Art. 11
    1.  I  prelievi  e  gli esami di laboratorio per l'individuazione
della presenza delle malattie degli elenchi I e  II  sono  effettuati
conformemente  ai  metodi  definiti  dalla  Commissione  europea  con
decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE, e successive modifiche.
    2. Gli esami di laboratorio diretti ad individuare la malattia  o
gli  agenti patogeni vengono effettuati dall'istituto zooprofilattico
sperimentale   competente.   Se   necessario,   tali   esami   devono
identificare,   in   particolare   alla  prima  manifestazione  della
malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno  e
devono  essere  confermati  dal laboratorio nazionale di referenza di
cui all'articolo 12 nonche', ove occorra, dal laboratorio comunitario
di riferimento previsto all'articolo 13.
 
          Nota all'art. 11:
            - La   decisione 19   novembre 1992, n.    92/532/CEE  e'
          pubblicata in GUCE n. L 337 del 21 novembre 1992.