(Allegato C)
                             ALLEGATO C 
                (previsto dall'articolo 13, comma 1) 
 
                COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO 
        COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI 
 
    Il laboratorio comunitario di riferimento per le  malattie  degli
elenchi I e II ha le competenze ed i compiti seguenti: 
    1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i  metodi  di
diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente
mediante: 
    a) la specificazione, la  detenzione  e  il  rilascio  dei  ceppi
dell'agente patogeno della malattia di cui trattasi ai fini dei  test
sierologici e della preparazione dell'antisiero; 
    b) il rilascio dei sieri di riferimento e di  altri  reagenti  di
riferimento ai laboratori di  riferimento  nazionali  ai  fini  della
standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati  in  ogni  Stato
membro; 
    c) la creazione e la conservazione di una collezione di  ceppi  e
di isolati dell'agente patogeno della malattia in questione; 
    d) l'organizzazione  periodica  di  test  comparativi  comunitari
delle procedure di diagnosi; 
    e) la raccolta e il  raffronto  dei  dati  e  delle  informazioni
concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati  dei  test
effettuati nella Comunita'; 
    f) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno  della
malattia  in  questione  mediante  i  metodi  piu'  avanzati  e  piu'
appropriati  al  fine  di  consentire   una   migliore   comprensione
dell'epizooziologia della malattia; 
    g) il controllo dell'evoluzione  della  situazione  in  tutto  il
mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di  prevenzione
della malattia in questione; 
    h) il  mantenimento  di  un  livello  di  conoscenze  sull'agente
patogeno della malattia di cui trattasi e su altri agenti patogeni in
questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale; 
    i)  l'acquisizione   di   una   conoscenza   approfondita   della
preparazione  e   dell'utilizzazione   dei   prodotti   di   medicina
veterinaria  immunologica  utilizzati  per   l'eradicazione   ed   il
contenimento della malattia in questione; 
    2) apportare un aiuto efficace  all'identificazione  dei  focolai
della malattia in questione negli Stati  membri  mediante  lo  studio
degli isolati dell'agente patogeno loro inviati  per  conferma  della
diagnosi,    individuazione    delle    caratteristiche    e    studi
epizooziologico; 
    3) facilitare  la  formazione  o  riqualificazione  professionale
degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine  di  armonizzare  le
tecniche diagnostiche in tutta la comunita'; 
    4) collaborare, nel settore dei metodi  diagnostici,  per  quanto
concerne le malattie dell'elenco I, con i laboratori  competenti  dei
paesi terzi in cui imperversano tali malattie.