Art. 3
    1.  Tutte  le  aziende  nelle quali sono allevati o sono presenti
pesci sensibili alle malattie dell'elenco I o II devono:
    a)  essere  registrate  presso  il  servizio  ufficiale  e   tale
registrazione  deve  essere  tenuta  costantemente  aggiornata a cura
dello stesso servizio;
    b) tenere un registro relativo a:
    1) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda, con
l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro
consegna, il numero o il peso, le  dimensioni,  la  provenienza  e  i
fornitori;
    2)  i pesci vivi, le uova e i gameti che escono dall'azienda, con
l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro
spedizione,  il  numero  o  il  peso,  le  dimensioni   e   la   loro
destinazione;
    3) la mortalita' constatata.
    2.  Il  registro,  di  cui  al  comma  1, lettera b), deve essere
costantemente aggiornato a cura del titolare dell'azienda e tenuto  a
disposizione  per  essere  esaminato in ogni momento, a richiesta dal
servizio ufficiale e deve essere conservato per un periodo di quattro
anni a decorrere dall'ultima registrazione.