Art. 15 Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato". 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni. 6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
Note all'art. 15: - Il comma 100, lettera a), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita: "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67". - L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", recita: "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge. La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite. I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del "Fondo" e' costituita: a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo; d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980". - L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente: "Credito agevolato al commercio", recita: "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garazia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. ''La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite''". - L'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti a favore dell'economia", recita: "Art. 2 (Interventi per le medie e piccole imprese). - 1. All'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni" sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma". 2 3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 5 6. Il Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 e' sospesa la riserva prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. 6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento. 7 8 8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo D.L. 8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari. 9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovra' essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa. 10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale gia' in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. 11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicita' e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. 11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte. 12. (Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di societa' per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari). 13 14 15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. 16. L'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' abrogato. 17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia. 17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamita' naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese". - L'art. 107 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, recita: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimento specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il comma 3, dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 2 (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo). 3. Con decreto da emanare entro sessnata giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 9". - Il comma 4 dell'art. 155 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", recita: "Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). - 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". - L'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", recita: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di presentazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC puo' puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Il comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", recita: "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate da convenzioni stipulate, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle banche". - La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI delle legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimento per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1964, n. 273. - Il comma 101 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita: "101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministero del tesoro sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilita' separata". - L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", recita: "Art. 20. E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge. La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate. La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e puo' raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili; d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti. I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del "Fondo" e' costituita: a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'l,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo; d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente art. 3. Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601". - L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante "Credito agevolato al commercio", recita: "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contetualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. ''La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecazione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite''". - L'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 29 (Consorzio di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". - L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente: "Credito agevolato al commercio", recita: "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge. La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il suddetto comitato: 1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento; 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla presentazione delle stesse; 3) accerta la caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge; 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate; 5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento. La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio". - Il comma nono dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, recante: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", recita: "I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso art. 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalita' di cui all'art. 7 dello stesso decretolegge". - L'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante "Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti", recita: "Art. 26 (Prestazioni di garanzie). - Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituiti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e diridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981". - L'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: "Ristrutturazione dell'Istituto regionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", recita: "Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie". I commi 2 e 3-bis dell'art. 13 del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica": "2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione del CIPE."; al secondo periodo, le parole: "al quale sono allegati" sono sostituite dalle seguenti: "alla quale sono allegati" e le parole: "o in quello dei ragionieri e periti commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: ", in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quelo dei consulenti del lavoro"; "3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". - L'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recita: "Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. 3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. 4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. 6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite o che abbiano iniziato l'attivita', nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1. 7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria". - Il comma 5 dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, recante: "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria", recita: "5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorata di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni". - Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, recante: "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario". "Art. 1. - 4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalita' e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro". - Il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la sistemazione del relativo personale nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del Territorio nazionale" recita: "5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".