Art. 10
                 Interventi per le zone terremotate

  1.  A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4,
comma  1,  del  decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341, e successive
modificazioni,  e  di  cui  all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135,  l'importo  di  lire  430  miliardi  e'  destinato al
completamento  funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare,
in  regime  di  concessione  in essere, ai sensi dell'articolo 39 del
Testo  unico  delle  leggi  per  gli  interventi  nei territori della
Campania,  Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del  novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995,
n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Le  imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della
legge  14  maggio  1981,  n. 219, e successive modificazioni, che non
siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano
operato   provvedimenti  di  decadenza,  annullamento  o  revoca  del
contributo   stesso,  potranno,  nonostante  diversa  previsione  del
relativo  disciplinare,  ottenere in proprieta' il lotto di terreno a
esse  provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i
presupposti   previsti   in   convenzione   per   quanto  attiene  la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle
scorte,  abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o
della  produzione  prevista  dal  piano  di  fattibilita' relativo al
programma di investimenti oggetto di agevolazione.
  2.  Il  ministro  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti
alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro
delle  richieste,  che devono essere accompagnate dalla presentazione
del  certificato  di  collaudo,  del  certificato  di vigenza e della
dichiarazione  sostitutiva  resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
produzione o della occupazione".
  3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11,
del  citato  Testo  unico  approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990,  n.  76,  e'  elevato,  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  a  trentasei  mesi,  prorogabili per un periodo non
superiore  a  dieci  mesi  per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario,   sempreche'  l'investimento  totale  sia  in  fase  di
effettivo  completamento  e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per
cento.
  4.  Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e' abrogato.
  5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
548,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni
di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,   concernenti   il   completamento  degli  insediamenti
produttivi  e  la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in
raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo
2,  comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono
trasferiti   ai  consorzi  di  sviluppo  industriale  competenti  per
territorio,  costituiti  a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della
legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  e  successive  modificazioni, gli
impianti   e   le   opere   infrastrutturali  realizzate  nelle  aree
industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981,
i  lotti  di  cui  all'articolo  2,  commi 4 e 5, del decreto legge 5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati
in  relazione  ai  predetti  lotti,  nei  limiti delle disponibilita'
esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative
al  completamento  degli  insediamenti  produttivi.  La vigilanza sui
predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto
del  ministro  dell'Industria,  del  commercio  e dell'artigianato e'
nominato  un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a
carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
che  provvede,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  alla  ricognizione  della consistenza e alle
operazioni  di  consegna  dei  beni  oggetto  del trasferimento e dei
relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio
di  sviluppo  industriale  competente  per territorio che subentra in
tutti i relativi rapporti attivi e passivi".
  6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8,
del   decreto   legge   5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  relativo
all'affidamento  dei  lavori di riparazione e ricostruzione a imprese
iscritte   in   apposito  albo  tenuto  dalla  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998.
 
          Note all'art. 10:
            -  Il  comma  1 dell'art. 4   del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalle legge 8
          agosto 1995,  n. 341, e successive modificazioni,  recante:
          "Misure dirette  ad    accelerare  il  completamento  degli
          interventi   pubblici      e  la  realizzazione  dei  nuovi
          interventi nelle aree depresse", e' il seguente:
            "Art. 4  (Interventi per opere   infrastrutturali). -  1.
          Al  fine di consentire   la  realizzazione   di  interventi
          per   grandi   opere infrastrutturali  nelle aree  depresse
          del   territorio nazionale,   il Ministro del    tesoro  e'
          autorizzato    a  contrarre  mutui,  anche    con  la Cassa
          depositi  e prestiti,  con ammortamento  a totale    carico
          dello  Stato, nei limiti delle risorse di  cui al comma 2 e
          dubordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45  della
          legge 23 dicembre 1994, n.   724,  di  conseguimento  delle
          risorse stesse.
            -  L'art. 39   del decreto legislativo 30 marzo 1990,  n.
          76  recante:    "Testo    unico  delle    leggi    per  gli
          interventi    nei  territori    della Campania, Basilicata,
          Puglia  e    Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
          novembre  1980,   del  febbraio  1981 e  del  marzo  1982",
          e'  il seguente:
            "Art. 39 (Sviluppo  industriale nelle  zone  disastrate).
          - 1. (Art.  32, c.  1, 2 e  3, legge n. 219/1981;  Norma di
          coordinamento).    -  Le  aree    localizzate    nelle zone
          disastrate  ed  individuate, ai  sensi dell'art.  32  della
          legge  14  maggio 1981,  n.  219, dalle  regioni Basilicata
          e    Campania    sono  infrastrutturate   e  destinate   ad
          incentivare  gli   insediamenti  industriali   di   piccola
          e    media dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito
          sovracomunale.
            2.  (Art. 32,  c. 4,  legge  n. 219/1981;   Art.   9,  c.
          3,  D.L.    n.    57/1982,    conv. con   mod.   legge   n.
          187/1982).  -  In  tali aree  le iniziative   dirette  alla
          realizzazione   di  nuovi    stabilimenti industriali,  con
          investimenti  fissi  fino  a    lire  24  miliardi e le cui
          domande  siano  state presentate  entro   il   31  dicembre
          1982,    sono  ammesse  al  contributo pari al 75 per cento
          della spesa necessaria.
            3.  (Art.  3-bis,  D.L.  n.  309/1986,  conv.  con   mod.
          legge  n.  472/1986). - La  misura del contributo di cui al
          comma  precedente  e' aggiornata   nei limiti  delle  somme
          all'uopo  stanziate, sulla  base dell'andamento dell'indice
          dei  prezzi al consumo per   le famiglie di operai  e    di
          impiegati  rilevato  dall'Istituto   centrale di statistica
          tra il  31 dicembre 1982  e la  data di consegna  dell'area
          destinata   alla   realizzazione      dello    stabilimento
          industriale.    Tale adeguamento non e' dovuto  sulle somme
          corrisposte a titolo   di anticipazione. Il  limite  di  24
          miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai
          soli fini dell'indicato adeguamento.
            4.  (Art. 8, c.  1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987,  conv. con
          mod.  legge  n.    120/1987).  -    I  lotti    delle  aree
          infrastrutturali  ai    sensi  del precedente comma   1 non
          assegnati alla data  del 30  settembre 1986, sono riservati
          prioritariamente, sulla   base delle domande  presentate  a
          pena    di  decadenza entro il  30 giugno 1987, alle  nuove
          iniziative industriali   con   investimenti   fino    a  50
          miliardi,    che    intendono  operare    nei  settori   da
          sviluppare   nel Mezzogiorno,    individuati  al  punto  6,
          lettere  o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as),
          e at),  della  delibera adottata  dal  CIPI   in   data  16
          luglio    1986, pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale  n.
          192  del 20  agosto  1986, nonche' a quelle  promosse    da
          imprenditori  operanti  nell'ambito della stessa provincia,
          che  intendono    realizzare  attivita'     indotte   dalle
          industrie localizzate nelle aree.
            5.  (Art. 10,  c. 3,  D.L.  n. 474/1987,  conv. con  mod.
          legge  n.  12/1988; Art. 13, c. 2, legge n.  48/1989). - Le
          iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili
          ma  non  realizzabili  in quanto esuberanti  rispetto    ai
          lotti   ivi   considerati,     possono    essere  inserite,
          nell'ordine  nei comuni  disastrati, nel comune  di Senise,
          nelle    comunita' montane   di  cui facciano  parte comuni
          disastrati, secondo  il   programma   di     localizzazione
          definito   dalle  regioni Campania e Basilicata e trasmesso
          ai sensi del successivo comma 12.
            6.  (art.  8,  c. 7,  D.L.  n.  8/1987,  conv.  con  mod.
          legge    n.    120/1987).    -    L'area   industriale   di
          Calaggio,  individuata  dalla regione Campania e'  ampliata
          nel   versante   pugliese.   La  regione  Puglia  individua
          all'interno  dei comuni confinanti con  l'area esistente la
          estensione  della  nuova  area.  L'area   industriale   del
          comune    di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri del   14
          settembre  1983,    pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
          256 del  17 settembre  1983, localizzata  nel  comprensorio
          industriale    dello   stesso comune,   e  individuata  dal
          consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.
            7. (Art.  8, c.  7, legge n.   730/1986).  All'esecuzione
          dei  lavori necessari  per attrezzare  le  aree  di cui  al
          precedente comma  si provvede   secondo   le   disposizioni
          del    successivo    comma   12.   Le iniziative   che   si
          insediano  nelle  nuove  aree  di Calaggio  e  di  Campagna
          beneficiano    dei contributi   e delle procedure  previste
          nel presente articolo.
            8.  (art.  8,  c.  8,  legge    n.  730/1986;  Norma   di
          coordinamento).   -   Il  Ministro  per     gli  interventi
          straordinari nel  Mezzogiorno determina con proprio decreto
          le eventuali  modifiche o integrazioni ai  criteri  e  alle
          modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma.
            9.   (Art.  8,  c. 3,  D.L.  n.  8/1987,  conv.  con mod.
          legge    n.    120/1987).    -  Al    fine    di  agevolare
          l'insediamento   di strutture  a servizio delle accresciute
          esigenze  sociali  e'  concesso  un  contributo  in   conto
          capitale  nella  misura  del    60 per cento per importi di
          spesa fino a 45 miliardi  di lire e del 40 per   cento  per
          importi   superiori  in  favore    degli  imprenditori  che
          realizzino   investimenti  nei  comuni  sedi    delle  aree
          industriali   realizzate    in  attuazione    del  presente
          articolo,  in    quelli  dichiarati  disastrati   con     i
          decreti    del  Presidente  del    Consiglio  dei  Ministri
          indicati   nell'art. 1, lettera  a),  nonche'  in    quelli
          gravemente  danneggiati ad   essi confinanti. Il contributo
          e'   commisurato  alla  spesa  per    investimenti   fissi,
          macchinari  ed  attrezzature  e    sulle  relative  domande
          presentate entro il 30  giugno 1987 si provvede   ai  sensi
          del  successivo    comma 12. Il Ministro per gli interventi
          straordinari   nel   Mezzogiorno,   con   propri   decreti,
          disciplina le procedure di attuazione.
            10.  (Art.  8, c.  4,  D.L.  n. 8/1987,  conv.  con  mod.
          legge    n.   120/1987). -   La regione competente  esprime
          parere sulle  domande di ammissione  a contributo  di   cui
          al  precedente  comma entro  trenta giorni dal ricevimento.
          Si  prescinde  da tale parere   se non espresso nel termine
          indicato.
            11.  (Art. 10,  c. 4,  D.L. n.  474/1987, conv.  con mod.
          legge  n.    12/1988;    Norma  di   coordinamento).   - La
          realizzazione  delle    nuove  iniziative  ai   sensi   dei
          precedenti  commi non potra' protrarsi, a pena di decadenza
          del contributo,  oltre diciotto   mesi dalla    data  della
          concessione  dello  stesso  e  la   conseguente ripetizione
          delle somme e' effettuata   dall'intendenza   di    finanza
          competente     per     territorio  secondo    le  modalita'
          prescritte nell'art.   2 del   regio  decreto    14  aprile
          1910,  n.   639.  Le  medesime modalita'  si  applicano per
          il recupero dei contributi  di cui al presente articolo   e
          al  precedente  articolo    27    ed    il    diritto  alla
          restituzione  dei  contributi  e' preferito  ad ogni  altro
          titolo di  prelazione  da qualsiasi   causa  derivante,  ad
          eccezione  del  privilegio per spese di giustizia e fatti i
          diritti preesistenti dei terzi.
