Art. 17 1. Il Ministero della sanita' puo' introdurre disposizioni piu' restrittive di quelle previste dal presente regolamento, nel rispetto delle regole del Trattato dell'Unione europea, informandone la Commissione europea. 2. Restano ferme le disposizioni del Ministro della sanita' adottate con l'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996.
Nota all'art. 17: - L'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996, reca misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva dei pesci.