Art 6
  1.  Non  appena  la presenza di una delle malattie dell'elenco I e'
ufficialmente  confermata  il  servizio  ufficiale  dispone,  oltre a
quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  l'applicazione  delle
seguenti misure nell'azienda infetta:
    a) l'immediata rimozione degli animali delle specie sensibili;
    b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle
aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere
sottoposta  ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti
patogeni;
    c)  la  distruzione,  conformemente  al  decreto  legislativo  14
dicembre  1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di
tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni
clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio;
    d)  l'uccisione  e  la  distruzione,  ai sensi del citato decreto
legislativo  n.  508  del  1992,  sotto  il  controllo  del  servizio
ufficiale,  dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le
dimensioni  commerciali  e  che non presentano alcun segno clinico di
malattia,  il  loro  abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini
della  commercializzazione  o  della  trasformazione  per  il consumo
umano.   In   quest'ultimo   caso   il  servizio  ufficiale  provvede
affinche':u'
      1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati;
      2)  le  operazioni  siano  effettuate  in  modo  da impedire la
diffusione di agenti patogeni;
      3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad
alto   rischio,  siano  sottoposti  ad  un  trattamento  idoneo  alla
distruzione   degli   agenti   patogeni   conformemente   al  decreto
legislativo n. 508 del 1992;
      4)  le  acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che
renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
    e)  la  immediata  pulizia  e la disinfezione delle vasche, degli
impianti  e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro
dei  pesci  delle  uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire
secondo  le  istruzioni  impartite  dal servizio ufficiale in modo da
eliminare  gli  eventuali  rischi  di  diffusione  o di sopravvivenza
dell'agente patogeno;
    f)  la  distruzione  di  qualsiasi materia di cui all'articolo 5,
comma  2,  lettera  d),  o  l'effettuazione  di un trattamento atto a
garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;
    g)   l'indagine  epizootologica,  conformemente  all'articolo  8,
comprendente  il  prelievo  di  campioni  da sottoporre ad analisi di
laboratorio.
  2.  Tutte  le  aziende  che si trovano nel bacino imbrifero o nella
zona  costiera  in  cui  e'  situata  l'azienda infetta devono essere
sottoposte  ad  ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi
positivi, si applicano le misure di cui al comma 1.
  3.  Il  ripopolamento  dell'azienda  e'  autorizzato  dal  servizio
ufficiale,   previa   ispezione   delle   operazioni   di  pulizia  e
disinfezione  e  dopo  che  sia  trascorso un lasso di tempo ritenuto
appropriato  dallo  stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione
completa   dell'agente   patogeno  nonche'  l'eradicazione  di  altre
possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.
  4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri
Stati  membri  per  garantire  il  rispetto  delle  misure  di cui al
presente   articolo,   quando  e'  necessaria  una  cooperazione  per
l'applicazione  delle  misure di cui all'articolo 5, comma 2, lettere
a), b), c) e d) adottate da un altro Stato membro.
 
          Nota all'art. 6:
            -  Per il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, ved. note alle
          premesse.