Art. 14
  1.  E'  vietata  la  vaccinazione  dei  pesci  contro  le  malattie
dell'elenco  II  nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute
ubicate  nelle  zone  non  riconosciute  e  nelle  zone o aziende che
abbiano  gia' avviato le procedure per il riconoscimento previste dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555, e
successive modifiche, nonche' contro le malattie dell'elenco I.
  2.  In  caso  di  riesame,  in  sede  comunitaria, della disciplina
relativa  alla  vaccinazione,  il  Ministero  della sanita' adotta le
conseguenti misure di adeguamento.
 
          Nota all'art. 14:
            - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note  alle
          premesse.