Art. 17
   Prosecuzione di interventi a favore delle attivita' produttive

  1.  All'articolo  13  del  decreto  legge  28  marzo  1997,  n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge
19  dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate"
fino a: "deliberazione del Cipe" sono soppresse;
   b)  al  comma  3-bis,  le  parole:  "e  6"  sono  soppresse; ed e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  somme restituite a
seguito  di  revoca  delle  agevolazioni  sono  versate  in  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al  fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo".
  2.   Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri su proposta del ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo
esprimono  entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto
conto  della  vigente  normativa  dell'Unione  europea  in materia di
piccole   e   medie  imprese,  sono  dettate  norme  con  particolare
riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure,
per   la  promozione  e  lo  sviluppo  di  piccole  e  medie  imprese
cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi
capaci  di  salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica,
la  soppressione  e l'integrazione delle disposizioni contenute nella
legge 27 febbraio 1985, n. 49, che e' abrogata con effetto dalla data
di   entrata   in  vigore  del  medesimo  decreto.  Alle  cooperative
costituite  prima  del 31 dicembre che, entro la stessa data, abbiano
presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 49
del   1985,  possono  applicarsi,  a  richiesta  delle  medesime,  le
disposizioni  vigenti  fino  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma
5,  della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilita' finanziarie
previste  dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 aprile 1993,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
204,  sono  incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per
l'anno  1997.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del  Tesoro,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero del Tesoro.
  4.  Le  economie derivanti sulle somme assegnate al ministero delle
Risorse  agricole,  alimentari e forestali con deliberazione del Cipe
del  13  marzo 1996, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del
23  maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito
delle   azioni   organiche   in   agricoltura,   sono   destinate  al
finanziamento  di  un  progetto  speciale  promozionale,  nelle  aree
interne gia' delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della
soppressa  Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
volto   alla   realizzazione   di   impianti  per  la  trasformazione
agro-industriale   dei   prodotti   agricoli   e   di   centrali   di
commercializzazione   degli   stessi   prodotti,   ad   attivita'  di
valorizzazione  mediante  studi, creazione di marchi di denominazione
di  origine  controllata,  nonche'  ad attivita' di promozione per la
diffusione  in  Italia  e  all'estero  dei  prodotti agricoli tipici.
Possono   accedere  al  suddetto  finanziamento  tutti  i  produttori
agricoli  singoli,  o  comunque  associati,  nonche'  le  cooperative
agricole  o  i  consorzi  di  cooperative  agricole  localizzati  nei
territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19,
comma  5,  del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge  7  aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al
presente  comma  e  le  norme di attuazione da presentare al Cipe per
l'approvazione,  curandone  la  successiva  attuazione  e riferendone
trimestralmente al ministero per le Politiche agricole e al ministero
del Bilancio e della programmazione economica.