Art. 14 1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano gia' avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555, e successive modifiche, nonche' contro le malattie dell'elenco I. 2. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della sanita' adotta le conseguenti misure di adeguamento.
Nota all'art. 14: - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse.