Art. 15 
          Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia 
 
  1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 
  2. La garanzia del fondo di cui al comma 1  del  presente  articolo
puo'  essere  concessa  alle  banche,  agli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  107  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,  e
alle societa' finanziarie per l'innovazione e  lo  sviluppo  iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre  1991,
n. 317, a fronte di finanziamenti a  piccole  e  medie  imprese,  ivi
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni  temporanee  e
di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La  garanzia
del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di  garanzia  gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva fidi  di  cui  all'articolo  155,
comma 4, del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  e  dagli
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   generale   di   cui
all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 
  3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a  favore
di determinati settori o tipologie di operazioni  sono  regolati  con
decreto   del    ministro    dell'Industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro  sessanta  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  tra  il
ministero dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Mediocredito centrale,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione  prevede
un distinto organo, competente a deliberare  in  materia,  nel  quale
sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle  organizzazioni  rappresentative  a  livello  nazionale   delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali. 
  4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a  valere  sulle  risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia  collettiva
fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20  maggio  1993,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
237, e' destinato al fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso
l'Artigiancassa  Spa  dalla  legge  14  ottobre  1964,  n.  1068,   e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,  comma  101,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:  "ministro  del
Tesoro", sono inserite le seguenti:  "di  concerto  con  il  ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato". 
  5. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con il ministro  del  Tesoro,  di  cui  al  comma  3,  sono  abrogati
l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  e  l'articolo  7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni. 
  6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "2-bis. Ai consorzi  e  cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi
possono continuare a partecipare le imprese associate che superino  i
limiti dimensionali indicati dall'Unione europea  per  le  piccole  e
medie imprese e non quelli previsti per gli  interventi  della  Banca
europea degli investimenti (Bei)  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu'  del  5  per
cento delle imprese associate. Per dette  imprese  i  consorzi  e  le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese". 
 
           Note all'art. 15: 
            - Il comma 100, lettera a), dell'art. 2  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di 
          razionalizzazione della finanza pubblica", recita: 
            "100. Nell'ambito delle  risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle 
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
            a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di  lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  centrale  S.p.a.  allo  scopo  di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
            b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di  lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre  1964,
          n.  1068.  Nell'ambito  delle  risorse  che  si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui 
          all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67". 
            - L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675,  recante:
          "Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale, la ristrutturazione, la 
          riconversione e lo sviluppo del settore", recita: 
            "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale  per
          il credito  a  medio  termine  (Mediocredito  centrale)  il
          "Fondo centrale di garanzia" per i  finanziamenti  a  medio
          termine che gli istituti  ed  aziende  di  credito  di  cui
          all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n.  949,  concedono
          alle medie e piccole imprese industriali,  anche  in  forma
          cooperativa, definite ai sensi dell'art. 
          2, lettera f) della presente legge. 
            La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di  natura
          integrativa ed e' cumulabile con altre forme  di  garanzia,
          ivi incluse quelle collettive o consortili. 
            La garanzia del fondo puo' essere accordata  fino  all'80
          per cento del  finanziamento  concesso  dagli  istituti  ed
          aziende  di  credito,  su  richiesta  dei  medesimi  e  dei
          soggetti interessati. 
            La garanzia si esplica nella misura massima  del  40  per
          cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
          credito abbiano avviato le procedure di esecuzione  forzata
          ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei
          confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
          altri garanti: la restante parte della garanzia si  esplica
          dopo che le 
          procedure stesse siano state esperite. 
            I limiti  dei  finanziamenti  per  i  quali  puo'  essere
          concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal  CIPI
          su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentito  il  Mediocredito  centrale,  ad
          eccezione  dei  finanziamenti  concessi  ai   sensi   della
          presente legge alle piccole e medie imprese industriali,  i
          quali possono fruire della garanzia del 
          Fondo per l'intero loro ammontare. 
             La dotazione del "Fondo" e' costituita: 
            a) dalle somme che gli istituti  ed  aziende  di  credito
          dovranno versare, in misura corrispondente alla  trattenuta
          che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
          ad operare,  una  volta  tanto,  all'atto  dell'erogazione,
          sull'importo originario  del  finanziamento  concesso  alle
          imprese  che  accedono  ai  benefici  della  garanzia.   La
          trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
          a 500 milioni e dell'1,25 per  cento  per  i  finanziamenti
          d'importo superiore; 
            b) dai contributi degli istituti ed aziende  di  credito.
          Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito
          il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
          proporzionalmente     all'ammontare     complessivo     dei
          finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e  in  essere
          alla fine dell'anno precedente; 
            c) dagli  interessi  maturati  sulle  disponibilita'  del
          fondo; 
            d) da un contributo dello Stato di 15  miliardi  di  lire
          per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980". 
            - L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, 
          concernente: "Credito agevolato al commercio", recita: 
            "Art. 7 (Fondo centrale  di  garanzia).  -  E'  istituito
          presso  il  Mediocredito  centrale  un  fondo  centrale  di
          garanzia  per  la  copertura   dei   rischi   connessi   ai
          finanziamenti previsti dalla presente legge. 
            Il fondo centrale  di  garanzia  e'  amministrato  da  un
          comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
          il commercio e l'artigianato di concerto  con  il  Ministro
          per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
          dal  Ministro  per  il  tesoro,  uno   dal   Ministro   per
          l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   due   dal
          Mediocredito  centrale,  due   dall'Associazione   bancaria
          italiana in rappresentanza degli  istituti  ed  aziende  di
          credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio  1952,  n.
          949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno  dalle
          organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti,  uno
          dalle organizzazioni nazionali  della  cooperazione  e  uno
          designato dall'ANCI. 
            Spetta  al  comitato  di  cui  al  precedente  comma   di
          deliberare in  ordine  ai  criteri  e  alle  modalita'  che
          dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale 
          di garazia e ai limiti di intervento del fondo stesso. 
            Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti
          beneficiari di cui all'art. 1 che non  siano  in  grado  di
          offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a
          copertura dei finanziamenti concessi. 
            La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto,
          presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento,
          previo   accertamento   della    societa'    e    capacita'
          imprenditoriale  degli  operatori   commerciali   e   della
          rispondenza  dei  programmi  proposti  alle  direttive   di
          adeguamento della rete distributiva, approvate dai  comuni,
          a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. 
            ''La garanzia del fondo e' di natura  integrativa  ed  e'
          cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse 
          quelle collettive o consortili. 
            La  garanzia  del  fondo  puo'   essere   accordata   dal
          Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di
          cui all'art. 19 della legge  25  luglio  1952,  n.  949,  e
          successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e  delle
          imprese interessate nella misura massima dell'80 per  cento
          del finanziamento,  anche  non  agevolato,  concesso  dagli
          istituti e dalle aziende di credito  fino  a  un  ammontare
          massimo stabilito con decreto del Ministro del  tesoro,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
            La garanzia si esplica nella misura massima  del  40  per
          cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
          credito abbiano avviato le procedure di esecuzione  forzata
          ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale,  nei
          confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
          altri garanti; la restante parte della garanzia si  esplica
          dopo che le 
          procedure stesse siano state esperite''". 
            - L'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n.  149,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  237,
          recante:  "Interventi  urgenti  a  favore   dell'economia",
          recita: 
            "Art. 2 (Interventi per le medie e piccole imprese). - 1.
          All'art.  2,  primo  comma,  lettera  a),  della  legge  28
          novembre 1980, n. 782, al primo periodo,  dopo  le  parole:
          "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono
          inserite  le  parole:  ",  ivi   comprese   operazioni   di
          consolidamento a medio e  lungo  termine  di  passivita'  a
          breve termine e prestiti partecipativi" ed al  periodo:  "I
          rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni  sono
          utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni"  sono
          aggiunte le parole: ", salvo quanto  stabilito  al  secondo
          comma". 
             2 
            3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi
          sulle  operazioni  di  credito  a  favore   delle   imprese
          artigiane, costituito presso la Cassa per il  credito  alle
          imprese artigiane ai sensi  dell'art.  37  della  legge  25
          luglio 1952, n. 949,  come  sostituito  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di
          lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente  onere
          si provvede a carico delle disponibilita' in conto  residui
          iscritte sul capitolo 7743 dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993. 
            4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e  1995.  Al
          relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo
          delle proiezioni per i  medesimi  anni  dello  stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1993-1995,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1993, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 
             5 
            6. Il Fondo di cui all'art. 14 della  legge  17  febbraio
          1982, n. 46, e' integrato della somma di lire 100 miliardi,
          per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli
          oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8  e
          12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si
          provvede mediante corrispondente utilizzo delle  proiezioni
          per i medesimi anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini
          del bilancio triennale 1993-1995, al  capitolo  9001  dello
          stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno
          1993, all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
            6-bis. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  3  della
          legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'art. 10  della  legge
          12 agosto 1977, n. 675,  per  l'anno  1993  e'  sospesa  la
          riserva prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 15 dicembre
          1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          febbraio 1987, n. 22, a  valere  sulle  disponibilita'  del
          Fondo speciale per la ricerca applicata di cui  all'art.  4
          della legge 25 ottobre 
          1968, n. 1089, e successive modificazioni. 
