Art. 12
                    Rifinanziamento di incentivi
                        al sistema produttivo

  1.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni  di cui alla legge 28
novembre  1965,  n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una  somma  pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal   1998,   anche   in   applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni  di cui alla legge 24
maggio  1977,  n.  227,  e  successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una  somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal   1997,   anche   in   applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Il  fondo  per  il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni  di  credito  a  favore  delle  imprese  artigiane  di cui
all'articolo  37  della  legge  25  luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e'  incrementato di lire 75 miliardi
annui  per  dieci  anni,  a decorrere dal 1998, anche in applicazione
delle  disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge
23  dicembre  1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa
Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.
  4.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  2, comma 30, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  e'  emanato  dal  ministro  del Tesoro, di
concerto  con  il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento
alle  agevolazioni  di  cui  al  comma  2 del presente articolo, e di
concerto   con   il   ministro   dell'Industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo.
  5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
lire  100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100
miliardi  per  ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Tesoro.
  6.  Gli  enti  gestori  dei  fondi  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 sono
autorizzati  a  utilizzare  le  relative  risorse anche nel corso del
triennio 1997-1999.
  7.  Il  fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi
per  il  1997.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.
 
           Note all'art. 12:
            -    La  legge    28  novembre    1965,  n.   1329, reca:
          "Provvedimenti  per  l'acquisto    di    nuove     macchine
          utensili",  ed  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 14
          dicembre 1965, n. 311.
            -  L'art.    3  della  legge  28    maggio  1973, n. 295,
          recante: "Aumento del fondo  di dotazione  del Mediocredito
          centrale",   sostituisce con tre  commi  il  comma  secondo
          dell'art.     37  del  D.L.  26  ottobre  1970,  n.    745,
          convertito, con modificazioni, dalla    legge  18  dicembre
          1970, n.  1034, recante  "Provvedimenti straordinari per la
          ripresa  economica"  il  cui  testo  e'  il  seguente:  "E'
          istituito presso l'Istituto centrale  per  il  credito    a
          medio  termine  (Mediocredito  centrale)    un fondo per la
          concessione,  in sostituzione   o a  completamento    delle
          operazioni  indicate   alle lett.  a), b),  c), d),  e), ed
          f) del  secondo comma dell'art. 2  della  legge  30  aprile
          1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
          che gli  istituti ed aziende ammessi ad    operare  con  il
          Mediocredito   centrale   concedono senza  o  con  parziale
          ricorso  al Mediocredito stesso.
            A partire dall'anno 1971 e'   attribuito  allo  Stato  il
          dividendo  sui  suoi   apporti al  fondo  di dotazione  del
          Mediocredito centrale.  A decorrere dal   bilancio  che  si
          chiude  al  31 dicembre 1991  gli otto decimi del  relativo
          ammontare sono  destinati al fondo  di dotazione stesso;  i
          residui due  decimi  del  dividendo sono   utilizzati   per
          incrementare    la   riserva   straordinaria dell'Istituto,
          nonche'   per iniziative    per     studi     e    ricerche
          attinenti   alle   finalita' istituzionali del Mediocredito
          centrale.
            I    limiti  e   le modalita'   per   la concessione  del
          contributo   nel  pagamento    degli  interessi    verranno
          indicati  annualmente nel  piano generale di utilizzo delle
          disponibilita'  finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
          24, legge 28 febbraio 1967, n. 131".
            - Il   comma 34 dell'art. 2,   della  legge  23  dicembre
          1996,  n.  662, recante: "Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica" recita:
            "34. Le rate  di ammortamento per  capitale  e  interessi
          dei  mutui e prestiti di  cui al comma  30 sono rimborsate,
          rispettivamente, alla SACE ed  al    Mediocredito  centrale
          S.p.a., dal Ministero  del tesoro a carico delle rispettive
          assegnazioni".
            -    La    legge  24    maggio  1977,    n.  221,   reca:
          "Disposizioni sull'assicurazione   e   sul    finanziamento
          di     crediti     inerenti all'esportazione   di  merci  e
          servizi,  all'esecuzione  di  lavori all'estero,    nonche'
          alla    cooperazione   economica   e finanziaria   in campo
          internazionale"    ed  e'     pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
            -  L'art.  37  della  legge   25  luglio  1952,  n.  949,
          recante:     "Provvedimenti       per      lo      sviluppo
          dell'economia   e   incremento dell'occupazione", recita:
            "Art. 37. -  E' istituito presso la Cassa un   fondo  per
          il   concorso   nel   pagamento     degli  interessi  sulle
          operazioni di credito   a favore delle  imprese  artigiane,
          dagli istituti  ed aziende di credito di cui all'art. 35.
             Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
               a) dai conferimenti dello Stato;
            b)    dai  conferimenti   delle   Regioni da   destinarsi
          secondo  quanto disposto dalle relative leggi  regionali  e
          da   utilizzarsi  nell'ambito  territoriale  delle  singole
          Regioni conferenti;
            c) dal  dividendo    spettante  allo  Stato  sulla    sua
          partecipazione  al fondo di dotazione della Cassa medesima,
          ai sensi del successivo art.  39;
            d)  dall'ottanta  per  cento   dei   fondi   di   riserva
          della  Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
            I    limiti  e   le modalita'   per   la concessione  del
          contributo  nel pagamento degli  interessi sono determinati
          con   decreto del Ministro  per  il  tesoro,    sentito  il
          Comitato interministeriale  per il credito ed il risparmio.
            Le  concessioni  del  contributo, nel limite dei plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate  da  appositi  comitati   tecnici      regionali
          costituiti presso gli  uffici della Cassa in ogni capoluogo
          di Regione e composti:
            da  un  rappresentante della Regione,  il quale assume le
          funzioni di presidente;
            da  due  rappresentanti    delle  commissioni   regionali
          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio
          1956, n. 860;
            da un  rappresentante  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato.
            Alle     riunioni  dei    comitati    tecnici   regionali
          assiste   un rappresentate della Corte dei conti.
            Le  spese  per  il  funzionamento  dei  comitati  tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".
            -  Il    comma  30 dell'art.   2 della legge  23 dicembre
          1996,  n. 662, recante:  "Misure   di     razionalizzazione
          della  finanza  pubblica", recita:
            "30.   La  Sezione   speciale  per   l'assicurazione  del
          credito  all'esportazione    (SACE)   e   il   Mediocredito
          centrale   S.p.a.    sono  autorizzati,  per    l'esercizio
          finanziario    1997, a contrarre   mutui e prestiti,  anche
          obbligazionari; sia  in  lire  che in  valuta,  sul mercato
          nazionale   o estero,    nei    limiti    determinati,  con
          proprio  decreto,  dal   Ministro del   tesoro, di concerto
          con il  Ministro del commercio con l'estero  da  destinare,
          rispettivamente,  alle necessita' operative d'istituto  e a
          copertura   delle esigenze del Fondo   di  cui  all'art.  3
          della  legge 28   maggio 1973, n.  295. Il ricavo  netto e'
          versato  in   appositi   conti   di   tesoreria   intestati
          rispettivamente   alla  SACE  e  al  Mediocredito  centrale
          S.p.a.".
            - L'art.   3 della   legge  25    marzo  1977,    n.  68,
          recante:  "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio
          estero", recita:
            "Art.  3  (Struttura organizzativa).  -  1.  L'ICE ha  la
          seguente articolazione:
               a) sede centrale;
            b) uffici  periferici sul  territorio nazionale, anche  a
          carattere  temporaneo,  di norma con ambito non inferiore a
          quello regionale;
            c)  unita'  operative  all'estero, anche   a    carattere
          temporaneo,  stabilite    in   base    all'interesse    dei
          mercati    ed  alle    loro potenzialita'  per  il  sistema
          produttivo italiano.
