Art. 18
          Ulteriori interventi a favore delle zone colpite
              dalle eccezionali avversita' atmosferiche
            e dagli eventi alluvionali della prima decade
                      del mese di novembre 1994

  1.  Alle  imprese  beneficiarie  dei finanziamenti agevolati di cui
agli  articoli  2  e  3  del  decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni  e integrazioni, che non siano inadempienti
nel  rimborso  dei  finanziamenti  ottenuti,  puo'  esser concesso, a
valere  sulle  disponibilita'  dei  fondi per il concorso statale nel
pagamento   degli  interessi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e
all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata
di  rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento,
un  contributo  aggiuntivo  tale  da  ridurre  dello 0,5% il tasso di
interesse agevolato.
  2.  Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al
comma  1,  che  non  siano  in  grado  di  pagare integralmente, alle
relative  scadenze,  una  o  piu'  rate di rimborso dei finanziamenti
ottenuti,  e  comunque  nel  limite delle prime sei rate, puo' essere
concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel
piano  di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata
di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un
importo  almeno  pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per
le  prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate;
in  tal  caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al
3,5 per cento.
  3.  Gli  oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa
autorizzato  dagli  articoli  2,  comma  1, e 3, comma 1, del decreto
legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35.
 
          Note all'art. 18:
            -  Gli    articoli  2 e 3   del decreto-legge 19 dicembre
          1994, n. 691, convertito, con modificazioni,   dalla  legge
          16 febbraio  1995, n. 35, recante:  "Misure urgenti  per la
          ricostruzione  e    la ripresa   delle attivita' produttive
          nelle  zone      colpite   dalle   eccezionali   avversita'
          atmosferiche  e  degli    eventi  alluvionali  nella  prima
          decade del mese di novembre 1994", recitano:
            "Art. 2. - 1. Il Fondo    per  il  concorso  statale  nel
          pagamento    degli    interessi,    istituito   presso   il
          Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art.    1    del
          decretolegislativo      18    novembre    1966,   n.   976,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre
          1966,  n.  1142,  e'  incrementato della somma di lire  234
          miliardi per l'anno 1995, di lire 207  miliardi per  l'anno
          1996  e di lire  117 miliardi  annui a decorrere  dall'anno
          1997.
            2. Le  disponibilita' del Fondo  di cui  al comma 1  sono
          destinate   alla  corresponsione     di  contributi    agli
          interessi  sui finanziamenti concessi  dalle banche    alle
          imprese  industriali,   commerciali e  di servizi, comprese
          quelle turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni
          di    cui all'art.   1,   comma  1, dichiarate  danneggiate
          per effetto  delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  e
          degli  eventi alluvionali della prima decade  del  mese  di
          novembre 1994.
            3.  I    finanziamenti di cui   al comma  2 devono essere
          destinati  al  ripristino    anche    migliorativo    degli
          impianti   e  delle  strutture aziendali, purche' entro  il
          limite del valore    dei  beni  danneggiati,  nonche'  alla
          ricostituzione  di  scorte  da impiegare anche in attivita'
          differenti da  quella esercitata  alla data del  4 novembre
          1994. La durata   di    detti   finanziamenti   non    puo'
          superare  dieci  anni, comprensivi di un periodo massimo di
          preammortamento  di due anni e di un  periodo   massimo  di
          rimborso   di  otto  anni.  Nel   caso  di finanziamento di
          sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i  sei
          anni,      comprensivi   di   un   periodo   massimo     di
          preammortamento di un  anno e  di  un periodo  massimo   di
          rimborso   di   cinque anni.  I finanziamenti sono concessi
          in misura non superiore al  95 per cento del primo miliardo
          di spesa, in  misura non superiore al 75  per  cento  della
          spesa  eccedente    fino  a  tre miliardi e in   misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
            4. Il   tasso  di  interesse    a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei  finanziamenti  di    cui  al    presente
          articoli   e' pari   al  3    per  cento  nominale    annuo
          posticipato    a  decorrere    dall'inizio del   periodo di
          ammortamento del finanziamento.
