Art. 16
    1.  Il  Ministero  della  sanita'  e le altre autorita' sanitarie
competenti garantiscono la necessaria  collaborazione  ed  assistenza
agli  ispettori  comunitari ed agli esperti della Commissione europea
incaricati  di  effettuare   controlli   in   loco   per   verificare
l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento.