Art. 11 1. I prelievi e gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza delle malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti dalla Commissione europea con decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE, e successive modifiche. 2. Gli esami di laboratorio diretti ad individuare la malattia o gli agenti patogeni vengono effettuati dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Se necessario, tali esami devono identificare, in particolare alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno e devono essere confermati dal laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 12 nonche', ove occorra, dal laboratorio comunitario di riferimento previsto all'articolo 13.
Nota all'art. 11: - La decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 337 del 21 novembre 1992.