Art. 3 1. Tutte le aziende nelle quali sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie dell'elenco I o II devono: a) essere registrate presso il servizio ufficiale e tale registrazione deve essere tenuta costantemente aggiornata a cura dello stesso servizio; b) tenere un registro relativo a: 1) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro consegna, il numero o il peso, le dimensioni, la provenienza e i fornitori; 2) i pesci vivi, le uova e i gameti che escono dall'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro spedizione, il numero o il peso, le dimensioni e la loro destinazione; 3) la mortalita' constatata. 2. Il registro, di cui al comma 1, lettera b), deve essere costantemente aggiornato a cura del titolare dell'azienda e tenuto a disposizione per essere esaminato in ogni momento, a richiesta dal servizio ufficiale e deve essere conservato per un periodo di quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione.