Art. 18 Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo' esser concesso, a valere sulle disponibilita' dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato. 2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o piu' rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, puo' essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento. 3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Note all'art. 18: - Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", recitano: "Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 1 del decretolegislativo 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articoli e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. (Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali). 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e della mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazini, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utlizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolato del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489". "Art. 3. - 1. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eaventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostruzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. (La concessione della garanzia sostitutiva e' deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2). 7. (Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito). Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante pare della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articoli si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie".