ALLEGATO C (previsto dall'articolo 13, comma 1) COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli elenchi I e II ha le competenze ed i compiti seguenti: 1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente mediante: a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi dell'agente patogeno della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero; b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro; c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati dell'agente patogeno della malattia in questione; d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi; e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunita'; f) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno della malattia in questione mediante i metodi piu' avanzati e piu' appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della malattia; g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della malattia in questione; h) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia di cui trattasi e su altri agenti patogeni in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale; i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia in questione; 2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia in questione negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologico; 3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la comunita'; 4) collaborare, nel settore dei metodi diagnostici, per quanto concerne le malattie dell'elenco I, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui imperversano tali malattie.