            12.  (Art.  13,  c.  2,  legge  n.  48/1989;   Norma   di
          coordinamento).  -  Al  30  giugno 1989   cessa l'efficacia
          della disposizione   di cui all'art.   9,  comma    2,  del
          decreto  legge    27 febbraio 1982, n.  57, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 29  aprile 1982,  n. 187,    da
          ultimo  prorogata  con  l'articolo    13,  della  legge  10
          febbraio 1989,   n. 48.  A  partire  dal    1  luglio  1989
          l'istruttoria delle pratiche  relative al presente articolo
          segue  l'iter e   le modalita' previste dalla legge 1 marzo
          1986, n.  64.  I  poteri ispettivi  e  di  controllo,  gia'
          di  competenza    della  struttura   speciale per   le aree
          terremotate, sono affidati, sempre  a datare  dal 1  luglio
          1989,  al Ministro   per gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno.   Nell'ambito  dell'istruttoria  le    regioni
          Campania,  Basilicata   e  Puglia   esprimono   parere   di
          conformita'  sulla  localizzazione,  impatto  ambientale  e
          compatibilita' in rapporto alla programmazione   regionale.
          Ai   fini   dell'applicazione  del  presente    comma,  gli
          interventi in  corso di  realizzazione alla  predetta  data
          del 30 giugno  1989, per  i quali risulta  esaurita la fase
          istruttoria   sono   disciplinati   con  provvedimento  del
          Ministro per gli interventi  straordinari nel   Mezzogiorno
          diretto    ad assicurare, mediante  l'Ufficio  speciale  di
          cui    al  precedente   art.   5,   la continuita'    delle
          attivita'    in    corso,  secondo    le   modalita' e   le
          procedure    previste    nei     provvedimenti   concessivi
          concessivi   o  di affidamento, per  il tempo  strettamente
          necessario, e  comunque, non oltre il 28 febbraio  1991.  A
          decorrere  dal  1  marzo  1991 l'Agenzia per la  promozione
          dello  sviluppo del   Mezzogiorno subentra   in  tutti    i
          rapporti  attivi  e   passivi, ivi compresi quelli con  gli
          organismi di supporto  instaurati  per  la    realizzazione
          degli    interventi    che  completa  secondo  le  indicate
          modalita'   e   procedure;    le    disponibilita'    delle
          contabilita'     speciali       affluiscono    all'apposita
          gestione separata, istituita  presso la stessa  Agenzia per
          gli    interventi  in  questione  la  quale  ha   autonomia
          organizzativa  e  contabile e fa capo, per i completamenti,
          al Presidente dell'Agenzia.
            13.  (Art.  8, c.  5,  D.L.  n. 8/1987,  conv.  con  mod.
          legge    n.    120/1987).  -  La  disposizione  di  cui  al
          precedente comma 12 si  applica  anche  alla  realizzazione
          delle  infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per
          la piena fruibilita' delle aree industriali.
            14.  (Art. 10,  c. 2,  D.L. n.  474/1987, conv.  con mod.
          legge n.   12/1988).  -  Le  imprese  trasferite    o  loro
          consorzi  ubicati nei comuni disastrati e  da delocalizzare
          nell'ambito dello  stesso comune hanno titolo ai contributi
          di cui al precedente comma 2.
            15.  (Art.    8,  c.    6,  legge  n.      730/1986).   -
          L'agevolazione  fiscale  prevista dall'art. 105   del testo
          unico approvato con  D.P.R. 6 marzo 1978,  n.  218,    come
          modificato  con  l'art.  14, comma   5, della legge 1 marzo
          1986  n.  64,  limitatamente      alle   imprese   che   si
          costituiscono  in forma societaria per la  realizzazione di
          nuove iniziative produttive ai sensi del  presente articolo
          decorre dalla data  di emanazione del decreto di ammissione
          ai benefici previsti dallo stesso articolo.
            16. (Art.  8, c.  7-ter, D.L.  n. 8/1987, conv.  con mod.
          legge n.  120/1987). -  A decorrere   dalla data    del  28
          marzo 1987  le imprese beneficiarie dei contributi previsti
          nel   presente   articolo,  ricorrono  ai     contratti  di
          formazione   e   lavoro per   il   50   per  cento    della
          manodopera di cui abbisognano.
            17.  (Art.  8,    c. 7-quater, D.L. n. 8/1987, conv.  con
          mod. legge n.  120/1987). - Esse sono tenute ad  effettuare
          con  richiesta  numerica  il 50 per  cento delle assunzioni
          con  contratto  di  formazione    e  lavoro  relativo     a
          qualifiche  per   le   quali  e'  prevista dalla  legge  la
          richiesta numerica.