            4-bis. (Le provvidenze di cui ai commi    2,  3  e  4  si
          applicano  anche  a  favore    delle imprese che,   pur non
          avendo  sede nei comuni  di cui all'art.  1, comma  1,  del
          decreto-legge  24   novembre 1994,  n. 646, convertito, con
          modificazioni dalla legge  21  gennaio  1995,  n.  22,  ivi
          trovandosi   ad  operare  per  motivi  connessi  alla  loro
          attivita' produttiva, abbiano subito danni  a  beni  mobili
          strumentali).
            5.  Al  fine di consentire alle  imprese di corrispondere
          il tasso di interesse  agevolato di  cui  al comma  4,   il
          Mediocredito   centrale S.p.a.  corrisponde  a  valere  sul
          Fondo di  cui  al  comma  1,  un contributo agli  interessi
          pari  alla differenza  tra il  tasso fisso nominale   annuo
          applicato    dalle    banche, comunque   non superiore   al
          campione dei titoli pubblici soggetti  ad imposta del  mese
          precedente   a   quello  di     stipula  del  contratto  di
          finanziamento  risultante  dalla  rilevazione  della  Banca
          d'Italia,  maggiorato  di  un  punto  percentuale,  e    il
          suddetto  tasso  agevolato  del 3  per  cento.  Nel periodo
          di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente
          a carico del Fondo di cui al comma 1.
            6. Il Fondo  centrale di garanzia istituito    presso  il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai   sensi dell'art. 28 del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1966, n.  1142, e'
          incrementato della  somma di lire 30  miliardi per ciascuno
          degli  anni 1997   e 1998   e di lire   40  miliardi    per
          l'anno 1999.
            7. Le  disponibilita' del Fondo  di cui  al comma 6  sono
          destinate  alla  copertura    dei  rischi   derivanti dalla
          mancata   restituzione del  capitale    e  della    mancata
          corresponsione      dei   relativi     interessi  ed  altri
          accessori,  oneri   e  spese,    connessi  o     dipendenti
          dai finanziamenti di cui  al presente articolo. La garanzia
          del  Fondo  ha natura sostitutiva e la misura  del relativo
          intervento e' fissata al 100  per   cento   della   perdita
          che le  banche  dimostrino  di  aver sofferto.
            8.   A  valere    sulle  somme  predette,  puo'    essere
          corrisposto, previo avvio   delle procedure    di  recupero
          ritenute  utili    d'intesa con   il Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un  acconto, nei  limiti di  garanzia  attivabili,
          non  superiore   al   50 per  cento dell'insolvenza,  salvo
          conguaglio  in  sede  di  definitiva  determinazione  della
          perdita.
            8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai    commi  7 e 8 del
          presente articolo si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo    centrale
          di  garanzia  di  cui  al   comma 6, previa liberazione  di
          ulteriori   garanzie,     se   acquisite,   salvo    quanto
          previsto    dall'art.   2-bis,   comma   2,   del   decreto
          legislativo  19 dicembre 1994, n.    691,  convertito,  con
          modificazini,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora
          i  finanziamenti  concessi  ai sensi degli artt. 2 e  3 del
          decreto-legge 19 dicembre 1994,   n. 691,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  16 febbraio  1995,  n.  35,
          siano  assistiti  da  garanzie  rilasciate    dai  confidi,
          l'intervento  del  Fondo  centrale    di  garanzia    resta
          subordinato  all'utlizzo delle  predette garanzie.
            9.  Le   condizioni e   le   modalita'    dell'intervento
          agevolato      del   Mediocredito   centrale      S.p.a.  e
          dell'Artigiancassa    sui  finanziamenti   concessi   dalle
          banche  ai sensi  del presente articolo e  dell'art. 3 sono
          stabilite, ove   non gia' disciplinate, con    decreto  del
          Ministro  del   tesoro,   di concerto   con   il   Ministro
          dell'interno e   con   il  Ministro    dell'industria,  del
          commercio  e    dell'artigianato.  Per    la gestione delle
          agevolazioni di cui   ai  suddetti  articoli    si  applica
          l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489".
            "Art.    3.   - 1.   Il   Fondo   per   il   concorso nel
          pagamento   degli interessi istituito  dall'art.  37  della
          legge  25  luglio  1952, n. 949, presso   la Cassa  per  il
          credito alle  imprese  artigiane S.p.a.  - Artigiancassa e'
          incrementato della somma  di lire 200  miliardi per  l'anno
          1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata.