            6-ter.  Per   il   medesimo   anno   1993   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          provvede ad assegnare le risorse in base alle  esigenze  di
          finanziamento. 
             7 
             8 
            8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e
          di secondo grado, anche costituiti sotto forma di  societa'
          cooperativa o consortile, di cui  agli  articoli  29  e  30
          della legge 5 ottobre  1991,  n.  317,  sono  iscritti,  su
          domanda,  in  una  apposita  sezione  dell'elenco  speciale
          previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 3 maggio  1991,  n.
          143, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  luglio
          1991, n. 197, e non sono soggetti alle  altre  disposizioni
          di cui al medesimo D.L. 
            8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al  comma  8-bis
          non  abilita  ad  effettuare  operazioni   riservate   agli
          intermediari finanziari. 
            9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, dovra' essere  adeguata  alla  disciplina
          comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla
          piccola e media impresa. 
            10. La dotazione del Fondo contributi  di  cui  al  primo
          comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973,  n.  295,  e'
          integrata della somma di lire  100  miliardi  per  ciascuno
          degli anni 1994 e  1995.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo  delle  proiezioni  per  i
          medesimi anni dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello  stato
          di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del tesoro. 
            11.  Per   consentire   l'attuazione   delle   opere   di
          urbanizzazione  e  delle  infrastrutture   necessarie   per
          insediamenti   produttivi   compresi   nei   programmi   di
          reindustrializzazione, i consorzi di  sviluppo  industriale
          di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre  1991,
          n. 317, formulano secondo le vigenti normative  in  materia
          le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento  dei
          piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla  base
          di criteri che tengano conto della sussistenza di  processi
          di ristrutturazione e di riconversione industriale gia'  in
          stato di avanzamento e della presenza di gravi 
          fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. 
            11-bis. Le proposte di cui  al  comma  11  devono  essere
          inviate alla regione territorialmente competente la  quale,
          in applicazione dei principi di cui  alla  legge  8  giugno
          1990, n. 142, assicura  alle  proposte  stesse  la  massima
          pubblicita' e fissa  un  termine  non  superiore  a  trenta
          giorni, entro il quale le associazioni  o  i  comitati  che
          abbiano un  interesse  riconosciuto  possono  formulare  al
          presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. 
            11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza
          del termine di cui al comma 11-bis,  e  comunque  entro  il
          termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di
          cui  al  comma  11,  la  regione,   tenendo   conto   delle
          osservazioni   pervenute,   esprime   il   proprio   parere
          vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione  si
          sia espressa, le proposte si intendono accolte. 
            12. (Ai consorzi  di  cui  al  comma  11  si  applica  la
          normativa generale in materia di societa'  per  azioni.  Il
          controllo  regionale  si  esplica  sui  piani  economici  e
          finanziari). 
             13 
             14 
            15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al
          comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  per  gli  esercizi  1993-1995
          devono essere attribuite alla regione Veneto.  Il  Ministro
          del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni di bilancio. 
            16. L'art. 9 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,  e'
          abrogato. 
            17. Ai fini dell'attuazione del comma  13,  le  somme  di
          lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire  8  miliardi  per
          l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo  di
          rotazione  per  iniziative  economiche  nelle  province  di
          Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della legge  30
          aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla  regione
          Friuli-Venezia Giulia. 
            17-bis.  Alle  aziende  agricole  colpite  da   calamita'
          naturali,  per  almeno  tre  annate  agrarie,  nel  periodo
          1980-1992, sono erogate le provvidenze di  cui  al  D.L.  6
          dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo  le  scadenze  delle
          cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al
          31 dicembre  1994  ed  i  prestiti  agrari  prorogati  sono
          assistiti  dalle  garanzie  del  fondo   interbancario   di
          garanzia.  Agli  oneri  relativi  si  fa  fronte   con   la
          utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di  solidarieta'
          nazionale di cui alla legge 15  ottobre  1981,  n.  590,  e
          successive  modificazioni.  Tutte  le  procedure  esecutive
          relative ai prestiti suddetti sono sospese". 
            - L'art. 107 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, recante
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          recita: 
            "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro,
          sentite la Banca d'Italia e la  CONSOB,  determina  criteri
          oggettivi, riferibili all'attivita' svolta alla  dimensione
          e al rapporto tra indebitamento e patrimonio,  in  base  ai
          quali sono individuati gli intermediari finanziari  che  si
          devono iscrivere in un elenco speciale tenuto  dalla  Banca
          d'Italia. 
            2. La Banca d'Italia, in conformita' delle  deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse     configurazioni     nonche'     l'organizzazione
          amministrativa e contabile e i controlli interni. La  Banca
          d'Italia puo' adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
          provvedimento   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurare il regolare esercizio. 
            3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia,  con  le
          modalita' e  nei  termini  da  essa  stabiliti,  segnazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento  richiesto.
          4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta'
          di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
          necessari. 
            4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre  agli  intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
            5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". 
            - Il comma 3, dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991,  n.
          317, recante: "Interventi per l'innovazione e 
          lo sviluppo delle piccole imprese", recita: 
            "Art. 2 (Societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo). 3. Con decreto da emanare entro sessnata  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          provvede  a  istituire  un  albo  al  quale  devono  essere
          iscritte le societa' finanziarie di  cui  al  comma  2  per
          poter esercitare l'attivita' di cui al comma 
          1 e beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 9". 
            - Il comma 4 dell'art.  155  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia", recita: 
            "Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).  -
          4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di  primo  e  di
          secondo grado, anche costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29  e  30
          della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,  sono  iscritti  in
          apposita sezione dell'elenco  previsto  dall'art.  106  del
          presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
          disposizioni del titolo V del presente decreto  legislativo
          e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  luglio   1991,   n.   197.
          L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare 
          operazioni riservate agli intermediari finanziari". 
            - L'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
          385, recante: "Testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia", recita: 
            "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio   nei
          confronti del pubblico delle  attivita'  di  assunzione  di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, di presentazione di servizi di pagamento e
          di intermediazione in cambi  e'  riservato  a  intermediari
          finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 
            2. Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono  svolgere  esclusivamente  attivita'   finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 
            3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al 
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
            a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di   societa'   in
          accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' 
          limitata o di societa' cooperativa; 
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 
            c) capitale sociale versato non inferiore a cinque  volte
          il capitale minimo previsto per la costituzione 
          delle societa' per azioni; 
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti aziendali dei requisiti previsti  dagli  articoli
          108 e 109. 
            4. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca  d'Italia  e
          l'UIC: 
            a) specifica il contenuto delle  attivita'  indicate  nel
          comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra  l'esercizio
          nei confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo  si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci; 
            b)  per  gli   intermediari   finanziari   che   svolgono
          determinati tipi di attivita', puo',  in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 
            5.  Le   modalita'   di   iscrizione   nell'elenco   sono
          disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC;  l'UIC
          da' comunicazione delle iscrizioni alla  Banca  d'Italia  e
          alla CONSOB. 
            6. L'UIC puo' puo' chiedere agli intermediari  finanziari
          la comunicazione  di  dati  e  notizie  per  verificare  il
          permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 
            7. I soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano  all'UIC,  con   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura". 
            - Il comma 2  dell'art.  47  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle 
          leggi in materia bancaria e creditizia", recita: 
            "Art. 47 (Finanziamenti agevolati  e  gestione  di  fondi
          pubblici). - L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici
          di agevolazione creditizia  previsti  dalle  leggi  vigenti
          sono disciplinate  da  convenzioni  stipulate,  sentita  la
          Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e
          le banche da questa prescelte sulla  base  di  criteri  che
          tengano conto delle condizioni offerte  e  dell'adeguatezza
          della  struttura   tecnicoorganizzativa   ai   fini   della
          prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e
          modalita' idonei a superare il conflitto di  interessi  tra
          la gestione dei fondi  e  l'attivita'  svolta  per  proprio
          conto dalle banche; a tal fine,  possono  essere  istituiti
          organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni
          in  materia  agevolativa  e   separate   contabilita'.   Le
          convenzioni determinano altresi' i compensi  e  i  rimborsi
          spettanti alle banche". 
            - La legge 14 ottobre 1964, n.  1068,  reca  "Istituzione
          presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un
          fondo centrale di garanzia e modifiche  al  capo  VI  delle
          legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimento per  lo
          sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  6  novembre  1964,  n.
          273. 
            - Il comma 101 dell'art. 2 della legge 23 dicembre  1966,
          n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della  finanza
          pubblica", recita: 
            "101. La garanzia del fondo  centrale  dell'Artigiancassa
          S.p.a. di cui alla predetta  legge  n.  1068  del  1964  e'
          trasformata da sussidiaria ad  integrativa  e  puo'  essere
          concessa su operazioni a  favore  delle  imprese  artigiane
          effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari,
          compresi  i  confidi  artigiani.  A   valere   sul   fondo,
          l'Artigiancassa S.p.a. puo'  anche  prestare  fideiussioni,
          ferma restando la non cumulabilita' degli  interventi.  Con
          decreto del Ministero del tesoro sono fissate le  modalita'
          e le condizioni che disciplinano gli  interventi  medesimi,
          compresa la determinazione dei versamenti,  la  quale  puo'
          essere stabilita anche in misura diversa rispetto a  quella
          prevista dalla richiamata legge n.  1068  del  1964;  detti
          versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa 
          S.p.a. con contabilita' separata". 
            - L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675,  recante:
          "Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale, la ristrutturazione, la 
          riconversione e lo sviluppo del settore", recita: 
            "Art. 20. E' costituito presso l'Istituto centrale per il
          credito a medio termine (Mediocredito centrale)  il  "Fondo
          centrale di garanzia" per i finanziamenti a  medio  termine
          che gli istituti ed aziende di credito di cui  all'art.  19
          della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie  e
          piccole imprese industriali, anche  in  forma  cooperativa,
          definite ai sensi dell'art. 2, lettera  f)  della  presente
          legge. 
            La garanzia del fondo di cui al comma  precedente  e'  di
          natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito
          centrale agli istituti ed aziende di  credito  indicati  al
          precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese
          interessate. 
            La misura si esplica sino a 30 milioni nella  misura  del
          90   per   cento   della   perdita   subita   dall'Istituto
          finanziatore   e   puo'   raggiungere   l'80   per    cento
          dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli  interessi  di
          mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di
          riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,  vigente  al
          momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli
          accessori e  delle  spese,  dopo  aver  esperito  tutte  le
          procedure ritenute  utili;  d'intesa  con  il  Mediocredito
          centrale, nei confronti del beneficiario del  finanziamento
          e di eventuali altri garanti. 
            I limiti  dei  finanziamenti  per  i  quali  puo'  essere
          concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal  CIPI
          su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentito  il  Mediocredito  centrale,  ad
          eccezione  dei  finanziamenti  concessi  ai   sensi   della
          presente legge alle piccole e medie imprese industriali,  i
          quali possono fruire della garanzia del 
          Fondo per l'intero loro ammontare. 
             La dotazione del "Fondo" e' costituita: 
            a) dalle somme che gli istituti  ed  aziende  di  credito
          dovranno versare, in misura corrispondente alla  trattenuta
          che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
          ad operare,  una  volta  tanto,  all'atto  dell'erogazione,
          sull'importo originario  del  finanziamento  concesso  alle
          imprese  che  accedono  ai  benefici  della  garanzia.   La
          trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
          a 500 milioni e dell'l,25 per  cento  per  i  finanziamenti
          d'importo superiore; 
            b) dai contributi degli istituti ed aziende  di  credito.
          Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito
          il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
          proporzionalmente     all'ammontare     complessivo     dei
          finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e  in  essere
          alla fine dell'anno precedente; 
            c) dagli  interessi  maturati  sulle  disponibilita'  del
          fondo; 
            d) da un contributo dello Stato di 15  miliardi  di  lire
          per ogni esercizio finanziario dal 1977 al  1980  a  valere
          sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente  art.
          3. 
            Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al  titolo
          IV del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre 1973, numero 601". 
            - L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.  517,  recante
          "Credito agevolato al commercio", recita: 
            "Art. 7 (Fondo centrale  di  garanzia).  -  E'  istituito
          presso  il  Mediocredito  centrale  un  fondo  centrale  di
          garanzia  per  la  copertura   dei   rischi   connessi   ai
          finanziamenti previsti dalla presente legge. 
            Il fondo centrale  di  garanzia  e'  amministrato  da  un
          comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
          il commercio e l'artigianato di concerto  con  il  Ministro
          per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
          dal  Ministro  per  il  tesoro,  uno   dal   Ministro   per
          l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   due   dal
          Mediocredito  centrale,  due   dall'Associazione   bancaria
          italiana in rappresentanza degli  istituti  ed  aziende  di
          credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio  1952,  n.
          949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno  dalle
          organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti,  uno
          dalle organizzazioni nazionali  della  cooperazione  e  uno
          designato dall'ANCI. 
            Spetta  al  comitato  di  cui  al  precedente  comma   di
          deliberare in  ordine  ai  criteri  e  alle  modalita'  che
          dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale 
          di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. 
            Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti
          beneficiari di cui all'art. 1 che non  siano  in  grado  di
          offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a
          copertura dei finanziamenti concessi. 
            La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto,
          presentata contetualmente alla richiesta di  finanziamento,
          previo   accertamento   della    societa'    e    capacita'
          imprenditoriale  degli  operatori   commerciali   e   della
          rispondenza  dei  programmi  proposti  alle  direttive   di
          adeguamento della rete distributiva, approvate dai  comuni,
          a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. 
            ''La garanzia del fondo e' di natura  integrativa  ed  e'
          cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse 
          quelle collettive o consortili. 
            La  garanzia  del  fondo  puo'   essere   accordata   dal
          Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di
          cui all'art. 19 della legge  25  luglio  1952,  n.  949,  e
          successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e  delle
          imprese interessate nella misura massima dell'80 per  cento
          del finanziamento,  anche  non  agevolato,  concesso  dagli
          istituti e dalle aziende di credito  fino  a  un  ammontare
          massimo stabilito con decreto del Ministro del  tesoro,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
            La garanzia si esplica nella misura massima  del  40  per
          cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
          credito abbiano avviato le procedure di esecazione  forzata
          ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale,  nei
          confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
          altri garanti; la restante parte della garanzia si  esplica
          dopo che le 
          procedure stesse siano state esperite''". 
            - L'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  recante
          "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo  delle  piccole
          imprese", recita: 
            "Art. 29 (Consorzio di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai
          fini dell'ammissione ai benefici di  cui  all'art.  31,  si
          considerano consorzi e cooperative di  garanzia  collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: 
            a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive  per
          favorire  la  concessione  di  finanziamenti  da  parte  di
          aziende e istituti di credito,  di  societa'  di  locazione
          finanziaria, di societa' di cessione di crediti di  imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate; 
            b)  l'attivita'  di  informazione,  di  consulenza  e  di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni di servizi per il miglioramento della  gestione
          finanziaria delle stesse  imprese.  A  tale  attivita',  in
          quanto connessa e complementare a quella di prestazione  di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima. 
            2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i
          consorzi e le cooperative di garanzia  collettiva  fidi  ai
          quali, alla data del 30 giugno  1990,  partecipano  piccole
          imprese industriali con non piu'  di  trecento  dipendenti,
          fermo il limite del capitale investito di cui  all'art.  1,
          in misura non superiore ad un sesto del numero  complessivo
          delle aziende consorziate". 
            - L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, 
          concernente: "Credito agevolato al commercio", recita: 
            "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni  e
          comitato di gestione). -  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          e'  istituito  un  fondo   per   il   finanziamento   delle
          agevolazioni di cui alla presente legge. 
            La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad  un   comitato
          istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, nominato con  decreto  del  Ministro  e
          composto dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,  o  suo  delegato,  che  lo  presiede,   dal
          Ministro per il tesoro, dal Ministro  per  il  lavoro,  dal
          Ministro per le regioni, dal Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il  turismo,
          dal Ministro  per  il  bilancio  o  loro  delegati,  da  un
          rappresentante  degli   istituti   di   credito   designato
          dall'Associazione bancaria italiana, da  un  rappresentante
          dell'Unione italiana delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni nazionali  a  carattere  generale  dei
          commercianti,  da  tre   rappresentanti   designati   dalle
          organizzazioni  nazionali  della  cooperazione  e  da   due
          rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. 
            Alle   sedute   del   comitato   partecipa   inoltre   il
          rappresentante della regione interessata  alle  domande  da
          esaminare per la concessione dei contributi. 
            Le mansioni di  segretario  del  suddetto  comitato  sono
          svolte   da   un   direttore   generale    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
          dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
             Il suddetto comitato: 
            1) stabilisce i termini entro  i  quali  gli  interessati
          dovranno presentare le domande di finanziamento; 
            2) riceve tutte le domande presentate  dagli  interessati
          per la concessione dei contributi, le quali  devono  essere
          inoltrate con parere motivato da  parte  degli  istituti  e
          delle aziende di  credito  entro  centoventi  giorni  dalla
          presentazione delle stesse; 
            3) accerta la caratteristiche dei soggetti 
          beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge; 
            4) verifica  la  rispondenza  dei  singoli  programmi  di
          investimento alle finalita' della  presente  legge,  tenuti
          presenti  in  particolare  i  piani  di   sviluppo   e   di
          adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
          eventuali criteri di  priorita'  per  l'accoglimento  delle
          richieste, indicati dalle regioni interessate; 
            5)  propone  la  concessione  dei  contributi  in   conto
          interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
          Ministro per l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,
          compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); 
            6) predispone eventuali schemi  di  convenzione  tra  gli
          istituti di credito di  cui  al  precedente  art.  4  e  le
          regioni al fine di stabilire in  particolare  il  tasso  di
          interesse  che  gli  istituti  medesimi  si   obbligano   a
          praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. 
            Per la corresponsione dei contributi in  conto  interessi
          viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
          e di lire 9 miliardi per  nove  anni  a  partire  dall'anno
          1976,   con   copertura   dell'onere   relativo    all'anno
          finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
          stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro
          per l'anno medesimo. 
            Della suddetta somma  la  quota  riservata  al  commercio
          all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento. 
            La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  30  giugno  1967,  n.  1523,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, e' fissata 
          nella misura del 50 per cento dello stanziamento. 
            Le  somme  eventualmente  non  impegnate  alla   chiusura
          dell'esercizio sono  riportate  negli  esercizi  finanziari
          successivi e possono essere utilizzate, previo parere del 
          CIPE, anche in deroga al presente comma. 
            Il Ministro per il tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare
          con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio". 
            - Il comma nono dell'art. 9 del decreto-legge  1  ottobre
          1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 1982, n. 887, recante: "Disposizioni in materia di
          imposta  sul  valore  aggiunto,  di  regime  fiscale  delle
          manifestazioni   sportive   e   cinematografiche    e    di
          riordinamento della distribuzione commerciale", recita: 
            "I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei  mutui  di
          cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.  629,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          febbraio 1980, n. 25, possono  destinare  al  completamento
          del programma previsto dallo stesso art.  8  le  somme  dai
          medesimi non utilizzate per le finalita' di cui all'art.  7
          dello stesso decretolegge". 
            - L'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  recante
          "Ulteriori interventi in favore delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
          Provvedimenti organici per la ricostruzione e  lo  sviluppo
          dei territori colpiti", recita: 
            "Art. 26 (Prestazioni di garanzie).  -  Il  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato  a
          concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art.  3
          della presente legge, entro il limite complessivo  di  lire
          20 miliardi alle cooperative ed  ai  consorzi  promossi  da
          enti pubblici, istituiti di credito e  dalla  FIME,  aventi
          come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare
          l'ottenimento del credito bancario e  diridurre  gli  oneri
          finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto
          del novembre 1980 e del febbraio 1981". 
            - L'art. 49, comma 1, lettera a),  della  legge  9  marzo
          1989,  n.  88,  recante:  "Ristrutturazione   dell'Istituto
          regionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro", recita: 
            "Art. 49 (Classificazione dei datori di  lavoro  ai  fini
          previdenziali ed assistenziali). -  1.  La  classificazione
          dei datori di lavoro disposta dall'Istituto  ha  effetto  a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla 
          base dei seguenti criteri: 
            a) settore industria, per le  attivita':  manifatturiere,
          estrattive, impiantistiche; di produzione  e  distribuzione
          dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti  e
          comunicazioni; della pesca; dello spettacolo;  nonche'  per
          le relative attivita' ausiliarie". 
            I commi 2 e 3-bis dell'art. 13 del decretolegge 28  marzo
          1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 1997, n. 140, recante: "Misure urgenti 
          per il riequilibrio della finanza pubblica": 
            "2. Previa ripartizione  dello  stanziamento  di  cui  al
          comma 6 su base regionale secondo i  criteri  previsti  con
          deliberazione del CIPE per  l'anno  1997  per  l'erogazione
          delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre  1992,  n.  488,  l'agevolazione  e'  riconosciuta
          secondo  l'ordine  cronologico   di   presentazione   della
          dichiarazione  prevista  dal  presente  comma  e   non   e'
          cumulabile con altre agevolazioni disposte  per  le  stesse
          attivita' con norme dello Stato o delle regioni.  Le  somme
          non  impegnate  per  mancanza  di  richieste  valide  delle
          singole regioni sono revocate e ripartite tra le  rimanenti
          regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione
          del CIPE."; al secondo periodo, le parole: "al  quale  sono
          allegati" sono sostituite dalle seguenti: "alla quale  sono
          allegati" e le parole: "o in quello dei ragionieri e periti
          commercialisti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  in
          quello dei ragionieri e periti commerciali o in  quelo  dei
          consulenti del lavoro"; 
            "3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 13, commi 1,  2,  3,  5  e  6,
          della legge 5 ottobre 1991, n.  317.  Il  provvedimento  di
          revoca   delle   agevolazioni   costituisce   titolo    per
          l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma  2,  del
          D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate  come
          credito  di  imposta  nonche'  dei  relativi  interessi   e
          sanzioni". 
            - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 in materia di attivita' di Governo  e  dell'ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recita: 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con  effetto  dall'entata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
            - La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca:  "Provvedimenti
          per  il  credito  alla  cooperazione  e  misure  urgenti  a
          salvaguardia dei livelli di occupazione". 
             - L'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recita: 
            "Art. 17. - 1. E' istituito presso  la  Sezione  speciale
          per il credito alla cooperazione, per la durata di  quattro
          anni, un fondo speciale per gli interventi 
          a salvaguardia dei livelli di occupazione. 
            2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a
          fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e
          2 dell'art. 16 alla condizione che  esse  partecipino  alle
          iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di
          capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. 
            3. La misura dei contributi  a  fondo  perduto  non  puo'
          eccedere di tre volte l'ammontare del capitale 
          sottoscritto da ciascuna cooperativa. 
            4. Le  modalita'  di  concessione  e  di  erogazione  dei
          contributi di cui al presente articolo sono determinate con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
          del lavoro e della previdenza sociale. 
            5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite
          di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale
          per ogni lavoratore associato alla cooperativa. 
            6. I contributi di cui al comma 2 del  presente  articolo
          possono  essere  erogati  anche  a  favore  di  cooperative
          costituite o che abbiano iniziato l'attivita', nel triennio
          precedente all'entrata in vigore della presente legge,  con
          le finalita'  previste  ai  punti  a)  e  b)  del  comma  5
          dell'art. 1. 
            7.  I  lavoratori  soci  delle  cooperative  che  abbiano
          ottenuto  il  contributo  a  fondo  perduto  previsto   dal
          presente articolo, non potranno per un  triennio  usufruire
          della  previdenza  della  cassa  integrazione  ordinaria  o
          speciale,   ne'    di    indennita'    di    disoccupazione
          straordinaria". 
            - Il comma 5 dell'art. 9 della legge 30 luglio  1990,  n.
          221, recante: "Nuove norme per l'attuazione 
          della politica mineraria", recita: 
            "5.   A   richiesta   degli   interessati   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'
          disporre l'erogazione di  anticipazioni  nella  misura  non
          superiore al 40 per cento del contributo  concesso,  previa
          presentazione di apposita  fideiussione  per  un  ammontare
          pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove  in
          sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in
          parte  non  dovuto,  sulla  somma   dell'anticipazione   da
          recuperare si applica un tasso di interesse pari  al  tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data  dell'erogazione
          dell'anticipazione  stessa  maggiorata  di  due  punti.  Il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          con decreto da emanare di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, stabilisce le  procedure  e  le  modalita'  per  la
          concessione  e  la  liquidazione  dei  contributi  e  delle
          anticipazioni". 
            - Il comma 4 dell'art.  1  del  decreto-legge  24  aprile
          1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          giugno  1993,  n.  204,  recante:  "Interventi  urgenti   a
          sostegno del settore minerario". 
            "Art. 1.  -  4.  I  programmi  di  recupero  di  compendi
          immobiliari  destinati  al  soddisfacimento   di   esigenze
          sociali, culturali e  di  insediamenti  produttivi  di  cui
          all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio  1990,  n.  221,
          per  le  finalita'  e  nell'ambito   dei   piani   per   la
          riconversione produttiva di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali  e
          comunitarie. Per far fronte alle quote di  finanziamento  a
          carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa di
          complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di  5  miliardi
          per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30  miliardi
          per l'anno 1995. Al relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1993,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro". 
            - Il comma 5 dell'art. 19 del  decreto-legge  8  febbraio
          1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,
          recante:   "Disposizioni   urgenti   per   accelerare    la
          concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla
          soppressa Agenzia per  la  promozione  dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno per  la  sistemazione  del  relativo  personale
          nonche' per l'avvio dell'intervento  ordinario  nelle  aree
          depresse del Territorio nazionale" recita: 
            "5. Per le opere della gestione separata e per i progetti
          speciali di cui al comma 4, nonche' per  quelli  trasferiti
          dal commissario  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  19  del
          decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle
          risorse agricole, alimentari e forestali provvede  mediante
          un commissario ad acta, riferendo trimestralmente  al  CIPE
          sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
          osserva  le  procedure  di  cui  all'art.  9  del   decreto
          legislativo  3   aprile   1993,   n.   96,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi  del
          commissario ad acta, e  per  non  piu'  di  due  consulenti
          giuridici per la definizione del contenzioso  in  atto,  da
          definire con decreto del Ministro delle  risorse  agricole,
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
          19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
          e successive modificazioni  e  integrazioni;  assegnata  al
          Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".