Art. 14 Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano 1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali. 2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea. 3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 5. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo. 6. Alla regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta' di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.