del notificante.
            5.  I  soggetti  tenuti ad iscriversi o che devono essere
          annotati nel registro  delle   imprese di   cui    all'art.
          2188 del  codice  civile, nonche' coloro che devono fornire
          le  informazioni  di cui all'art. 8, comma  8, lettera  d),
          della  legge 29  dicembre 1993,  n. 580,  alle camere    di
          commercio,   industria,  artigiano  e agricoltura,  possono
          effettuare la notificazione  per  il    tramite  di  queste
          ultime,  secondo  le modalita' stabilite con il regolamento
          di cui all'art. 3, comma 3.  I   piccoli   imprenditori   e
          gli  artigiani  possono  effettuare  la notificazione anche
          per   il   tramite   delle   rispettive  rappresentanze  di
          categoria; gli iscritti agli albi  professionali anche  per
          il tramite dei  rispettivi ordini  professionali. Resta  in
          ogni  caso ferma  la disposizione di cui al comma 3.
            5-bis. La  notificazione in  forma semplificata puo'  non
          contenere  taluno  degli    elementi di   cui al comma   4,
          lettere b),  c) e)  e g), individuati dal Garante ai  sensi
          del  regolamento  di  cui  all'art.  33, comma 3, quando il
          trattamento e' effettuato:
            a)  da  soggetti  pubblici,  esclusi  gli  enti  pubblici
          economici,  sulla  base di  espressa disposizione di  legge
          ai sensi degli   articoli 22, comma 3,  e  24,  ovvero  del
          provvedimento di cui al medesimo art. 24;
            b)        nell'esercizio    della       professione    di
          giornalista  e    per l'esclusivo   perseguimento     delle
          relative    finalita'    ovvero  dai soggetti  indicati nel
          comma 4-bis  dell'art. 25,   nel rispetto   del  codice  di
          deontologia di cui al medesimo articolo;
            c)  temporaneamente senza l'ausilio  di mezzi elettronici
          o comunque automatizzati, ai soli fini e con  le  modalita'
          strettamente    collegate   all'organizzazione      interna
          dell'attivita'  esercitata dal   titolare, relativamente  a
          dati  non  registrti  in    una  banca di dati e diversi da
          quelli di cui agli articoli 22 e 24.
            5-ter.   Fuori dei    casi  di    cui  all'art.    4,  il
          trattamento non  e soggetto a notificazione quando:
            a)  e'    necessario  per  l'assolvimento   di un compito
          previsto dalla legge, da un regolamento o  dalla  normativa
          comunitaria,   relativamente   a  dati  diversi  da  quelli
          indicati negli articoli 22 e 24;
            b)  riguarda dati  contenuti  o provenienti  da  pubblici
          registri,   elenchi,  atti  o    documenti  conoscibili  da
          chiunque,  fermi restando i limiti e le  modalita'  di  cui
          all'art. 20, comma 1, lettera b);
            c)    e'    effettuato   per    esclusive   finalita'  di
          gestione  del protocollo, relativamente  ai dati  necessari
          per  la classificazione della  corrispondenza  inviata  per
          fini   diversi   da quelli  di  cui all'articolo  13, comma
          1,  lettera    e),  con     particolare  riferimento   alle
          generalita'  e  ai  recapiti  degli  interessati, alla loro
          qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
            d)    riguarda  rubriche   telefoniche   o analoghe   non
          destinate    alla  diffusione,  utilizzate  unicamente  per
          ragioni  d'ufficio  e di lavoro e comunque per fini diversi
          da quelli all'art. 13, comma 1, lettera e);
            e)  e'  finalizzato  unicamente      all'adempimento   di
          specifici  obblighi  contabili, retributivi, previdenziali,
          assistenziali  e   fiscali,   ed   e'   effettuato      con
          riferimento    alle     sole   categorie   di    dati,   di
          interessati  e  di  destinatari   della   comunicazione   e
          diffusione  strettamente    collegate a   tale adempimento,
          conservando  i    dati  non  oltre  il  periodo  necessario
          all'adempimento medesimo;
            f)  e'    effettuato,  salvo  quanto   previsto dal comma
          5-bis, lettera b),   da   liberi  professionisti   iscritti
          in   albi  o    elenchi professionali,    per   le     sole
          finalita'    strettamente      collegate all'adempimento di
          specifiche  prestazioni  e  fermo   restando   il   segreto
          professionale;
            g)  e'  effettuato  dai  piccoli    imprenditori  di  cui
          all'art. 2083 del codice  civile  per le   sole   finalita'
          strettamente  collegate    allo  svolgimento dell'attivita'
          professionale esercitata  e limitatamente alle    categorie
          di    dati,    di   interessati,   di   destinatari   della
          comunicazione e  diffusione e  al periodo  di conservazione
          dei dati necessari per  il  perseguimento  delle  finalita'
          medesime;
            h)  e'    finalizzato  alla  tenuta    di  albi o elenchi
          professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
            i) e' effettuato per esclusive  finalita'  dell'ordinaria
          gestione   di  biblioteche,     musei    e    mostre,    in
          conformita'  alle  leggi  e  ai regolamenti, ovvero  per la
          organizzazione di  iniziative culturali o sportive o per la
          formazione di cataloghi e bibliografie;
            l)    e'  effettuato    da    associazioni,   fondazioni,
          comitati anche  a carattere politico, filosofico, religioso
          o  sindacale,  ovvero  da  loro  organismi rappresentativi,
          istituiti per scopi  non di lucro e per il perseguimento di
          finalita'  lecite,    relatiamente  a  dati  inerenti  agli
          associati    e  ai   soggetti che   in   relazione a   tali
          finalita'  hanno contatti regolari  con l'associazione,  la
          fondazione, il  comitato o l'organismo,   fermi    restando
          gli      obblighi   di   informativa   degli interessati di
          acquisizione del consenso, ove necessario;
            m) e' effettuato   dalle organizzazioni  di  volantariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui
          alla  lettera  l)  e  nel rispetto delle   autorizzazioni e
          delle  prescrizioni di legge  di cui agli articoli 22 e 23;
            n) e'   effettuato temporaneamente  ed  e'    finalizzato
          esclusivamente   alla      pubblicazione   o     diffusione
          occasionale,  di articoli,  saggi e altre    manifestazioni
          del  pensiero,  nel  rispetto  del  codice  di deontologia,
          di cui all'art. 25;
            o)  e'   effettuato,  anche   con  mezzi  elettronici   o
          comunque  automatizzati, per   la redazione di periodici  o
          pubblicazioni aventi finalita' di  informazione  giuridica,
          relativamente    a    dati    desunti    da   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita';
            p)    e'   effettuato   temporaneamente    per  esclusive
          finalita'  di raccolta di  adesioni a  proposte di    legge
          d'iniziativa    popolare,  a  richieste  di  referendum,  a
          petizioni o ad appelli;
            q) e'   finalizzato  unicamente  all'amministrazione  dei
          condomini  di  cui  all'art.   1117 e seguenti   del codice
          civile,  limitatamente alle categorie    di   dati,      di
          interessati    e    di   destinatari    della comunicazione
          necessarie   per   l'amministrazione   dei   beni   comuni,
          conservando  i dati non oltre il  periodo necessario per la
          tutela dei corrispondenti diritti.
            5-quater.  Il    titolare  si   puo'   avvalere     della
          notificazione  semplificata  o dell'esonero di cui ai commi
          5-bis  e  5-ter,  sempre  che  il    trattamento   riguardi
          unicamente    le  finalita',   le categorie   di dati,   di
          interessati  e  di  destinatari   della   comunicazione   e
          diffusione,   individuate,      unitamente  al  periodo  di
          conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis  e  5-ter,
          nonche':
            a)  nei casi di cui ai commi  5-bis, lettera a), e 5-ter,
          lettere a)  e  m),  dalle  disposizioni  di  legge    o  di
          regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
            b)   nel caso  di cui  al  comma 5-bis,  lettera b),  dal
          codice  di deontologia ivi indicato;
            c) nei casi  residui, dal Garante con  le  autorizzazioni
          rilasciate  con  le modalita'  previste dall'art. 41, comma
          7, ovvero,  per i dati diversi da   quelli  di  cui    agli
          articoli  22 e 24,  con provvedimenti analoghi.
            5-quinquies.  Il  titolare  che si avvale dell'esonero di
          cui al comma 5-ter  deve fornire  gli elementi  di cui   al
          comma  4 a  chiunque ne faccia richiesta".