Art. 17
    1.  Il  Ministero della sanita' puo' introdurre disposizioni piu'
restrittive di quelle previste dal presente regolamento, nel rispetto
delle  regole  del  Trattato  dell'Unione  europea,  informandone  la
Commissione europea.
    2.  Restano  ferme  le  disposizioni  del  Ministro della sanita'
adottate con l'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996.
 
          Nota all'art. 17:
            - L'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana n. 247 del  21 ottobre
          1996, reca misure di lotta contro la setticemia  emorragica
          virale e necrosi ematopoietica infettiva dei pesci.