Art. 14 
             Interventi per lo sviluppo imprenditoriale 
                      in aree di degrado urbano 
 
  1. Al fine di superare  la  crisi  di  natura  socio-ambientale  in
limitati ambiti dei comuni capoluogo di  cui  all'articolo  17  della
legge 8 giugno  1990,  n.  142,  che  presentano  caratteristiche  di
particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di  interventi
predisposti  dalle  amministrazioni  comunali  con   l'obiettivo   di
sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali. 
  2.  Con  decreto  del  ministro  dell'Industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  adottare  d'intesa  con  il  ministro  per  la
Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le  modalita'  per
l'attuazione degli interventi di cui al  comma  1  anche  per  quanto
concerne la predisposizione degli appositi  programmi  da  parte  dei
comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste  agevolazioni
di carattere finanziario connesse ai  medesimi  interventi,  entro  i
limiti concordati con l'Unione europea. 
  3. Per  il  finanziamento  delle  iniziative  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 46  miliardi  per  il  1997.
Tale somma e' trasferita ai comuni di  cui  al  comma  1,  in  misura
proporzionale alla popolazione residente. 
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo  delle
disponibilita' previste dall'articolo 1 del decreto legge  23  giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995, n. 341. 
  5. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente articolo. 
  6. Alla regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta'  di
disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.