Art. 10
    1.  Qualora  in  una azienda non riconosciuta ubicata in una zona
non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infetti  da  una
delle malattie dell'elenco II il servizio ufficiale dispone:
    a)  l'indagine  ufficiale immediata per confermare o escludere la
presenza della malattia, ricorrendo, se  del  caso.  al  prelievo  di
campioni  per  esami  di  laboratorio che sono eseguiti dall'istituto
zooprofilattico sperimentale;
    b) il censimento  ufficiale  delle  aziende  infette,  da  tenere
costantemente aggiornato;
    c)  la  sorveglianza  ufficiale  delle aziende infette in modo da
assicurare che dalle stesse,  in  deroga  all'articolo  3,  comma  1,
lettera  c),  del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 555, siano autorizzati  movimenti  di  pesci  vivi,  uova  o
gameti  soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa
malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano.
    2. Il Ministero della sanita', sulla base  dei  criteri  generali
stabiliti  in  sede  comunitaria, puo' predisporre, nelle aziende non
riconosciute  o  nelle  zone  non  riconosciute  e  per  un   periodo
determinato,  un programma facoltativo o obbligatorio di eradicazione
delle malattie dell'elenco II, da sottoporre  all'approvazione  degli
organi  comunitari.  Nel  periodo  di durata del programma e' vietato
introdurre, in una zona o in una azienda sottoposta al  programma  di
eradicazione,  pesci  vivi,  uova  o  gameti  provenienti  da aziende
infette o da aziende di stato  sanitario  sconosciuto.  Il  Ministero
della  sanita'  informa la Commissione europea e gli Stati membri dei
risultati ottenuti, in sede di comitato veterinario permanente.
 
          Nota all'art. 10:
            - Per il D.P.R. 30 dicembre  1992, n. 555, ved. note alle
          premesse.  L'art. 3, comma 1, lettera c), cosi' recita:
            "1. Gli  animali d'acquacoltura possono essere    immessi
          sul mercato se soddisfano i requisiti generali:
              a)-b) (omissis).
            c) non provengono da un'azienda oggetto di un divieto per
          motivi di polizia sanitaria  e non sono  venuti a  contatto
          di animali  di tali aziende".