Art 6 1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I e' ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure nell'azienda infetta: a) l'immediata rimozione degli animali delle specie sensibili; b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni; c) la distruzione, conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio; d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentano alcun segno clinico di malattia, il loro abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della commercializzazione o della trasformazione per il consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinche':u' 1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati; 2) le operazioni siano effettuate in modo da impedire la diffusione di agenti patogeni; 3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992; 4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni; e) la immediata pulizia e la disinfezione delle vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro dei pesci delle uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno; f) la distruzione di qualsiasi materia di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), o l'effettuazione di un trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno; g) l'indagine epizootologica, conformemente all'articolo 8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio. 2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui e' situata l'azienda infetta devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di cui al comma 1. 3. Il ripopolamento dell'azienda e' autorizzato dal servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno nonche' l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero. 4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto delle misure di cui al presente articolo, quando e' necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) adottate da un altro Stato membro.
Nota all'art. 6: - Per il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, ved. note alle premesse.