Art. 2
                               Termine

  1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e'
sostituito dal seguente:
"2.  Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
1998,  le  notificazioni  prescritte  dagli  articoli  7  e  28  sono
effettuate  dal  1  gennaio  1998  al  31  marzo  1998  ovvero, per i
trattamenti  di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli
di  cui agli articoli 22 e 24, nonche' per quelli di cui all'articolo
4,  comma  1,  lettere  c),  d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo dell'art. 41  della legge n. 675/1996,  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.   41  (Disposizioni   transitorie).  -   1.   Fermo
          restando  l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
          29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
          consenso  dell'interessato  non  si      applicano       in
          riferimento        ai      dati      personali     raccolti
          precedentemente alla data di entrata  in vigore della legge
          stessa, o il  cui trattamento  sia iniziato  prima  di tale
          data.  Resta    salva  l'applicazione  delle   disposizioni
          relative    alla  comunicazione  e alla diffusione dei dati
          previste dalla presente legge.
            2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
          1 gennaio 1998,   le   notificazioni    prescritte    dagli
          articoli   7   e  28  sono effettuate  dal  1 gennaio  1998
          al  31  marzo   1998 ovvero,   per   i trattamenti  di  cui
          all'art.  5 riguardanti dati diversi  da quelli di cui agli
          articoli 22  e 24,  nonche' per quelli  di cui  all'art. 4,
          comma 1, lettere c), d) ed e), dal  1  aprile  1998  al  30
          giugno1998.
            3.  Le misure  minime di  sicurezza di  cui all'art.  15,
          comma  2, devono essere  adottate entro il  termine di  sei
          mesi dalla  data di entrata in  vigore del regolamento  ivi
          previsto.  Fino  al    decorso  di  tale  termine,   i dati
          personali devono   essere custoditi   in  maniera  tale  da
          evitare  un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma
          1.
            4. Le   misure di cui  all'art.    15,  comma  3,  devono
          essere  adottate entro il  termine di  sei mesi  dalla data
          di  entrata in  vigore dei regolamenti ivi previsti.
            5. Nei dodici mesi successivi alla   data di  entrata  in
          vigore della presente legge, i  trattamenti dei dati di cui
          all'art.    22,  comma  3,  ad  opera di soggetti pubblici,
          esclusi gli  enti  pubblici  economici,  e  all'art.    24,
          possono   essere   proseguiti   anche   in   assenza  delle
          disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
          garante.
            6. In  sede di prima  applicazione della presente  legge,
          fino  alla  elezione del Garante  ai sensi dell'art. 30, le
          funzioni  del  Garante  sono    svolte  dal      presidente
          dell'autorita      per   l'informatica      nella  pubblica
          amministrazione,  fatta eccezione   per l'esame dei ricorsi
          di cui all'art. 29.
            7.   Le   disposizioni   della   presente    legge    che
          prevedono  un'autorizzazione  del  Garante   si  applicano,
          limitatamente   alla medesima autorizzazione,  a  decorrere
          dal  trentesimo  giorno  successivo alla data di entrata in
          vigore della presente legge".