Art. 11
              Interventi per i comuni colpiti dal sisma
                      del 13 e 16 dicembre 1990

  1.  Ai  soggetti  operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre  1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel  decreto  del  presidente  del  Consiglio dei ministri 15 gennaio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze
una  o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il
50  per  cento  di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le
rate   non  pagate  all'ultima  rata  di  ammortamento  dei  benefici
concessi.   All'onere  derivante  dalle  minori  entrate  conseguenti
all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per
il  1997  e  in  lire  12  miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.