            2.    Le   disponibilita'   di   cui   al comma   1  sono
          destinate   alla corresponsione   di     contributi    agli
          interessi     sui   finanziamenti concessi   dalle   banche
          alle  imprese artigiane  aventi  sede   nelle regioni    di
          cui  all'art.   1,   comma  1, dichiarate  danneggiate  per
          effetto   delle eccezionali   avversita'  atmosferiche    e
          degli    eaventi alluvionali della prima decade del mese di
          novembre 1994.
            3.  I    finanziamenti di cui   al comma  2 devono essere
          destinati  al  ripristino    anche    migliorativo    degli
          impianti   e  delle  strutture aziendali, purche' entro  il
          limite del valore    dei  beni  danneggiati,  nonche'  alla
          ricostruzione  di  scorte   da impiegare anche in attivita'
          differenti da  quella esercitata  alla data del  4 novembre
          1994. La durata   di    detti   finanziamenti   non    puo'
          superare  dieci  anni, comprensivi di un periodo massimo di
          preammortamento  di  due  anni  e di un periodo  massimo di
          rimborso di otto   anni. I    finanziamenti  sono  concessi
          nella  misura  massima  del  95    per  cento  per il primo
          miliardo di  spesa e  in misura  non  superiore al  75  per
          cento della  spesa eccedente fino a 3 miliardi.
            4.  Il    tasso  di  interesse    a  carico delle imprese
          beneficiarie dei finanziamenti di  cui al presente articolo
          e' pari al tre  per cento nominale   annuo posticipato    a
          decorrere    dall'inizio del   periodo di ammortamento  del
          finanziamento.   Nel  periodo  di  preammortamento  l'onere
          per  interessi rimane interamente a carico del fondo di cui
          al comma 1.
            5. Le somme di cui al  comma 1, sono altresi' finalizzate
          a ridurre al 3  per cento  annuo il   tasso di    interesse
          dovuto     dalle  predette  imprese    sui    finanziamenti
          accordati  dalle  banche   con i   prestiti  concessi  alle
          banche    stesse  dalla Cassa per il   credito alle imprese
          artigiane  S.p.a. -  Artigiancassa ai  sensi dell'art.  41,
          comma  1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
            6.  Gli  interventi  del  Fondo  centrale   di   garanzia
          istituito  ai  sensi della legge 14 ottobre 1964, n.  1068,
          presso la Cassa per il credito alle    imprese    artigiane
          S.p.a.     -  Artigiancassa  sono  estesi  ai finanziamenti
          agevolati alle imprese artigiane  ai sensi dei commi 2, 3 e
          5 del  presente articolo.  Per gli  interventi del    Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai fini di cui al presente comma la  natura della  garanzia
          del  Fondo  e' trasformata da sussidiaria  a sostitutiva  e
          la  misura del  relativo intervento  e' fissata al  100 per
          cento della   perdita che le banche    dimostrino  di  aver
          sofferto.   (La  concessione  della  garanzia   sostitutiva
          e'  deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al
          contributo in conto interessi di cui al comma 2).
            7. (Ai fini di  cui al comma 6, la natura  della garanzia
          del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la
          misura del relativo intervento  viene  fissata  all'80  per
          cento  della  perdita  che  le  banche dimostrino   di aver
          sofferto  dopo     l'esperimento  delle      procedure   di
          riscossione  coattiva  condotte  sui beni che eventualmente
          garantiscono il   credito).   Avviate   le   procedure   di
          riscossione    coattiva    del credito, le   banche possono
          chiedere  l'intervento    della  garanzia  del  Fondo,  che
          assicura  la copertura dell'insolvenza nella misura massima
          del 50  per cento;  la restante pare   della garanzia    e'
          conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
            7-bis.  La    garanzia  di cui al   comma 6 e' cumulabile
          fino al cento per cento con altre forme  di  garanzia,  ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
            7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai    commi  6 e 7 del
          presente articoli si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di cui al citato comma 6, previa liberazione  di
          ulteriori    garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art. 2-bis,  comma  2, del  decretolegge 19   dicembre
          1994,  n. 691,   convertito con modificazioni, dalla  legge
          16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti   concessi
          ai sensi degli artt. 2 e  3 del  decreto-legge 19  dicembre
          1994,  n.  691, convertito,  con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio 1995, n.    35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate dai confidi, l'intervento  del Fondo centrale di
          garanzia     resta     subordinato    all'utilizzo    delle
          predette garanzie".