            18. (Art. 8,  c. 7-quinquies, D.L. n. 8/1987, conv.   con
          mod. legge n. 120/1987). - Le predette imprese sono escluse
          dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie
          ai  sensi  del presente articolo nel caso in cui violino la
          disposizione del precedente comma.
            - I  commi 1  e 2   dell'art. 21 del   D.L.  23    giugno
          1995,   n. 244, convertito  con modificazioni,  dalla legge
          8 agosto  1995, n.  341, recante:   "Misure   dirette   ada
          accelerare  il  completamento  degli interventi  pubblici e
          la   realizzazione    dei  nuovi    interventi  nelle  aree
          depresse", e' il seguente:
 
                                   "Capo II
               Interventi nelle aree colpite da eventi sismici e
                                 completamento
                         opere a Napoli ed in Sicilia
 
            ''Art. 21  (Disposizioni per gli interventi   nelle  aree
          industriali delle  zone colpite  dagli eventi  sismici  del
          novembre  1980 e  del febbraio 1981). -  1. Le imprese gia'
          beneficiarie  del contributo di cui all'art. 32 della legge
          14  maggio  1981,  n. 219 (66), e successive modificazioni,
          che  non siano assoggettate a  procedure concorsuali e  per
          le    quali   non    abbiano   operato   provvedimenti   di
          decadenza, annullamento  o  revoca  del contributo   stesso
          possono,     nonostante  diversa  previsione  del  relativo
          disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di    terreno
          ad  esse  provvisoriamente  assegnato    se, oltre ad avere
          assolto a  tutti  i presupposti  previsti   in  convenzione
          per quanto  attiene la  realizzazione  degli  stabilimenti,
          la    dotazione  delle macchine   e delle scorte,   abbiano
          conseguito almeno il   70 per cento   dell'occupazione    e
          della    produzione   prevista   dal piano  di fattibilita'
          originale, a  condizione   che   provvedano al    pagamento
          degli   oneri   di   gestione   delle   infrastrutturate  e
          accettino  di ridurre,  transattivamente,   almeno al    50
          per    cento l'importo  dei crediti    in    contestazione,
          in    relazione    a     vertenza    con  l'amministrazione
          promosse    entro il   31 marzo  1995, e  rinuncino ad ogni
          altra    pretesa  che   tragga,   comunque,    fonte    dal
          rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.
            2.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e
          dell'artigianato  puo'      tuttavia,      eccezionalmente,
          autorizzare  il  trasferimento  in proprieta'  in  presenza
          di  livelli di  produzione  ed  occupazione temporaneamente
          inferiori,  purche'  superiori  al  50  per  cento. In tale
          ultimo    caso,  l'impresa    dovra'    reintegrare,     se
          occorre,      la fedejussione in misura   tale da garantire
          almeno il 50   per cento del contributo     concesso.    La
          detta   fidejussione    e'  vincolata   al conseguimento di
          livelli superiori al    70  per  cento  e    verra'  invece
          escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stesso
          non  siano  raggiunti   nei due   anni  dell'assegnazione i
          prieta'  del lotto  di terreno''".
            -  L'art.  32,  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,
          recante:  "Conversione in   legge con  modificazioni    del
          decreto  legge    19  marzo  1981, n. 75, recante ulteriori
          interventi in favore delle popolazioni colpite   degi  enti
          sismici  del    novembre  1980    e  del    febbraio  1981.
          Provvedimenti  organici   per   la   ricostruzione   e   lo
          sviluppo  dei territori colpiti.
            "Art.    32    (Aree  da    destinare    agli    impianti
          industriali).  -  Le regioni Basilicata e Campania,   entro
          sessanta  giorni  dall'entrata in vigore   della   presente
          legge,   per  incentivare  gli  insediamenti industriali di
          media e  piccola dimensione nonche' quelli  commerciali  di
          ambito  sovracomunale,  individuano  le  aree  a  tal  fine
          destinate.
            L'individuazione   di   tali aree   e'   effettuata    su
          proposta      delle   comunita'  montane  interessate,  con
          riferimento alle  zone  disastrate,  in  coerenza  con  gli
          indirizzi  di  assetto  territoriale  della  Regione  e con
          l'obiettivo  di assicurare   l'occupazione  degli  abitanti
          di tali zone.
