Art. 8 1. L'indagine epizootologica riguarda: a) il periodo durante il quale presumibilmente la malattia puo' essere stata presente nell'azienda prima di essere denunciata o sospettata; b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano uova, gameti e pesci di specie sensibili che possono essere stati infettati; c) i movimenti di pesci uova o gameti, di veicoli, di sostanze e di persone che possono aver portato l'agente patogeno fuori dall'azienda in questione o all'interno della stessa; d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia. 2. Qualora dall'indagine risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o da un'altra zona costiera o trasmessa ad un altro bacino imbrifero o ad un'altra zona costiera in seguito al contatto dovuto ai movimenti di pesci, di uova o di gameti, di animali, veicoli, persone o in qualsiasi altro modo, le aziende dei bacini imbriferi e le zone costiere in questione sono considerate sospette e sono sottoposte alle misure di cui all'articolo 5. Quando la presenza della malattia e' confermata si applicano le misure di cui all'articolo 6. 3. Il servizio ufficiale, qualora dall'indagine epizootologica emerga la necessita' di cooperazione con i servizi ufficiali di altri Stati membri, presta la propria collaborazione e adotta le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento. 4. Il coordinamento delle misure necessarie a garantire il piu' rapidamente possibile l'eradicazione della malattia nonche' di quelle relative allo svolgimento dell'indagine epizootologica e' effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nel programma di intervento di cui all'articolo 15, comma 1.