            2. Per  il miglior conseguimento  dei fini istituzionali,
          anche  in termini   di  razionalizzazione  organizzativa, e
          per  promuovere  la collaborazione delle  categorie e degli
          enti    interessati,  l'ICE  puo'  stipulare    accordi   o
          convenzioni,    nonche'   costituire societa'  con soggetti
          pubblici  o  privati  e    partecipare  a   societa'   gia'
          esistenti.    Con i medesimi   accordi vengono definite: la
          dotazione di  personale,  compreso  quello    eventualmente
          confluito  o  distaccato    dall'ICE,  dopo aver definito i
          carichi di lavoro e la   dotazione  organica  dell'ICE;  le
          modalita'  organizzative,  nonche' quelle di acquisizione e
          gestione delle risorse.
            3.  Nelle    regioni  dove  esiste    una  pluralita'  di
          soggetti  pubblici operanti         nell'erogazione      di
          servizi      a       supporto  dell'internazionalizzazione,
          gli   uffici     periferici    dell'ICE  ed    il  relativo
          personale, a  seguito  di specifici  accordi approvati  dal
          Ministero vigilante, possono confluire    in  nuovi  ambiti
          organizzativi  regionali, promossi dalle regioni,  anche in
          collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione
          di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule
          operative da definire nei  singoli casi. In ogni  caso, gli
          uffici  periferici    dell'ICE  concorrono,    nelle  forme
          definite     da     specifiche    convenzioni  di    durata
          quinquennale,   all'attuazione   dei    programmi        di
          internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione
          degli scambi commerciali decisi dalle regioni.
            4.  Le    unita'  operative    dell'ICE  all'estero  sono
          notificate nelle forme che   gli Stati esteri    richiedono
          per  concedere  lo    "status" di Agenzia governativa e  le
          conseguenti esenzioni fiscali  anche per il  personale  che
          vi presta servizio.
            5.  Le    unita' operative all'estero operano  in stretto
          collegamento con  le rappresentanze  diplomatiche  italiane
          per il  coordinamento delle attivita'  promozionali  svolte
          da   altri  enti  pubblici  o  privati,  nel  quadro  delle
          direttive di cui agli articoli 2 e 7".
            -  L'art.  17   della  legge  8  giugno  1990,   n.  142,
          recante:  "Ordinamento delle autonomie locali", recita:
 
                         "Capo VI - Aree metropolitane
 
            Art.    17      (Aree   metropolitane).     -   1.   Sono
          considerate  aree metropolitane  le  zone  comprendenti   i
          comuni    di   Torino,   Milano, Venezia, Genova,  Bologna,
          Firenze,  Roma, Bari,  Napoli e  gli altri comuni   i   cui
          insediamenti    abbiano   con   essi rapporti   di  stretta
          integrazione  in    ordine   alle   attivita'   economiche,
          ai    servizi  essenziali  alla  vita sociale, nonche' alle
          relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
            2.   La regione    puo'  procedere    alla  delimitazione
          territoriale di ciascuna  area   metropolitana,  sentiti  i
          comuni   e  le  province interessate,  entro un  anno dalla
          data di  entrata in  vigore della presente legge.
            3.  Quando    l'area  metropolitana non   coincide con il
          territorio di una   provincia   si   procede   alla   nuova
          delimitazione      delle  circoscrizioni    provinciali   o
          all'istituzione  di   nuove province  ai sensi dell'art. 16
          considerando  l'area metropolitana come territorio  di  una
          nuova provincia.
            4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
          autorita'   metropolitana    con       secifica    potesta'
          statutaria   ed    assume   la  denominazione  di  ''citta'
          metropolitana''.
            5.    In    attuazione    dell'art.    43   della   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948,  n. 3 (statuto   speciale
          per  la  Sardegna),   la regione Sardegna  puo'  con  legge
          dare attuazione  a  quanto  previsto  nel presente articolo
          delimitando l'area metropolitana di Cagliari".