            Per  la  progettazione ed  attuazione di  tutte le  opere
          necessarie all'insediamento  e    ai  servizi  di  impianti
          industriali,  le  comunita'  montane interessate provvedono
          con il fondo di cui all'art. 3.
            In  tali aree  le iniziative  dirette alla  realizzazione
          di   nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a
          20 miliardi e le cui domande siano  presentate entro  il 30
          giugno  1982 agli  istituti di credito  a   medio   termine
          sono    ammesse      alle   sole   agevolazioni finanziarie
          previste dal precedente art. 21.
            Le    agevolazioni  sono    concesse     dal     Ministro
          dell'industria,    del  commercio    e    dell'artigianato,
          previa   istruttoria   tecnica   degli  istituti  abilitati
          all'esercizio  del    credito industriale a   medio e lungo
          termine.
            Le domande devono indicare il  termine entro il quale  le
          iniziative saranno realizzate.
            Trascorso   detto  termine,  per  ragioni non  dipendenti
          da  forza maggiore e ove l'opera non abbia  raggiunto il 90
          per cento della dua realizzazione, sara'    pronunciata  la
          decadenza   dei      benefici   concessi   previa   diffida
          all'interessato".
            - La legge 4 gennaio 1968,   n.  15  reca:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
            -  Il  comma  3 dell'art.  2  del  D.L.  5  ottobre 1993,
          n.  398, convertito, con   modificazioni, dalla  legge    4
          dicembre   1993,    n.  439  recante:  "Disposizioni    per
          l'accelerazione   degli   investimenti       e    per    la
          semplificazione   dei   procedimenti  in materia  edilizia"
          e'  il seguente:
            "3. Il  termine di diciotto  mesi previsto dall'art.  39,
          comma   11,   del  testo  unico     approvato  con  decreto
          legislativo 30   marzo 1990, n.    76,    e'  elevato,    a
          decorrere   dalla data  di entrata  in vigore  del presente
          decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili  per  un  periodo
          non superiore a  mesi dieci  per cause non  imputabili alla
          volonta'  del  beneficiario,    sempreche'   l'investimento
          totale   sia  in  fase   di effettivo   completamento    ed
          abbia   gia'  raggiunto  la  misura  del settantacinque per
          cento".
            -  Il  comma 1   dell'art.   5   del D.L.   23    ottobre
          1996,  n.   548, convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 dicembre 1996, n. 641, recante:   "Interventi  per    le
          aree   depresse   e  protette   per manifestazioni sportive
          internazionali nonche' modifiche   alla legge  25  febbraio
          1992, n. 210", e' il seguente:
            "Art.  5    (Trasferimento di opere infrastrutturali   ed
          impianti alle regioni). - 1. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sono  trasferiti     alle
          regioni     Basilicata   e  Campania   le  aree industriali
          nonche'   gli  impianti  e  le    opere    infrastrutturali
          realizzati  nelle  aree industriali, ai  sensi dell'art. 32
          della legge 14 maggio 1981, n. 219.
            -  Il   comma 203,   lettera f)  dell'art. 2  della legge
          23  dicembre  1996,    n.  662,    recante:  "Misure     di
          razionalizzazione  della finanza pubblica", e' il seguente:
            " f)  ''Contratto di  area'', come  tale intendendosi  lo
          strumento operativo,    concordato    tra   amministrazioni
          anche      locali, rappresentanze  dei  lavoratori  e'  dei
          datori  di  lavoro,   nonche' eventuali   altri    soggetti
          interessati   per     la     realizzazione    delle  azioni
          finalizzate  ad accelerare lo  sviluppo e la creazione   di
          una   nuova   occupazione      in  territori  circoscritti,
          nell'ambito  delle aree di  crisi  indicate dal  Presidente
          del  Consiglio dei  ministri  su proposta del Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  e sentito il
          parere delle competenti Commissioni   parlamentari, che  si
          pronunciano  entro    quindici  giorni dalla   richiesta, e
          delle   aree di sviluppo  industriale  e  dei    nuclei  di
          industrializzazione   situati   nei   territori     di  cui
          all'obiettivo 1  del Regolamento  CEE n.  2052/88,  nonche'
          delle   aree industrializzate realizzate a  norma dell'art.
