Art. 20
          Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
            dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

  1.  Sulla  base  delle  direttive  del ministero del Lavoro e della
previdenza  sociale,  le agenzie per l'impiego possono stipulare, con
le  confederazioni  sindacali  dei  dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,    convenzioni    mirate    allo   svolgimento,   in
collaborazione  con le predette organizzazioni o con organismo per la
mobilita'  dalle  stesse costituito, di attivita' utili a favorire la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
  2.  Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti,
e  ai  consorzi  tra  di  esse,  che assumano, anche con contratto di
lavoro  a  termine,  dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per
ciascuno  dei  predetti  lavoratori,  un contributo pari al 50% della
contribuzione  complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una
durata  non  superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione
di  spesa  di  cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto
beneficio  sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le
associazioni    rappresentative   delle   predette   imprese   e   le
confederazioni  sindacali  dei  dirigenti  di  cui  al  comma  1.  Le
convenzioni  sono  stipulate  secondo  gli obiettivi di sostegno alla
piccola  impresa  fissati  in  un programma definito dal ministro del
Lavoro  e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali
a  livello  nazionale.  L'erogazione  dei  benefici  avviene mediante
conguaglio.  Al  termine  di  ciascun anno gli istituti previdenziali
chiedono  al  ministero  del  Lavoro  e  della  previdenza sociale il
rimborso degli oneri sostenuti.
  3.  Nell'ambito  delle  regioni a statuto speciale e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e
2,  in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate
dalle  direzioni  regionali  del  lavoro ovvero, in mancanza di esse,
dagli  uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro
e massima occupazione.
  4.  La  misura  delle  agevolazioni  di  cui al comma 2 puo' essere
modificata,   in  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  e  in
coerenza  con  le  finalita'  promozionali del presente articolo, con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
  5.  All'onere  derivante  dal  presente articolo, pari a lire 9.599
milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  1997,  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Lavoro e della previdenza sociale.
  6.  II  ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.