Art. 10 1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infetti da una delle malattie dell'elenco II il servizio ufficiale dispone: a) l'indagine ufficiale immediata per confermare o escludere la presenza della malattia, ricorrendo, se del caso. al prelievo di campioni per esami di laboratorio che sono eseguiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale; b) il censimento ufficiale delle aziende infette, da tenere costantemente aggiornato; c) la sorveglianza ufficiale delle aziende infette in modo da assicurare che dalle stesse, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, siano autorizzati movimenti di pesci vivi, uova o gameti soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano. 2. Il Ministero della sanita', sulla base dei criteri generali stabiliti in sede comunitaria, puo' predisporre, nelle aziende non riconosciute o nelle zone non riconosciute e per un periodo determinato, un programma facoltativo o obbligatorio di eradicazione delle malattie dell'elenco II, da sottoporre all'approvazione degli organi comunitari. Nel periodo di durata del programma e' vietato introdurre, in una zona o in una azienda sottoposta al programma di eradicazione, pesci vivi, uova o gameti provenienti da aziende infette o da aziende di stato sanitario sconosciuto. Il Ministero della sanita' informa la Commissione europea e gli Stati membri dei risultati ottenuti, in sede di comitato veterinario permanente.
Nota all'art. 10: - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera c), cosi' recita: "1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali: a)-b) (omissis). c) non provengono da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non sono venuti a contatto di animali di tali aziende".