          32 della legge 14 maggio 1981,  n.    219,  che  presentino
          requisiti  di  piu' rapida  attivazione    di  investimenti
          di   disponibilita'    di   aree attrezzate  e  di  risorse
          private    o  derivanti  da  interventi  normativi.   Anche
          nell'ambito    dei  contratti  d'area  dovranno      essere
          garantiti ai lavoratori i  trattamenti retributivi previsti
          dall'art.    6,  comma  9,  lettera c), del decreto-legge 9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre 1989, n. 389".
            -    Il  comma   4 dell'art.   36 della  legge 5  ottobre
          1991,  n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione    e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", e' il seguente:
            "4.  I consorzi   di sviluppo industriale, costituiti  ai
          sensi della vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,
          sono  enti   pubblici economici.   Spetta   alle    regioni
          soltanto  il   controllo  sui  piani economici e finanziari
          dei consorzi".
            -  I commi  4 e  5 dell'art.   2 del   D.L.  5    ottobre
          1993,    n. 398, convertito, con  modificazioni dalla legge
          4 dicembre 1993,   n. 493, recante:    "Disposizioni    per
          l'accelerazioni      degli     investimenti     a  sostegno
          dell'occupazione     e  per   la   semplificazione      dei
          procedimenti in materia edilizia", sono i seguenti:
            "Art.    2  (Investimenti    industriali    nelle    aree
          terremotate  della Campania,  Basilicata  e  del   Belice).
          -   4.   I   lotti   delle   aree infrastrutturate ai sensi
          dell'art.  39    del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  30  marzo  1990,    76, tuttora non assegnati,
          ovvero assegnati da  oltre  dodici  mesi    e  tuttora  non
          utilizzati,  sono ceduti per  l'ampliamento  di  iniziative
          gia'  insediate  nell'agglomerato industriale, a condizione
          che  le iniziative stesse abbiano raggiunto  gli  obiettivi
          previsti  nel    progetto  originario e   che l'ampliamento
          programmato  determini  ulteriori  incrementi  del  livelli
          occupazionali.    La  disposizione    di  cui  al   periodo
          precedente  si  applica    anche  alle  iniziative  di  cui
          all'art.   39  del  testo  unico    approvato  con  decreto
          legislativo  30  marzo   1990,  n.  76,  localizzate    nei
          piani    di  insediamento  produttivo di cui all'art.   34,
          comma 3, lettera b), del medesimo testo  unico.  Il  prezzo
          di  cessione  del  lotto  e' determinato in misura  pari al
          costo sostenuto o  da sostenere   per l'esproprio,  nonche'
          per   le   relative  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria e, comunque, in misura non superiore   a  quanto
          previsto  dall'art.  5  - bis del D.L.   11 luglio 1992, n.
          333,  convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto
          1992, n. 359, e successive modificazioni.
            5.  In   caso di revoca  dell'assegnazione del lotto  con
          contestuale dichiarazione di   decadenza  dai    contributi
          previsti  all'art.  39 del testo unico approvato con D.L.vo
          30 marzo 1990, n. 76, per la mancata  osservanza      delle
          condizioni      contenute      nel      disciplinare     di
          concessione,   il   lotto   e   il   contributo    concesso
          possono    essere  attribuiti     ad      altro    soggetto
          idoneo    sotto      il    profilo tecnicoeconomico,    con
          preferenza    per   i titolari  di iniziative  in attivita'
          nell'area   industriale.   Le  opere   e    gli    impianti
          eventualmente  realizzati  dal  soggetto  decaduto  saranno
          valutati sulla base di perizia giurata dei  lavori eseguiti
          e della spesa sostenuta, da  redigersi a  cura di   tecnico
          abilitato designato  da parte  del presidente del tribunale
          territorialmente    competente,  che curera' il reperimento
          della  documentazione di spesa avvalendosi   della  Guardia
          di finanza".