Art. 2 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche; b) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 1992, e successive modifiche; c) pesci sospetti d'infezione: i pesci che presentano i sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio, tali da far sorgere il sospetto della presenza di una delle malattie dell'elenco I o II; d) pesci infetti i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o II e' stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame effettuato dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame post-mortem; e) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti d'infezione; f) aziende infette: aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonche' aziende svuotate e non ancora disinfettate. 2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.
Note all'art. 2: - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992. n. 555, ved. note alle premesse. - Per l'allegato, elenchi I e II, ved. note all'art. 1. - L'art. 2, comma 1, cosi' recita: "1. Ai fini del presente regolamento si intende per: A) Animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda; B) Prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano; C) Pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo; D) Azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura distinti alla commercializzazione; E) Azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6; F) Zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5; G) Laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali; H) Servizio ufficiale: il servizio veterinario competente; I) Visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o da servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona; L) Immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalita' di commercializzazione nella Comunita', esclusa la vendita al dettaglio".