Art. 8
    1. L'indagine epizootologica riguarda:
    a)  il  periodo durante il quale presumibilmente la malattia puo'
essere stata presente  nell'azienda  prima  di  essere  denunciata  o
sospettata;
    b)   la   possibile   origine   della   malattia  nell'azienda  e
l'identificazione di altre  aziende  nelle  quali  si  trovano  uova,
gameti   e  pesci  di  specie  sensibili  che  possono  essere  stati
infettati;
    c) i movimenti di pesci uova o gameti, di veicoli, di sostanze  e
di   persone   che  possono  aver  portato  l'agente  patogeno  fuori
dall'azienda in questione o all'interno della stessa;
    d)  l'eventuale  presenza  e  distribuzione  di   vettori   della
malattia.
    2.  Qualora dall'indagine risulti che la malattia potrebbe essere
stata introdotta da un altro bacino  imbrifero  o  da  un'altra  zona
costiera  o trasmessa ad un altro bacino imbrifero o ad un'altra zona
costiera in seguito al contatto dovuto ai movimenti di pesci, di uova
o di gameti, di animali, veicoli, persone o in qualsiasi altro  modo,
le  aziende dei bacini imbriferi e le zone costiere in questione sono
considerate  sospette  e  sono  sottoposte   alle   misure   di   cui
all'articolo  5.  Quando  la presenza della malattia e' confermata si
applicano le misure di cui all'articolo 6.
    3. Il servizio ufficiale,  qualora  dall'indagine  epizootologica
emerga la necessita' di cooperazione con i servizi ufficiali di altri
Stati   membri,   presta   la  propria  collaborazione  e  adotta  le
disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle norme di  cui
al presente regolamento.
    4.  Il  coordinamento delle misure necessarie a garantire il piu'
rapidamente possibile l'eradicazione della malattia nonche' di quelle
relative allo svolgimento dell'indagine epizootologica e'  effettuato
ai  sensi delle disposizioni contenute nel programma di intervento di
cui all'articolo 15, comma 1.