Art. 2
                        Finalita' della legge

  1.  Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella
presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici
fissati  dal  Documento  di  programmazione economico-finanziaria, in
accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa
dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e
allo  sviluppo  dell'occupazione  pur  in  presenza  dell'innovazione
tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le
azioni   suddette   si   informano   altresi'   al   principio  della
programmazione,   della   trasparenza   e  della  redditivita'  delle
iniziative.