Art. 10 Interventi per le zone terremotate 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione. 2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione". 3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento. 4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' abrogato. 5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente: "1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi". 6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.
Note all'art. 10: - Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalle legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", e' il seguente: "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e dubordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di conseguimento delle risorse stesse. - L'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 recante: "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982", e' il seguente: "Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). - 1. (Art. 32, c. 1, 2 e 3, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento). - Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale. 2. (Art. 32, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria. 3. (Art. 3-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986). - La misura del contributo di cui al comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento. 4. (Art. 8, c. 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as), e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree. 5. (Art. 10, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989). - Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12. 6. (art. 8, c. 7, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno. 7. (Art. 8, c. 7, legge n. 730/1986). All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo. 8. (art. 8, c. 8, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento). - Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma. 9. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera a), nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione. 10. (Art. 8, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato. 11. (Art. 10, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento). - La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra' protrarsi, a pena di decadenza del contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita' prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalita' si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti i diritti preesistenti dei terzi. 12. (Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989; Norma di coordinamento). - Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'articolo 13, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuita' delle attivita' in corso, secondo le modalita' e le procedure previste nei provvedimenti concessivi concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi che completa secondo le indicate modalita' e procedure; le disponibilita' delle contabilita' speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al Presidente dell'Agenzia. 13. (Art. 8, c. 5, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali. 14. (Art. 10, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2. 15. (Art. 8, c. 6, legge n. 730/1986). - L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986 n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo. 16. (Art. 8, c. 7-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. 17. (Art. 8, c. 7-quater, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relativo a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica. 18. (Art. 8, c. 7-quinquies, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma. - I commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ada accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", e' il seguente: "Capo II Interventi nelle aree colpite da eventi sismici e completamento opere a Napoli ed in Sicilia ''Art. 21 (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981). - 1. Le imprese gia' beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (66), e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista dal piano di fattibilita' originale, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutturate e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenza con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprieta' in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purche' superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovra' reintegrare, se occorre, la fedejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione e' vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verra' invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stesso non siano raggiunti nei due anni dell'assegnazione i prieta' del lotto di terreno''". - L'art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante: "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite degi enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. L'individuazione di tali aree e' effettuata su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della dua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 439 recante: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" e' il seguente: "3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia gia' raggiunto la misura del settantacinque per cento". - Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante: "Interventi per le aree depresse e protette per manifestazioni sportive internazionali nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", e' il seguente: "Art. 5 (Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonche' gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. - Il comma 203, lettera f) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: " f) ''Contratto di area'', come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni anche locali, rappresentanze dei lavoratori e' dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - Il comma 4 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", e' il seguente: "4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". - I commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: "Disposizioni per l'accelerazioni degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", sono i seguenti: "Art. 2 (Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice). - 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi del livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. 5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con D.L.vo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnicoeconomico, con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza".