Art. 16
        Interventi per il settore del commercio e del turismo

  1.  E'  istituito  il  fondo  nazionale  per  il cofinanziamento di
interventi  regionali  nel settore del commercio e del turismo con la
dotazione  finanziaria  di  lire  50 miliardi per ciascuno degli anni
1998  e  1999.  Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del
commercio  e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano,  definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i
criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.
  2.  Il  fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517,  e successive modificazioni, e' incrementato di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi
previsti  dall'articolo  9,  nono  comma, del decreto legge 1 ottobre
1982,  n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da
soggetti  operanti  nel  settore  del  commercio  e  del turismo. Con
decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
possono  essere  modificati  i  criteri  concernenti  la  misura e le
modalita' di concessione dei predetti contributi.
  3.  Le  somme  gia'  assegnate  dal  ministro  del Bilancio e della
programmazione  economica  con  proprio  decreto  25  novembre  1987,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del 5 gennaio 1988, in
attuazione  dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle
cooperative   e   ai  consorzi  che  hanno  operato  con  regolarita'
documentata  sono  trasferite  al  fondo  ordinario  di  garanzia dei
singoli    consorzi.    Contestualmente    cessano    le   specifiche
finalizzazioni  delle  somme  assegnate e le medesime sono utilizzate
con  i  criteri  fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  1  e 2, pari
complessivamente  a  lire  80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999,  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per  gli  anni  medesimi  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  All'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989,
n.  88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni;" sono aggiunte le
seguenti: "delle lavanderie industriali;".
  6.   Per   finanziare   le   spese  di  partecipazione  dell'Italia
all'Organismo  europeo per la cooperazione nel campo della metrologia
legale  (Welmec)  e'  autorizzata  la  spesa di lire 5 milioni per il
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero    del    Tesoro,    all'uopo    parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.
  7.  All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo
1995,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995,  n.  203,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "La
cubatura  minima  delle  stanze d'albergo e' determinata dal prodotto
della  superficie  minima,  come definita dalla presente lettera, per
l'altezza  minima  fissata  dai regolamenti edilizi o dai regolamenti
d'igiene  comunali.  L'altezza  minima  interna  utile  delle  stanze
d'albergo  non  puo'  essere comunque inferiore ai parametri previsti
dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;".