Art. 2
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato
A,  elenco I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 555, e successive modifiche;
    b)  malattie  dell'elenco  II:  malattie   dei   pesci   di   cui
all'allegato  A,  elenco  II, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 555 del 1992, e successive modifiche;
    c) pesci sospetti d'infezione: i pesci che presentano  i  sintomi
clinici o lesioni post-mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati
in laboratorio, tali da far sorgere il sospetto della presenza di una
delle malattie dell'elenco I o II;
    d)  pesci  infetti  i pesci nei quali la presenza di una malattia
dell'elenco I o II e' stata ufficialmente confermata in seguito ad un
esame   effettuato   dall'istituto    zooprofilattico    sperimentale
competente  o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito
ad un esame clinico e ad un esame post-mortem;
    e) aziende di cui si sospetta  l'infezione:  aziende  in  cui  si
trovano pesci sospetti d'infezione;
    f)  aziende  infette: aziende in cui sono presenti pesci infetti,
nonche' aziende svuotate e non ancora disinfettate.
    2.  Si  applicano,  ove  necessario,  le   definizioni   di   cui
all'articolo  2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.
 
          Note all'art. 2:
            - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992. n. 555, ved. note  alle
          premesse.
             - Per l'allegato, elenchi I e II, ved. note all'art. 1.
             - L'art. 2, comma 1, cosi' recita:
              "1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
            A)  Animali  d'acquacoltura:  i  pesci,   i crostacei e i
          molluschi vivi provenienti    da    un'azienda,    compresi
          quelli  di  origine  selvatica destinati ad un'azienda;
            B)  Prodotti    dell'acquacoltura:  i   prodotti derivati
          dagli animali d'acquacoltura, destinati    all'allevamento,
          come uova e  gameti, o al consumo umano;
            C)  Pesci,    crostacei o molluschi:   tutti i   pesci, i
          crostacei  o i molluschi indipendentemente dal loro  stadio
          di sviluppo;
            D)  Azienda: lo  stabilimento  o, in  generale, qualsiasi
          impianto   geograficamente  delimitato     in  cui  vengono
          allevati   o tenuti animali  d'acquacoltura  distinti  alla
          commercializzazione;
            E)  Azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo
          il caso, i requisiti dell'allegato  C, punti  I, II o  III,
          e  riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;
            F)  Zona riconosciuta:  la zona  che soddisfa,    secondo
          il   caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e
          riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;
            G)   Laboratorio   riconosciuto:   i  laboratori    degli
          istituti zooprofilattici sperimentali;
            H)    Servizio   ufficiale:   il   servizio   veterinario
          competente;
            I) Visita di controllo sanitario:  la  visita  effettuata
          dal  servizio  o  da  servizi  ufficiali per il   controllo
          sanitario di un'azienda o di una zona;
            L) Immissione sul mercato: la detenzione o  l'esposizione
          a  scopo  di  vendita,   la     messa   in    vendita,   la
          vendita  la    consegna,  il trasferimento   o    qualsiasi
          altra  modalita'   di  commercializzazione nella Comunita',
          esclusa la vendita al dettaglio".